Sentenza del 06/10/2025 n. 340 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l’avviso relativo al periodo d’imposta 2019, che richiedeva complessivamente €10.663,38 tra tributi, sanzioni, interessi e spese di notifica. L’Ufficio aveva imputato €9.100,00 a ricavi non dichiarati da eventi e €1.000,00 a prelevamenti bancari non giustificati. La ricorrente ha contestato che gli eventi fossero prova di un’attività d’impresa abituale, sostenendo che erano occasionali e prevalentemente rivolti a parenti e amici; ha inoltre contestato la ricostruzione presuntiva dei ricavi e l’addebito dei prelevamenti. Aveva ottenuto la partita IVA il 29 agosto 2019 per locazione immobiliare, emesso quattro fatture per complessivi €1.100,00 e dichiarato i relativi redditi in regime forfettario. In sede di contraddittorio e adesione, l’Ufficio aveva ridotto i prelevamenti contestati da €2.800,00 a €1.000,00 e proposto il recupero di €8.000,00 per eventi, oltre ai €1.100,00 dichiarati.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Matera ha accolto il ricorso e annullato, nella sostanza, la pretesa recata dall’avviso. Ha ritenuto provato che gli eventi del 2019 fossero pochi, occasionali e svolti soprattutto per conoscenti, senza esercizio professionale e abituale di un’attività d’impresa; ha inoltre rilevato che la contribuente aveva dichiarato i ricavi percepiti e che l’Ufficio aveva disapplicato le agevolazioni del regime forfettario. Quanto ai prelevamenti, ha osservato che l’importo contestato era sotto la soglia prevista dall’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 600/1973, per cui non operava la presunzione legale e la contribuente non era tenuta a giustificarli. Ha richiamato anche l’onere dell’Amministrazione di provare in giudizio le violazioni e l’insufficienza di presunzioni non adeguatamente fondate. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia. Il dispositivo non indica una liquidazione distinta delle singole componenti dell’avviso.
Norme richiamate
Art. 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Nel caso deciso, l’attività d’impresa presupponeva un esercizio professionale e abituale; la sola organizzazione di pochi eventi occasionali non è stata ritenuta sufficiente.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 e comma 67
In proposito preme osservarsi che l'accertamento delle presunte maggiori imposte a carico della Contribuente così come effettuata dall'Ufficio è errata in quanto quest'ultimo ha disapplicato le agevolazioni previste per il regime forfettario.
La Corte ha ritenuto che l’Ufficio non potesse ignorare il regime forfettario applicato dalla contribuente, la quale aveva dichiarato i compensi e emesso fatture in tale regime.
Art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta all’Amministrazione dimostrare in giudizio, con elementi circostanziati e sufficienti, i fatti posti a fondamento della pretesa e delle sanzioni; in mancanza o in caso di prova contraddittoria o insufficiente, l’atto va annullato.
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
La ricostruzione presuntiva deve partire da fatti noti idonei a sostenere il fatto ignoto; nel caso concreto le risultanze addotte non hanno dimostrato in modo adeguato l’esercizio abituale dell’attività e i ricavi contestati.
Art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per quanto riguarda le operazioni di prelevamento dal conto corrente è stato precisate che l'importo complessivo dei prelevamenti contestato dall'Ufficio come non giustificato rientra nei limiti di cui al citato art.32, comma 1, n°2), D.P.R. 600/1973 al di sotto dei quali la presunzione legale relativa ivi prevista non trova applicazione e pertanto nulla deve giustificare la Contribuente.
Secondo la decisione, per i prelevamenti inferiori ai limiti di applicazione della presunzione legale prevista dalla norma non sorge a carico della contribuente l’onere di fornire giustificazioni.
Massime di principio
- La presenza di fotografie, attrezzature o personale può costituire un elemento indiziario, ma non basta da sola a dimostrare un’attività d’impresa: occorre valutare se l’attività sia svolta professionalmente e abitualmente, considerando frequenza, clientela e concreta organizzazione.
- Se gli eventi sono davvero sporadici e i relativi corrispettivi sono stati dichiarati, la loro esistenza non consente automaticamente di imputare ulteriori ricavi d’impresa; l’Amministrazione deve provare con elementi sufficienti i ricavi non dichiarati e la natura abituale dell’attività.
- Il regime fiscale applicato e le agevolazioni conseguenti devono essere considerate nella ricostruzione del reddito, quando ne ricorrono i presupposti; non è sufficiente ricostruire maggiori ricavi ignorando il regime forfettario.
- Per i prelevamenti bancari occorre verificare prima se importo e condizioni rientrino nell’ambito della presunzione legale prevista dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973. Se restano sotto i limiti indicati dalla decisione, non opera l’obbligo di giustificazione a carico del contribuente.
- In giudizio l’Amministrazione deve provare in modo circostanziato e puntuale le violazioni contestate. Una ricostruzione induttiva fondata su indizi o elaborazioni statistiche non adeguatamente collegati ai fatti specifici può risultare insufficiente a sostenere l’accertamento.
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