Sentenza del 03/10/2025 n. 26673 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013 e 2014, notificati dal Comune al fondo immobiliare, e il diniego di rimborso dell’IMU per il 2012-2013. La società sosteneva che gli immobili invenduti e non locati beneficiassero dell’esenzione prevista per i beni-merce delle imprese costruttrici. Il Comune contestava che una SGR, la cui attività è la gestione del risparmio e non quella edile, potesse qualificarsi come impresa costruttrice. In cassazione il Comune ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione delle norme sull’esenzione IMU. AQA Capital ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, perché relativo a una questione di fatto e perché formulato mescolando motivi eterogenei, e ne ha contestato anche la fondatezza.
La decisione
La Corte non ha deciso nel merito la questione sull’applicabilità dell’esenzione IMU alle SGR: dopo l’accordo del 11 settembre 2025, preso atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha disposto la compensazione integrale delle spese. Ha inoltre escluso un ulteriore versamento del contributo unificato, poiché l’estinzione non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. La sentenza impugnata della CTR del Molise aveva confermato l’annullamento degli avvisi IMU 2013-2014 e accolto solo parzialmente il ricorso del Comune sul diniego di rimborso, ritenendo non dovuto il rimborso dell’IMU del secondo semestre 2013 perché non versata.
Norme richiamate
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude difatti l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata: la disposizione, in quanto eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono la controversia e il ricorrente rinuncia al ricorso con l’accettazione della controparte, la Cassazione può dichiarare estinto il giudizio senza pronunciarsi sulle questioni di merito: non si ricava quindi da questa decisione un principio sulla qualificazione delle SGR come imprese costruttrici ai fini dell’esenzione IMU.
- Le spese possono essere compensate integralmente se ciò è previsto dall’accordo delle parti e viene recepito nella decisione di estinzione.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata non comporta il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso.
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