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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26594/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che ha rigettato l'appello avverso due avvisi di liquidazione TARSU per gli anni 2005 e 2006. Denuncia, in sintesi: (i) che i nuovi avvisi (nn. 32 e 33/2012) sarebbero novativi rispetto agli originari avvisi annullati (nn. 162 e 163/2010) e quindi emessi in modo irregolare; (ii) tardiva notifica degli avvisi ex novo rispetto ai termini di decadenza e prescrizione (richiamo alla L. n.296/2006, commi 161 e ss. e al d.lgs. 507/1993); (iii) estinzione per prescrizione quinquennale; (iv) inesistenza o mancata prova del giudicato afferente alla sentenza n. 73/12/12; (v) errata determinazione della tariffa applicabile (uso domestico vs professionale) e adempimento già intervenuto; (vi) omissione della comunicazione prevista dalla L. n.311/2004 art.1 c.340 sulla variazione della superficie utile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso in cassazione. Ha ritenuto che i nuovi avvisi impugnati costituiscono attuazione/esecuzione della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta (n. 73/12/12) che aveva rideterminato il tributo in relazione alla porzione di mq. 86 dell'immobile; non si tratta quindi di avvisi novativi che riaprono il potere impositivo. Le censure sul termine di decadenza/prescrizione sono infondate perché, una volta formato il titolo giudiziale, la riscossione si fonda sulla sentenza e segue la disciplina della actio iudicati (termine di prescrizione ex art.2953 c.c.); il tributo così rideterminato è stato riscosso nel rispetto dei termini di notifica previsti (art.1 c.163 L.296/2006). Molte delle questioni sostanziali sollevate (tariffazione, adempimento, validità degli originari avvisi, comunicazioni preventive) dovevano essere dedotte e decise nel giudizio sugli originari avvisi poi divenuti giudicato; sono dunque precluse ora per effetto del giudicato. Sono anche state dichiarate inammissibili le doglianze basate sull'art.360 c.1 n.5 per mancata individuazione del fatto decisivo. Il ricorrente è condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Regole sull'impugnazione per cassazione: la Corte rileva che il ricorrente non ha indicato il fatto decisivo richiesto dal n.5 e ha formulato censure generiche; i motivi ex n.3 (violazione di legge) non superano il vaglio per i motivi esposti.

  • L. n. 296 del 2006

    art. 1, commi 161, 163, 171

    Comma 163 relativo alla notifica del titolo esecutivo è stato valutato rispettato. La disposizione sulla decadenza richiamata dal ricorrente non impedisce l'esecuzione su titolo giudiziale formato in giudicato.

  • d.lgs. n. 507 del 1993

    art. 58 ss.; art. 70, c. 1; art. 71

    Norme sulle denunce/termini e presupposti TARSU: la Corte osserva che il dies a quo della denuncia/occupazione va valutato con riferimento all'inizio dell'occupazione o detenzione e che, tuttavia, il giudicato modifica il regime dell'atto impositivo.

  • d.lgs. n. 22 del 1997

    Norme in materia di tributi locali/tariffe: la Corte ritiene che questioni sulla tariffazione e sul fondamento della pretesa dovevano essere proposte nei giudizi originari ormai passati in giudicato.

  • art. 2948 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente sul tema della prescrizione; la Corte affronta la questione richiamando però la prevalente disciplina dell'actio iudicati (art.2953 c.c.) per i titoli giudiziali.

  • art. 2953 cod. civ.

    Individua la prescrizione applicabile all'azione derivante da sentenza (actio iudicati): la Corte afferma che una volta che il titolo è la sentenza, la riscossione segue questo termine e non i termini decadenziali dell'azione amministrativa.

  • art. 2909 cod. civ.

    Citato dal ricorrente; la Corte non accoglie la censura relativa alla nullità o alla mancanza di prova del giudicato, rilevando che il giudicato è risultato dagli atti e dalle decisioni di merito.

  • d.p.r. n. 158 del 1999

    Richiamato in relazione ai criteri tariffari; la Corte ritiene che le questioni tariffarie andavano dedotte nel giudizio originario ormai divenuto giudicato.

  • delibera comunale

    delibera n. 105 del 5 aprile 2004

    Atto che stabilisce le tariffe: la Corte osserva che la qualificazione dell'uso e la tariffa applicabile erano questioni difendibili nei gradi di merito originari.

  • L. n. 311 del 2004

    Norma sulla comunicazione della variazione della superficie utile: il ricorrente ha dedotto la mancata comunicazione, ma la Corte ritiene che tale censura attiene al fondo della pretesa ed era soggetta al giudicato.

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma processuale tributaria: le eccezioni che attengono al fondamento della pretesa dovevano essere proposte nel giudizio di impugnazione degli originari avvisi e sono perciò coperte dal giudicato.

  • d.p.r. n. 115 del 2002

    art. 13, c. 1 quater (come modificato dall'art. 1, c. 17 L. n. 228/2012)

    Norma sul contributo unificato: la Corte accerta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 124 cod. proc. civ.

    Richiamato relativamente all'attestato di cancelleria come elemento probatorio del giudicato; la Corte osserva che il ricorrente non ha sollevato questa questione nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Se un precedente giudizio di merito ha rideterminato la base imponibile o il quantum del tributo e quella pronuncia è passata in giudicato, gli atti successivi che danno esecuzione a quella sentenza sono atti di esecuzione del giudicato e non necessariamente nuovi atti impositivi novativi.
  • Le eccezioni sul fondamento della pretesa impositiva (es. destinazione d'uso, tariffa, adempimento, nullità formali degli avvisi) devono essere sollevate nel giudizio originario; il giudicato copre le cose dedotte e deducibili e preclude la riapertura delle stesse questioni in successivi atti esecutivi.
  • Quando il titolo per la riscossione diventa una sentenza passata in giudicato, la disciplina dei termini cambia: non si applicano le stesse decadenze/prescrizioni dell'azione amministrativa, ma rilevano i termini connessi all'action iudicati (art. 2953 c.c.).
  • Le censure in cassazione basate sull'art.360 c.1 n.5 richiedono l'indicazione precisa del fatto materiale decisivo omesso o contraddittoriamente motivato; l'assenza di tale indicazione comporta inammissibilità della doglianza.
  • Se si intende contestare la regolarità formale di un avviso (mancata comunicazione preventiva, termini, notifica), è cruciale sollevare tempestivamente tali eccezioni nel giudizio di primo grado o in appello, altrimenti si rischia la preclusione per giudicato.

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