Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/10/2025 n. 26674 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 285/21, depositata il 17 giugno 2021, relativa agli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013 e 2014 e al diniego di rimborso IMU per il 2012-2013. La CTR aveva confermato l’annullamento degli avvisi, ritenendo applicabile anche alla SGR l’esenzione prevista per i beni-merce invenduti delle imprese costruttrici; aveva inoltre escluso il rimborso dell’IMU del secondo semestre 2013 perché non versata. Il Comune sosteneva che la SGR, svolgendo gestione del risparmio e non attività edile, non potesse essere qualificata come impresa costruttrice ai fini dell’esenzione. AQA aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, per avere a oggetto una questione di fatto e per la commistione di censure, contestandone anche la fondatezza.

La decisione

Prima della decisione sul merito, le parti hanno comunicato di avere definito tutti i giudizi con accordo dell’11 settembre 2025, accettato da entrambe, e di avere concordato la compensazione integrale delle spese; è stata anche documentata l’esecuzione degli accordi economici. La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione e ha dichiarato estinto il giudizio, senza decidere il motivo del Comune né le eccezioni di AQA. Spese di questo giudizio compensate. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato, poiché l’estinzione non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude difatti l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione.

    Il contributo unificato aggiuntivo previsto dalla disposizione non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata: la norma, sanzionatoria ed eccezionale, va interpretata restrittivamente e riguarda gli esiti indicati dalla legge, non l’estinzione.

Massime di principio

  • Se le parti definiscono la controversia e il ricorrente rinuncia al ricorso con l’accettazione della controparte, la Corte può dichiarare estinto il giudizio senza pronunciarsi sulle questioni di merito o sulle eccezioni processuali rimaste pendenti.
  • Le spese sono regolate dall’accordo delle parti quando questo ne prevede la compensazione; nel caso deciso la Corte ha disposto la compensazione integrale.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata non comporta il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.