Sentenza del 03/10/2025 n. 26674 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 285/21, depositata il 17 giugno 2021, relativa agli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013 e 2014 e al diniego di rimborso IMU per il 2012-2013. La CTR aveva confermato l’annullamento degli avvisi, ritenendo applicabile anche alla SGR l’esenzione prevista per i beni-merce invenduti delle imprese costruttrici; aveva inoltre escluso il rimborso dell’IMU del secondo semestre 2013 perché non versata. Il Comune sosteneva che la SGR, svolgendo gestione del risparmio e non attività edile, non potesse essere qualificata come impresa costruttrice ai fini dell’esenzione. AQA aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, per avere a oggetto una questione di fatto e per la commistione di censure, contestandone anche la fondatezza.
La decisione
Prima della decisione sul merito, le parti hanno comunicato di avere definito tutti i giudizi con accordo dell’11 settembre 2025, accettato da entrambe, e di avere concordato la compensazione integrale delle spese; è stata anche documentata l’esecuzione degli accordi economici. La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione e ha dichiarato estinto il giudizio, senza decidere il motivo del Comune né le eccezioni di AQA. Spese di questo giudizio compensate. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato, poiché l’estinzione non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude difatti l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione.
Il contributo unificato aggiuntivo previsto dalla disposizione non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata: la norma, sanzionatoria ed eccezionale, va interpretata restrittivamente e riguarda gli esiti indicati dalla legge, non l’estinzione.
Massime di principio
- Se le parti definiscono la controversia e il ricorrente rinuncia al ricorso con l’accettazione della controparte, la Corte può dichiarare estinto il giudizio senza pronunciarsi sulle questioni di merito o sulle eccezioni processuali rimaste pendenti.
- Le spese sono regolate dall’accordo delle parti quando questo ne prevede la compensazione; nel caso deciso la Corte ha disposto la compensazione integrale.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata non comporta il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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