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Sentenza

Sentenza del 03/10/2025 n. 26673 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013 e 2014, notificati dal Comune al fondo immobiliare, e il diniego di rimborso dell’IMU per il 2012-2013. La società sosteneva che gli immobili invenduti e non locati beneficiassero dell’esenzione prevista per i beni-merce delle imprese costruttrici. Il Comune contestava che una SGR, la cui attività è la gestione del risparmio e non quella edile, potesse qualificarsi come impresa costruttrice. In cassazione il Comune ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione delle norme sull’esenzione IMU. AQA Capital ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, perché relativo a una questione di fatto e perché formulato mescolando motivi eterogenei, e ne ha contestato anche la fondatezza.

La decisione

La Corte non ha deciso nel merito la questione sull’applicabilità dell’esenzione IMU alle SGR: dopo l’accordo del 11 settembre 2025, preso atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha disposto la compensazione integrale delle spese. Ha inoltre escluso un ulteriore versamento del contributo unificato, poiché l’estinzione non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. La sentenza impugnata della CTR del Molise aveva confermato l’annullamento degli avvisi IMU 2013-2014 e accolto solo parzialmente il ricorso del Comune sul diniego di rimborso, ritenendo non dovuto il rimborso dell’IMU del secondo semestre 2013 perché non versata.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude difatti l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata: la disposizione, in quanto eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • Quando le parti definiscono la controversia e il ricorrente rinuncia al ricorso con l’accettazione della controparte, la Cassazione può dichiarare estinto il giudizio senza pronunciarsi sulle questioni di merito: non si ricava quindi da questa decisione un principio sulla qualificazione delle SGR come imprese costruttrici ai fini dell’esenzione IMU.
  • Le spese possono essere compensate integralmente se ciò è previsto dall’accordo delle parti e viene recepito nella decisione di estinzione.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata non comporta il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso.

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