Cassazione Civile, Ordinanza n. 20145/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'Ufficio aveva rideterminato IRES, IRAP e IVA a seguito di ispezione contabile, sulla base del rinvenimento delle giacenze fisiche presso i punti vendita e della documentazione esaminata nel contraddittorio con la parte. La CTR aveva rigettato l'appello della contribuente ritenendo legittimo l'accertamento presuntivo e rilevando che la società non aveva contestato formalmente i rilievi nel corso della verifica né aveva fornito prova contraria. In cassazione la società deduceva: 1) motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza; 2) violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sull'onere della prova, per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti; 3) erronea applicazione del metodo di accertamento, che secondo la ricorrente si sarebbe basato su una verifica a campione e non su un inventario generale; 4) omesso esame di fatti decisivi e discussi in appello, tra cui le eccezioni sul metodo seguito dagli accertatori e sull'onere probatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi. Ha escluso il vizio di motivazione apparente perché la sentenza della CTR, pur sintetica, rendeva percepibile l'iter logico-giuridico seguito. Ha poi ritenuto legittimo l'accertamento presuntivo, valorizzando come elementi gravi, precisi e concordanti il riscontro delle giacenze fisiche nei punti vendita, l'esame della documentazione contabile reperita e il contraddittorio con la parte senza contestazioni tempestive. Ha inoltre osservato che la CTR aveva inteso l'indagine come svolta sulla completezza delle giacenze fisiche e non come mera verifica a campione. Quanto al quarto motivo, ha affermato che le doglianze investivano questioni ed argomentazioni difensive, non un fatto storico decisivo omesso, e quindi non erano deducibili ex art. 360 n. 5 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza è sufficiente se, pur sintetica, consente di percepire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e supera il minimo costituzionale.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea, ma non è nulla se esprime in forma sintetica le ragioni della decisione.
art. 111 Cost.
Il requisito costituzionale della motivazione è rispettato quando la decisione rende comprensibile il ragionamento decisorio, anche in forma concisa.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Gli elementi presuntivi raccolti dall'Ufficio possono fondare la rettifica del reddito se dotati di gravità, precisione e concordanza.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Anche ai fini IVA l'accertamento può essere fondato su presunzioni semplici purché rispettino i requisiti legali.
Il contribuente, una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi presuntivi idonei, deve offrire prova contraria dell'infondatezza delle contestazioni.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso concreto lo erano le giacenze fisiche, la documentazione reperita e il contraddittorio svolto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure di violazione di legge non possono sovrapporsi a una diversa ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito quando questa è logicamente motivata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso; non sono ammissibili doglianze che investano questioni, argomentazioni o profili difensivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza non è apparente quando, pur concisa, consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel processo tributario l'accertamento può fondarsi su presunzioni semplici, purché gli elementi posti a base della rettifica siano gravi, precisi e concordanti.
- Le giacenze fisiche riscontrate presso i punti vendita, la documentazione contabile reperita e il contraddittorio con il contribuente possono costituire, insieme, un quadro presuntivo idoneo a sorreggere la rettifica del reddito e del volume d'affari.
- Una volta che l'Ufficio abbia assolto al proprio onere probatorio mediante presunzioni qualificate, spetta al contribuente fornire prova contraria specifica dell'infondatezza degli addebiti.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di dedurre il mancato esame di eccezioni, questioni o argomentazioni difensive.
- La censura di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie, se il giudice di merito ha svolto una motivazione logicamente coerente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19999/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20000/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20004/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20005/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20006/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20016/2023 del 13/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →