Cassazione Civile, Sentenza n. 26594/2022 del 09/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che ha rigettato l'appello avverso due avvisi di liquidazione TARSU per gli anni 2005 e 2006. Denuncia, in sintesi: (i) che i nuovi avvisi (nn. 32 e 33/2012) sarebbero novativi rispetto agli originari avvisi annullati (nn. 162 e 163/2010) e quindi emessi in modo irregolare; (ii) tardiva notifica degli avvisi ex novo rispetto ai termini di decadenza e prescrizione (richiamo alla L. n.296/2006, commi 161 e ss. e al d.lgs. 507/1993); (iii) estinzione per prescrizione quinquennale; (iv) inesistenza o mancata prova del giudicato afferente alla sentenza n. 73/12/12; (v) errata determinazione della tariffa applicabile (uso domestico vs professionale) e adempimento già intervenuto; (vi) omissione della comunicazione prevista dalla L. n.311/2004 art.1 c.340 sulla variazione della superficie utile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in cassazione. Ha ritenuto che i nuovi avvisi impugnati costituiscono attuazione/esecuzione della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta (n. 73/12/12) che aveva rideterminato il tributo in relazione alla porzione di mq. 86 dell'immobile; non si tratta quindi di avvisi novativi che riaprono il potere impositivo. Le censure sul termine di decadenza/prescrizione sono infondate perché, una volta formato il titolo giudiziale, la riscossione si fonda sulla sentenza e segue la disciplina della actio iudicati (termine di prescrizione ex art.2953 c.c.); il tributo così rideterminato è stato riscosso nel rispetto dei termini di notifica previsti (art.1 c.163 L.296/2006). Molte delle questioni sostanziali sollevate (tariffazione, adempimento, validità degli originari avvisi, comunicazioni preventive) dovevano essere dedotte e decise nel giudizio sugli originari avvisi poi divenuti giudicato; sono dunque precluse ora per effetto del giudicato. Sono anche state dichiarate inammissibili le doglianze basate sull'art.360 c.1 n.5 per mancata individuazione del fatto decisivo. Il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
Regole sull'impugnazione per cassazione: la Corte rileva che il ricorrente non ha indicato il fatto decisivo richiesto dal n.5 e ha formulato censure generiche; i motivi ex n.3 (violazione di legge) non superano il vaglio per i motivi esposti.
art. 1, commi 161, 163, 171
Comma 163 relativo alla notifica del titolo esecutivo è stato valutato rispettato. La disposizione sulla decadenza richiamata dal ricorrente non impedisce l'esecuzione su titolo giudiziale formato in giudicato.
art. 58 ss.; art. 70, c. 1; art. 71
Norme sulle denunce/termini e presupposti TARSU: la Corte osserva che il dies a quo della denuncia/occupazione va valutato con riferimento all'inizio dell'occupazione o detenzione e che, tuttavia, il giudicato modifica il regime dell'atto impositivo.
d.lgs. n. 22 del 1997
Norme in materia di tributi locali/tariffe: la Corte ritiene che questioni sulla tariffazione e sul fondamento della pretesa dovevano essere proposte nei giudizi originari ormai passati in giudicato.
Richiamato dal ricorrente sul tema della prescrizione; la Corte affronta la questione richiamando però la prevalente disciplina dell'actio iudicati (art.2953 c.c.) per i titoli giudiziali.
Individua la prescrizione applicabile all'azione derivante da sentenza (actio iudicati): la Corte afferma che una volta che il titolo è la sentenza, la riscossione segue questo termine e non i termini decadenziali dell'azione amministrativa.
Citato dal ricorrente; la Corte non accoglie la censura relativa alla nullità o alla mancanza di prova del giudicato, rilevando che il giudicato è risultato dagli atti e dalle decisioni di merito.
Richiamato in relazione ai criteri tariffari; la Corte ritiene che le questioni tariffarie andavano dedotte nel giudizio originario ormai divenuto giudicato.
delibera comunale
delibera n. 105 del 5 aprile 2004
Atto che stabilisce le tariffe: la Corte osserva che la qualificazione dell'uso e la tariffa applicabile erano questioni difendibili nei gradi di merito originari.
Norma sulla comunicazione della variazione della superficie utile: il ricorrente ha dedotto la mancata comunicazione, ma la Corte ritiene che tale censura attiene al fondo della pretesa ed era soggetta al giudicato.
Norma processuale tributaria: le eccezioni che attengono al fondamento della pretesa dovevano essere proposte nel giudizio di impugnazione degli originari avvisi e sono perciò coperte dal giudicato.
art. 13, c. 1 quater (come modificato dall'art. 1, c. 17 L. n. 228/2012)
Norma sul contributo unificato: la Corte accerta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.
Richiamato relativamente all'attestato di cancelleria come elemento probatorio del giudicato; la Corte osserva che il ricorrente non ha sollevato questa questione nei gradi di merito.
Massime di principio
- Se un precedente giudizio di merito ha rideterminato la base imponibile o il quantum del tributo e quella pronuncia è passata in giudicato, gli atti successivi che danno esecuzione a quella sentenza sono atti di esecuzione del giudicato e non necessariamente nuovi atti impositivi novativi.
- Le eccezioni sul fondamento della pretesa impositiva (es. destinazione d'uso, tariffa, adempimento, nullità formali degli avvisi) devono essere sollevate nel giudizio originario; il giudicato copre le cose dedotte e deducibili e preclude la riapertura delle stesse questioni in successivi atti esecutivi.
- Quando il titolo per la riscossione diventa una sentenza passata in giudicato, la disciplina dei termini cambia: non si applicano le stesse decadenze/prescrizioni dell'azione amministrativa, ma rilevano i termini connessi all'action iudicati (art. 2953 c.c.).
- Le censure in cassazione basate sull'art.360 c.1 n.5 richiedono l'indicazione precisa del fatto materiale decisivo omesso o contraddittoriamente motivato; l'assenza di tale indicazione comporta inammissibilità della doglianza.
- Se si intende contestare la regolarità formale di un avviso (mancata comunicazione preventiva, termini, notifica), è cruciale sollevare tempestivamente tali eccezioni nel giudizio di primo grado o in appello, altrimenti si rischia la preclusione per giudicato.
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