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Sentenza

Sentenza del 03/10/2025 n. 26671 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’IMU 2015 su un’area urbana iscritta al Catasto Fabbricati in categoria F/1, priva di rendita catastale. Dopo il pagamento parziale dell’imposta, il Comune aveva emesso un avviso di accertamento; la C.T.P. di Genova, con sentenza n. 493 del 13 luglio 2021, lo aveva annullato ritenendo che l’immobile privo di rendita non fosse imponibile. La CTR Liguria aveva accolto l’appello del Comune, osservando che la categoria F/1 non esclude l’imposta quando l’area è edificabile: la contribuente aveva già dichiarato nel 2013 la natura fabbricabile e il valore dell’area e, nel 2016, l’aveva qualificata come edificabile in una compravendita. Coop Liguria ha proposto quattro motivi di ricorso per Cassazione: omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000; violazione di tale norma e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carente indicazione e allegazione dei fatti a fondamento dell’accertamento; motivazione apparente della sentenza d’appello; violazione delle norme sull’IMU e sulla base imponibile delle aree fabbricabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Coop Liguria. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: la ricorrente non aveva indicato e localizzato adeguatamente gli atti e i documenti su cui fondava la censura; inoltre, la questione relativa all’art. 7 della legge n. 212/2000 non risultava proposta in primo grado, perciò l’asserita omessa pronuncia in appello era irrilevante. Anche il secondo motivo è stato respinto perché la questione non era stata introdotta nel giudizio di primo grado; la Corte ha inoltre ritenuto conforme ai principi sulla motivazione degli atti catastali la soluzione del giudice d’appello. Il terzo motivo è stato rigettato: la motivazione della CTR era comprensibile e consentiva di individuare la ragione della decisione, anche se riprendeva argomenti del Comune. Il quarto motivo è stato respinto perché la categoria F/1 e l’assenza di rendita non escludono l’IMU se l’area ha potenzialità edificatoria; in tal caso la base imponibile è il valore venale in comune commercio. La valutazione della natura edificabile compiuta dal giudice di merito non era sindacabile in Cassazione nei termini proposti. Coop Liguria è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 3.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e art. 369, comma 4, c.p.c.

    il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell' art. 25 , comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria - del quale è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 , comma 3, c.p.c. - deve rispettare, a pena d'inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all' art. 366 , comma 1, n. 6, c.p.c. di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito.

    Nel ricorso per Cassazione occorre indicare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda la censura e dove e quando siano stati prodotti nei giudizi di merito. Nel processo tributario non è necessario riprodurre nuovamente i documenti già acquisiti al fascicolo d’ufficio, ma l’omessa specifica indicazione comporta l’inammissibilità.

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

    La Corte non ha accolto nel merito una violazione di queste disposizioni: ha respinto la censura perché la questione non era stata proposta in primo grado. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nella procedura DOCFA, se l’Ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la differenza dipende da una diversa valutazione economica, la motivazione può limitarsi ai dati oggettivi e alla classe attribuita; se invece divergono gli elementi di fatto, occorre una motivazione più approfondita che esponga le differenze rilevate.

  • Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.; art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 111, sesto comma, Cost.

    si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , sesto comma, Cost.

    La sentenza è nulla per motivazione apparente quando le ragioni, pur materialmente presenti, non consentono di verificare il percorso logico della decisione. È invece sufficiente una motivazione che renda chiara la ratio decidendi; può anche riprodurre argomenti difensivi di una parte, purché le ragioni risultino attribuibili al giudice e siano chiare e univoche.

  • Art. 2 e art. 5, commi 2 e 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Le aree (Omissis), per definizione, sono prive di rendita catastale e quindi, in linea generale, non soggette a imposizione se considerate aree inedificabili. Tuttavia, il solo classamento in (Omissis) non è di per sé sufficiente a escludere l'assoggettamento all'IMU. La soggezione o meno all'imposta dipende dal fatto che l'area, pur priva di rendita, presenti o meno le caratteristiche urbanistiche che ne consentano l'edificazione, secondo gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

    La classificazione catastale F/1 e l’assenza di rendita non determinano automaticamente l’esenzione dall’IMU. Se, secondo gli strumenti urbanistici, l’area è edificabile, è imponibile come area fabbricabile e la base imponibile è il valore venale in comune commercio, determinato considerando ubicazione, indice di edificabilità, destinazione urbanistica e gli altri parametri previsti dalla legge.

  • Art. 8 e art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

    La Corte li considera nel quadro normativo dell’IMU, ma la regola decisiva espressamente applicata nel caso è quella dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992: l’area F/1 è imponibile quando è edificabile e la base imponibile è il suo valore venale.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

    Quando il ricorso per Cassazione è rigettato, sussistendone i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione principale.

Massime di principio

  • La categoria catastale F/1, priva di rendita, non basta da sola a escludere l’IMU: occorre verificare se l’area abbia potenzialità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti.
  • Se un’area F/1 è edificabile, l’IMU si determina sul valore venale in comune commercio, considerando i parametri urbanistici e di mercato previsti dalla legge; se non è edificabile, l’assenza di rendita può comportarne l’esclusione dall’imposizione.
  • Le dichiarazioni della contribuente e gli atti di compravendita che qualificano l’area come edificabile possono essere elementi rilevanti nella valutazione della sua natura e del valore imponibile, ma la tassazione deve comunque poggiare sulla concreta edificabilità secondo la pianificazione urbanistica.
  • In Cassazione, ogni censura basata su atti o documenti del processo deve indicare puntualmente il loro contenuto rilevante e la loro collocazione nei giudizi di merito; altrimenti può essere dichiarata inammissibile.
  • Una questione non proposta in primo grado, di regola, non può essere utilmente denunciata come omessa pronuncia del giudice d’appello.
  • La motivazione di una sentenza non è apparente solo perché riprende le difese di una parte: è sufficiente che le ragioni siano chiaramente fatte proprie dal giudice e consentano di comprendere e controllare la decisione.
  • Per contestare la motivazione di un atto catastale occorre distinguere tra una diversa valutazione economica degli elementi dichiarati dal contribuente e una divergenza sugli elementi di fatto: nel secondo caso la motivazione deve indicare più specificamente le differenze riscontrate.

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