Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/10/2025 n. 26751 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'avviso di accertamento riguardava l'anno d'imposta 2008 e attribuiva ad A.A. redditi di capitale non dichiarati, assoggettati a IRPEF nella misura del 49,72%, oltre a IRPEF, addizionali comunale e regionale, sanzioni e interessi. L'accertamento derivava da indagini bancarie sui conti di Montebello Srl, A.A. Immobiliare Srl e A.A. Srl, sui quali A.A. era delegato a operare. In primo grado la CTP di Milano aveva accolto il ricorso, ritenendo necessario un previo accertamento verso le società per presumere la distribuzione di utili extracontabili. La CTR della Lombardia aveva respinto l'appello dell'Ufficio, pur escludendo la necessità del previo accertamento societario, perché aveva ritenuto sufficienti le giustificazioni documentali delle movimentazioni, prodotte dal contribuente in giudizio. In Cassazione l'Agenzia ha contestato, con il primo motivo, l'utilizzo di documenti non esibiti dopo un rituale invito in sede amministrativa e senza che fosse stata dichiarata e provata nel ricorso introduttivo l'impossibilità di adempiere per causa non imputabile. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della motivazione, perché generica e priva di valutazione delle singole operazioni e giustificazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: la documentazione richiesta dall'Ufficio e non esibita in sede amministrativa è inutilizzabile in giudizio, salvo che il contribuente, depositandola con l'atto introduttivo, dichiari di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. La CTR aveva utilizzato quei documenti senza verificare tale condizione. Il secondo motivo, sulla motivazione generica, è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per decidere sulle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà considerare soltanto le movimentazioni sui conti di A.A. Srl e Montebello Srl, nei limiti della rispettiva quota di partecipazione, tenendo conto del giudicato esterno che esclude che A.A. fosse socio occulto al 100% di tutte e tre le società. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza delle imposte.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 4, del D.P.R. 600/1973

    in tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, salvo che il contribuente, all'atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta;

    La mancata esibizione dei documenti ritualmente richiesti ne preclude l'utilizzo sia nella fase amministrativa sia nel processo. La preclusione è superabile se, producendo i documenti con il ricorso, il contribuente dichiara di non aver potuto adempiere alla richiesta per causa non imputabile.

  • Art. 32, comma 5, del D.P.R. 600/1973

    fatta salva la possibilità dello stesso contribuente di depositare la documentazione in sede giurisdizionale in allegato all'atto introduttivo e di dichiarare di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile

    Per evitare l'inutilizzabilità, il contribuente deve allegare la documentazione all'atto introduttivo e dichiarare l'impossibilità di rispondere agli inviti per una causa non imputabile. La questione della preclusione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

  • Art. 32, comma 1, numeri 3 e 4, del D.P.R. 600/1973

    in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede precontenziosa, di atti e documenti in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, che consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio

    L'inottemperanza agli inviti dell'Amministrazione comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei documenti non esibiti, anche senza eccezione dell'Ufficio; il giudice deve rilevare la preclusione d'ufficio, salvo la specifica possibilità di giustificare l'omessa risposta secondo il comma 5.

  • Art. 132 c.p.c.

    La norma è stata invocata dall'Agenzia per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma il relativo motivo è stato assorbito e la Corte non ne ha esaminato il merito.

  • Art. 36 del D.Lgs. 546/1992

    La norma è stata invocata dall'Agenzia per contestare la motivazione della CTR come generica e stereotipata; il motivo è stato dichiarato assorbito in seguito all'accoglimento del primo.

  • Art. 360, comma 1, numeri 3 e 4, c.p.c.

    Le disposizioni sono state indicate come parametri dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per nullità della sentenza. Il primo motivo è stato accolto, mentre il secondo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Se il contribuente non consegna documenti espressamente richiesti dall'Amministrazione con un invito rituale, non può normalmente usarli in seguito a proprio favore, né in sede amministrativa né in giudizio.
  • Per sottrarsi alla preclusione, il contribuente deve produrre i documenti con l'atto introduttivo e dichiarare che non ha potuto rispondere per una causa non imputabile; non è sufficiente depositarli successivamente senza giustificare l'omissione.
  • L'inutilizzabilità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche se l'Amministrazione non l'ha eccepita.
  • Quando le movimentazioni bancarie sono contestate, il giudice deve valutare concretamente l'efficacia delle prove per ciascuna operazione e darne conto in motivazione; tuttavia, la documentazione colpita dalla preclusione non può essere utilizzata per giustificare le singole operazioni.
  • Nel rinvio, la ricostruzione deve rispettare i limiti del giudicato esterno e delle quote di partecipazione accertate: in questo caso, il nuovo esame riguarda soltanto i conti di A.A. Srl e Montebello Srl e non può fondarsi sull'asserita qualità di A.A. come socio occulto al 100% di tutte e tre le società.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.