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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22053/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente sportivo)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il parziale accoglimento del ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2011 e un atto di irrogazione sanzioni. La lite nasceva da rilievi sull'attività dell'associazione, ritenuta commerciale per vendita di biglietti, sponsorizzazioni e pubblicità. L'Ufficio sosteneva che, poiché l'associazione aveva omesso di presentare la dichiarazione IVA e non aveva esercitato in essa l'opzione per il regime agevolato ex L. n. 398/1991 mediante compilazione del quadro VO, operasse il termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 57 d.P.R. n. 633/1972 ratione temporis; quindi gli atti notificati il 6 settembre 2017 sarebbero stati tempestivi. La CTR, invece, aveva ritenuto applicabile il termine quadriennale di cui all'art. 1, comma 132, L. n. 208/2015, reputando l'ente esonerato dalla presentazione della dichiarazione IVA per effetto del regime 398/1991 e dichiarando tardivo l'accertamento. Con l'unico motivo l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 57 d.P.R. n. 633/1972, 1 L. n. 398/1991 e 2 d.P.R. n. 442/1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il termine quinquennale di accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il motivo perché, per le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano aderito al regime ex L. n. 398/1991, ricorre l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; di conseguenza, non può applicarsi il termine quinquennale legato all'omissione della dichiarazione, ma il diverso termine quadriennale. Nel caso concreto l'Ufficio non aveva contestato né il superamento del plafond previsto né la revoca del regime, ma aveva fondato la pretesa solo sullo svolgimento di attività commerciale e sull'omessa dichiarazione IVA. Gli atti, notificati il 6 settembre 2017, erano quindi tardivi rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2016. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio denunciato di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    termine di decadenza per l'accertamento IVA richiamato dall'Ufficio per sostenere la tempestività degli atti

  • art. 1 L. n. 398/1991

    prevede il regime agevolato per associazioni sportive dilettantistiche non lucrative e disciplina l'esercizio dell'opzione

  • art. 2 d.P.R. n. 442/1997

    regola la comunicazione dell'opzione nella prima dichiarazione annuale IVA, ma la Corte la ritiene irrilevante se l'opzione non è stata in concreto esercitata

  • art. 1, comma 132, L. n. 208/2015

    richiamato dalla CTR per il termine quadriennale di accertamento; la Corte lo applica in coerenza con l'esonero dichiarativo dell'ente

  • art. 9, comma 3, d.P.R. n. 544/1999

    individua gli adempimenti contabili delle associazioni che hanno optato per la L. n. 398/1991

  • art. 25, comma 5, L. n. 133/1999

    disciplina i pagamenti tracciabili verso associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991

  • art. 2, comma 1, L. n. 398/1991

    esonera, ai fini fiscali, dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e dagli obblighi IVA previsti dal titolo II del d.P.R. n. 633/1972

  • art. 74, sesto comma, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come norma che prevede l'esonero dall'obbligo di dichiarazione IVA per i soggetti in regime 398/1991

  • art. 143 d.P.R. n. 917/1986

    citato in tema di requisiti dell'ente non commerciale e di decommercializzazione

  • art. 111-bis d.P.R. n. 917/1986

    richiamato per la perdita della qualifica di ente non commerciale in caso di prevalente attività commerciale

  • art. 132, paragrafo 1, lett. m), Dir. 2006/112/CE

    interpretato nel senso che la nozione di organismo senza fini di lucro è autonoma e dipende dallo scopo perseguito

  • art. 133, paragrafo 1, lett. a), Dir. 2006/112/CE

    richiamato per il requisito dell'assenza di fini di lucro ai fini dell'esenzione sulle prestazioni sportive

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato perché soccombente un'amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito

Massime di principio

  • Per le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano effettivamente aderito al regime agevolato della L. n. 398/1991, l'esonero dall'obbligo di dichiarazione IVA impedisce di applicare il termine di accertamento fondato sulla mancata presentazione della dichiarazione.
  • La mera contestazione di svolgimento di attività commerciale non basta, da sola, a far ritenere dovuto il termine quinquennale di decadenza se l'Ufficio non contesta anche il superamento del plafond o la perdita/revoca del regime agevolato.
  • L'opzione per il regime speciale IVA è un adempimento distinto dalla comunicazione del quadro VO: la sua rilevanza presuppone che l'opzione sia stata in concreto esercitata; se ciò non emerge, non può imputarsi al contribuente la violazione dell'obbligo dichiarativo non dovuto.
  • Nel regime 398/1991, l'assenza di fini di lucro e la natura non commerciale dell'ente vanno valutate in concreto, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività e dei requisiti statutari, non del solo riconoscimento formale.
  • Se l'ente è esonerato dalla dichiarazione IVA, il termine di decadenza per l'accertamento va individuato secondo la disciplina del caso concreto e non può essere esteso sulla base di un'omissione dichiarativa inesistente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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