Cassazione Civile, Sentenza n. 26593/2022 del 09/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della CTR Campania per: (i) omessa/insufficiente motivazione circa la contumacia della parte appellante in primo grado e la conseguente ammissibilità di nuove prove in appello (richiamo all'art. 58 d.lgs. 546/1992); (ii) presunta errata valutazione del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento (richiamo agli artt. 2719 e 2697 c.c. e art. 88 c.p.c.); (iii) mancato ordine di esibizione degli originali ex art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992 dopo il disconoscimento della conformità delle copie.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per la cartella oggetto di sgravio e ha rigettato il ricorso per il resto. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della sentenza impugnata è risultata percepibile e conforme ai criteri di ammissibilità della censura motivazionale in Cassazione; è stato ribadito che, in materia tributaria, l'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello e prevale sulla disciplina civile; i due successivi motivi sono stati respinti come inammissibili o infondati in quanto la contestazione della conformità delle copie era generica e apodittica e il giudice di merito ha correttamente valutato la regolarità delle notifiche (con esclusione di una sola cartella la cui notifica risultava non completa). Nessun obbligo automatico di ordinare l'esibizione degli originali sussisteva, quand'anche la contestazione fosse stata formulata, posto che il giudice può accertare la conformità anche con altri mezzi di prova e presunzioni. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 58
Consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, prevalendo sulla disciplina processuale civile; i documenti nuovi o tardivi possono essere esaminati dal giudice d'appello se acquisiti nel fascicolo nei termini previsti
d.lgs. 546/1992, art. 22, comma 5
Richiamato dalla ricorrente per ottenere l'ordine di esibizione degli originali; la Corte ha ritenuto che non sussistesse obbligo automatico di ordinarne l'esibizione quando la contestazione è generica e il giudice di merito abbia potuto accertare la regolarità con altri mezzi
d.lgs. 546/1992, art. 32, comma 1
Termine perentorio applicabile anche al giudizio di appello per la produzione documentale; richiamato per giustificare l'esame dei documenti prodotti in appello
D.P.R. 602/1973, art. 26
Norma sulla modalità di notifica da parte dell'agente della riscossione; la Corte ha ritenuto che le notifiche eseguite direttamente dall'agente seguano le regole del servizio postale e non sempre richiedano l'invio di una raccomandata informativa
Codice civile, art. 2719
Regola il valore probatorio delle copie; la Corte ha ricordato che la contestazione della conformità all'originale deve essere specifica e circostanziata e non meramente generica
Codice civile, art. 2697
Principio sulla distribuzione dell'onere della prova; richiamato nell'ambito della discussione sul disconoscimento delle copie e sulla valutazione probatoria degli elementi prodotti
Codice di procedura civile, art. 88
Norma procedurale richiamata dalla ricorrente in tema di disconoscimento/contestazione di documenti; la Corte ha però valutato che la contestazione fosse generica e quindi inefficace
Codice di procedura civile, art. 345
Regime generale sulla produzione di documenti nel processo civile; la Corte ha ricordato il principio di specialità del processo tributario che tuttavia, per la produzione in appello, si regola secondo l'art. 58 d.lgs. 546/1992
Codice di procedura civile, art. 215
Previsione sul disconoscimento della scrittura privata; la Corte ha osservato che il disconoscimento della conformità di copie non vincola automaticamente il giudice che può accertarne la conformità anche con altri mezzi
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato; la Corte ha dato atto che possono sussistere presupposti per un ulteriore versamento da parte della ricorrente
Massime di principio
- Nel processo tributario l'art. 58 d.lgs. 546/1992 permette la produzione di nuovi documenti in appello, anche se sarebbero stati disponibili in primo grado: pertanto non è automaticamente inammissibile nuova documentazione solo per tale motivo
- La contestazione della conformità di copie agli originali va formulata in modo specifico e circostanziato: affermazioni generiche del tipo "impugno e contesto" o "non conformi" sono inefficaci
- Il giudice non è vincolato dalla mera contestazione di parte: può accertare la conformità delle copie mediante altri mezzi di prova, compresi indici e presunzioni
- Non c'è un obbligo automatico di ordinare l'esibizione degli originali quando la contestazione è generica e il giudice ha già potuto valutare la regolarità dell'atto con altri elementi
- Le questioni che implichono apprezzamenti di fatto (es. regolarità concreta delle notifiche) sono in genere inammissibili in cassazione se la censura non indica il fatto decisivo non valutato dal giudice di merito
- Le notifiche eseguite dall'agente di riscossione possono seguire le regole del servizio postale; in concreto va verificata la modalità specifica di notifica (es. deposito presso casa comunale senza raccomandata informativa può rendere la notifica inesatta)
- Chi impugna deve individuare con precisione gli elementi documentali difettosi: il difetto di specificità della censura comporta il rigetto della doglianza
- In casi di sgravio intervenuto per legge o per estinzione del debito, la materia del contendere può cessare per alcune cartelle e determinare la parziale improcedibilità delle impugnative correlate
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