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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26555/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di pagamento relativi alla TARSU per le annualità 2007-2012. La ricorrente deduceva molteplici vizi: inesistenza/nullità della notifica per notificatore non abilitato e per uso di servizio postale privato; difetto di sottoscrizione/autenticità della firma (atto sottoscritto dal legale rappresentante della concessionaria anziché dal funzionario designato); mancata indicazione del responsabile del procedimento, dati catastali e calcolo delle superfici tassate; difetto di motivazione; errata tassazione di superfici ritenute produrre rifiuti speciali (escluse dalla TARSU) e di superfici non effettivamente utilizzate; irregolarità del servizio di raccolta con diritto a tariffa ridotta; illegittimità delle sanzioni applicate in cumulo e senza specifica contestazione per ciascuna annualità.

La decisione

La ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione. Conseguentemente la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia (art. 391 c.p.c.) senza decidere nel merito sulle questioni sollevate. Non sono state disposte statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità in considerazione della mancata costituzione delle controparti. Non è stato richiesto né dovuto ulteriore versamento del contributo unificato in ragione della natura della misura (resta esclusa l'applicazione estensiva oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità).

Norme richiamate

  • art. 156 cod. proc. civ.

    "raggiungimento dello scopo ex art. 156 co. 3 c.p.c."

    La Corte d'appello aveva ritenuto che la nullità della notifica potesse considerarsi sanata ove sia stato comunque raggiunto lo scopo della notificazione (cioè il contraddittorio pienamente realizzato). Tale interpretazione è richiamata nel ricostruire il decisum di merito

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Norma richiamata nei motivi di ricorso relativi alla motivazione e alla necessità di specificità delle censure: nelle articolazioni del giudizio di merito è stato contestato il rispetto dei requisiti di motivazione e delle risultanze istruttorie

  • art. 118 disposizioni attuative cod. proc. civ.

    Riferimento citato dai motivi come parametro procedurale per la validità degli atti di notificazione e della sottoscrizione; dall'istruttoria di merito era stato valutato il rispetto delle formalità

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 26

    Norma richiamata in relazione alle modalità di notifica degli atti relativi a tributi; la questione della correttezza formale della notifica era oggetto di censura

  • L. n. 890/1982, art. 14

    Citata fra le norme relative alla validità e pubblicità degli atti amministrativi impugnati; il testo non contiene una pronuncia sulla norma a causa dell'estinzione del ricorso

  • L. n. 296/2006, art. 1, c. 162

    Richiamata nei motivi relativi alla sottoscrizione degli atti e alle competenze del personale; il giudice di merito aveva valutato la sostituibilità della firma con l'indicazione a stampa del responsabile

  • L. n. 212/2000, art. 7

    Norma sulla trasparenza e motivazione degli atti amministrativi richiamata dal ricorrente fra i presupposti di nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento

  • d.lgs. n. 507/1993, art. 71, c. 2-bis

    Riferimento normativo invocato in relazione ai requisiti dell'avviso di accertamento TARSU (dati catastali e criteri di determinazione); la doglianza non è stata decisa per effetto della rinuncia

  • d.lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3

    Norma invocata per escludere dalla tassazione superfici produttive di rifiuti speciali; la questione era stata trattata in sede di merito ma la cassazione non si è pronunciata sul punto

  • d.lgs. n. 507/1993, art. 59

    Richiamata dal ricorrente per ottenere riduzioni tariffarie in caso di irregolare servizio di raccolta; il giudizio sulla fondatezza della deduzione non è stato compiuto a causa della rinuncia

  • d.lgs. n. 203/1998, art. 2, c. 4, lett. e

    Citata in relazione alla legittimità delle sanzioni applicate; nessuna decisione della Corte di cassazione vista l'estinzione del ricorso

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 12

    Richiamato dal ricorrente in tema di cumulo e contestazione delle sanzioni; la Corte non si pronuncia nel merito per effetto della rinuncia

  • art. 391 cod. proc. civ.

    Interpretazione chiave della Cassazione: la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che, se notificato correttamente alle parti costituite o comunicato ai loro difensori con visto, produce l'estinzione del processo di cassazione

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, c. 1-quater

    La Corte ha ritenuto che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore versamento del contributo unificato in caso di estinzione per rinuncia, essendo la misura eccezionale e limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale ed estingue il processo di cassazione se eseguita con le formalità prescritte (notifica alle parti costituite o comunicazione ai rispettivi avvocati con visto).
  • Una nullità della notifica può essere considerata sanata quando è raggiunto lo scopo della notificazione (es. è stato comunque garantito il contraddittorio e la parte ha potuto difendersi pienamente), ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
  • La mancanza di sottoscrizione autografa dell'atto può, ove previsto dalla normativa, essere compensata dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto, salvo specifiche ulteriori irregolarità provate dalla parte interessata.
  • Un avviso di accertamento tributario non è necessariamente nullo per difetto di motivazione se contiene elementi sufficienti per comprendere la pretesa tributaria e i documenti richiamati sono già noti al contribuente.
  • Le questioni di merito relative alla qualificazione di aree come produttive di rifiuti speciali, alla corretta quantificazione delle superfici tassabili o alla misura delle sanzioni richiedono prova specifica e valutazione istruttoria: tuttavia, tali valutazioni non saranno compiute se il ricorso viene estinto per rinuncia.
  • In caso di estinzione del ricorso per rinuncia non si applicano automaticamente misure sanzionatorie economiche aggiuntive (come ulteriori versamenti del contributo unificato) salvo che ricorrano gli specifici presupposti previsti dalla norma.

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