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Sentenza

Sentenza del 05/10/2025 n. 26752 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva presentato il 28 e 29 settembre 2015 dichiarazioni integrative per gli anni d’imposta 2010-2013 e, il 4 maggio 2017, ulteriori integrative per il 2011 e 2012. Indicava crediti d’imposta relativi a redditi di capitale di fonte svizzera, richiamando l’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, e li aveva compensati quasi integralmente con il debito fiscale, versando il residuo di 1.674,73 euro. In seguito al controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, l’Ufficio disconosceva il credito e recuperava il debito. Il contribuente contestava sia il merito del recupero e il trattamento delle dichiarazioni integrative, sia, nel giudizio sulla cartella, la declaratoria d’inammissibilità dell’appello: sosteneva che la costituzione dell’Agenzia delle Entrate avesse sanato la notifica effettuata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e che la notifica potesse essere rinnovata o il contraddittorio integrato.

La decisione

La Corte riunisce i due ricorsi per la connessione e la consequenzialità dei giudizi. Quanto al ricorso RG 11258/2022, relativo all’avviso bonario, lo dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse: dopo l’emissione e l’impugnazione della cartella, l’avviso bonario, atto facoltativamente impugnabile e non compreso tra quelli dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, non conserva un’utilità autonoma. Quanto al ricorso RG 13222/2022, relativo alla sentenza della CTR Liguria n. 917 del 25 novembre 2021, lo rigetta. La notifica dell’appello all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, soggetto diverso dall’Agenzia delle Entrate parte del giudizio, era inesistente; la costituzione dell’Agenzia delle Entrate il 2 settembre 2021, successiva alla scadenza del termine d’impugnazione, non poteva sanarla retroattivamente. Non era possibile rinnovare la notifica o integrare il contraddittorio in appello: non ricorreva un litisconsorzio necessario e l’omissione aveva lasciato decorrere il termine, facendo passare in giudicato la sentenza di primo grado. Il principio che consente in primo grado la chiamata dell’ente creditore quando il contribuente abbia citato il concessionario non è applicabile per superare in appello decadenze già maturate. Per effetto del giudicato, la Corte non esamina le doglianze di merito sul credito e sulle dichiarazioni integrative. A.A. è condannato a rifondere le spese, liquidate in 4.100 euro oltre spese prenotate a debito; per il ricorso RG 13222/2022 è inoltre attestato, se dovuto, l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. 600/1973

    La disposizione è il fondamento del controllo automatizzato e del recupero fiscale da cui sono derivate l’avviso bonario e la cartella; la Corte non decide nel merito se il credito d’imposta fosse dovuto.

  • Art. 19 del D.Lgs. 546/1992

    l'impugnazione di tale atto è meramente facoltativa, non rientrando il medesimo nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    L’avviso bonario non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dalla norma; l’impugnazione è facoltativa e la pretesa può essere contestata con l’impugnazione della successiva cartella.

  • Art. 6 del D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018

    il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato, ex art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018, convertito dalla L. n. 136 del 2018, anche qualora la predetta cartella sia stata preceduta dalla notificazione dell'avviso di irregolarità (cd. avviso bonario)

    La controversia sulla cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può essere definita in via agevolata anche se preceduta da un avviso bonario.

  • Art. 53, comma 2, del D.Lgs. 546/1992

    l'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 546 del 1992, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c.

    L’obbligo di proporre appello nei confronti delle parti del primo grado va letto insieme alla distinzione tra cause scindibili e inscindibili; nelle cause scindibili non sorge automaticamente un obbligo d’integrazione del contraddittorio quando il termine per impugnare nei confronti della parte pretermessa è già scaduto.

  • Artt. 331 e 332 c.p.c.

    in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione

    Nelle cause scindibili, la scadenza del termine per impugnare nei confronti della parte non evocata impedisce di usare l’integrazione del contraddittorio per rimediare alla mancata notifica tempestiva.

  • Art. 1306 c.c.

    senza che, ai fini dell'estensione dell'efficacia del giudicato, ricorrano le condizioni di cui all'art. 1306 cod. civ., non rivestendo i due distinti soggetti, proprio in ragione del rapporto di delegazione tra loro intercorrente, la qualifica di creditori solidali

    Il giudicato formatosi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate non si estende all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite la disciplina degli effetti del giudicato tra concreditori solidali: i due enti sono soggetti distinti legati da un rapporto di delegazione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali -limitatamente al ricorso iscritto al rgn. 13222/2022- per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Il rigetto del ricorso RG 13222/2022 comporta, ricorrendone i presupposti e se dovuto, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cartella emessa dopo un avviso bonario è l’atto che consente di contestare la pretesa anche nel merito; una volta impugnata la cartella, può venir meno l’interesse a ottenere una decisione autonoma sull’avviso bonario.
  • L’atto d’appello deve essere notificato alla parte processuale corretta e nei termini. Notificare l’appello a un soggetto giuridico distinto dalla parte vittoriosa non equivale a notificare a quest’ultima e, se la notifica è inesistente, la successiva costituzione della parte corretta dopo la scadenza del termine non evita il giudicato.
  • La possibilità, in primo grado, di chiamare in causa l’ente creditore quando il contribuente abbia convenuto l’agente della riscossione non permette di sanare in appello una mancata notifica tempestiva alla parte del primo grado. Non si può ricorrere all’integrazione del contraddittorio per superare termini d’impugnazione già scaduti, salvo i presupposti propri del litisconsorzio necessario.
  • Gli effetti del giudicato nei confronti dell’ente impositore non si trasferiscono automaticamente all’agente della riscossione solo perché quest’ultimo opera per conto dell’ente: la distinta soggettività rileva sia per individuare il destinatario dell’impugnazione sia per stabilire l’estensione del giudicato.
  • Quando una pronuncia di primo grado è passata in giudicato per un vizio processuale non rimediabile, il giudice di legittimità non esamina le successive doglianze di merito, anche se riguardano l’esistenza del credito tributario.

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