Cassazione Civile, Sentenza n. 26574/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
BA&MA chiedeva l'equo indennizzo ai sensi dell'art. 80 I.f. per l'anticipato recesso del curatore dalla locazione commerciale (a seguito dell'apposizione dei sigilli dopo la dichiarazione di fallimento). Il giudice delegato rigettò la domanda. In sede di reclamo il Tribunale di Catania ritenne che l'indennizzo spettante ammontasse a €14.520,00 ma lo compensò con un credito del Fallimento per canoni non pagati pari a €14.720,00, motivando la compensazione sulla base dei bonifici prodotti; BA&MA impugnò in Cassazione denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il Tribunale aveva deciso su un'eccezione di compensazione che non era stata sollevata in modo formale dal curatore, che era rimasto contumace nel reclamo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il provvedimento del giudice delegato adottato ai sensi dell'art. 80 I.f. sia impugnabile con reclamo ex art. 26 I.fall. e che il Tribunale nel giudizio di reclamo non poteva decidere, in mancanza di costituzione del curatore, su una eccezione di compensazione propria non dedotta nel reclamo (tale eccezione non può essere rilevata d'ufficio). Perciò il Tribunale ha commesso ultravpetizione e violazione dell'art.112 c.p.c.; la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Catania in diversa composizione, riservando la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 80 I. fall.
L'art. 80 attribuisce al giudice delegato il potere di determinare, in sede sommaria e informale, l'equo indennizzo in caso di dissenso tra curatore e locatore/conduttore; il procedimento così disciplinato è da considerarsi speciale e non soggetto alle formalità del capo V della legge fallimentare, ma la decisione del giudice delegato è impugnabile con reclamo ex art. 26 I.fall.
art. 26 I. fall.
Il provvedimento del giudice delegato adottato ai sensi dell'art. 80 deve essere impugnato mediante reclamo ex art. 26; il reclamo è lo strumento ordinario per impugnare i decreti del giudice delegato quando non sia diversamente disposto.
art. 111-bis I. fall.
"devono essere accertati con le modalità di cui al capo V"
La norma disciplina l'accertamento dei crediti prededucibili prevedendo in generale l'accertamento con le modalità del capo V, ma il secondo e terzo comma dell'art. 80 costituiscono un'eccezione: il credito da indennizzo pur essendo prededucibile, se controverso, deve essere determinato dal giudice delegato con la procedura speciale di cui all'art. 80.
Richiamato dal Tribunale per sostenere l'inopponibilità del contratto al fallimento; la Corte di legittimità ha però deciso la causa su questioni processuali relative all'impugnazione e alla compensazione, senza rimettere definitivamente la questione sostanziale su tale specifico motivo.
L'art. 112 c.p.c. vieta al giudice di pronunciarsi su eccezioni in senso proprio non svolte nel giudizio; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia violato tale principio pronunciandosi su una compensazione non proposta nel reclamo (ultrapetizione).
art. 98 I. fall.
"contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo"
L'art. 98 regola l'opposizione allo stato passivo; la Corte ha escluso che il provvedimento del giudice delegato ex art. 80 debba essere impugnato con opposizione allo stato passivo, evidenziando che ciò creerebbe problemi di adattamento e non è coerente con la natura sommaria del procedimento ex art. 80.
art. 93 e segg. I. fall.
Queste norme disciplinano l'accertamento del passivo; la Corte ha escluso l'obbligo per il terzo creditore, il cui reclamo ex art. 26 sia stato respinto, di proporre ex novo domanda ai sensi degli artt. 93 e segg. per ottenere la riforma, per evitare duplicazioni e violazioni dei diritti di difesa.
art. 52 I. fall.
Riferimento al principio di esclusività della verifica del passivo; la Corte tiene conto della necessità di evitare conflitti fra la procedura sommaria ex art. 80 e la verifica del passivo ordinaria, precisando però che ciò non implica che il provvedimento del G.D. debba essere impugnato con le azioni ordinarie di accertamento del passivo.
La riforma del 2006 ha introdotto l'art. 111-bis e la disciplina aggiornata dei crediti prededucibili; la Corte valuta l'assetto post-riforma e conclude che la procedura speciale prevista dall'art. 80 resta eccezione rilevante rispetto al capo V.
art. 111 Cost.
Richiamato per affermare la legittimità del ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale in sede di reclamo, essendo il provvedimento definitivo e decisorio rispetto al diritto all'indennizzo.
Massime di principio
- Il provvedimento del giudice delegato adottato ai sensi dell'art. 80 I.fall. (determinazione dell'equo indennizzo per recesso del curatore) si impugna con reclamo ex art. 26 I.fall.; non è la via dell'opposizione allo stato passivo (art. 98) né l'instaurazione ex novo della verifica del passivo (art. 93 e ss.).
- Il procedimento di determinazione dell'indennizzo ex art. 80 ha natura sommaria e informale: pur incidendo su crediti prededucibili, si tratta di una procedura speciale che il legislatore ha inteso separare dalle formalità del capo V.
- Il giudice di grado successivo non può decidere su eccezioni di parte che non siano state effettivamente sollevate e portate nel giudizio: l'eccezione di compensazione propria non può essere rilevata d'ufficio e, se la parte che poteva sollevarla è contumace, l'eccezione si considera abbandonata.
- Se in sede di reclamo il curatore non si costituisce, le difese o eccezioni che non siano state effettivamente proposte nel reclamo non possono essere utilizzate dal Tribunale per pronunciarsi, pena l'ultrapetizione (violazione art. 112 c.p.c.).
- Non è richiesta la duplicazione del procedimento: evitare che il giudice delegato determini sommariamente l'indennizzo e poi lo stesso oggetto venga riedotto integralmente nella verifica del passivo; ciò giustifica la scelta di rendere il reclamo lo strumento idoneo di impugnazione.
- In caso di pronuncia del tribunale del reclamo che violi i principi sopra esposti, la Cassazione può cassare il provvedimento per ultrapetizione e rinviare; pertanto, in situazioni analoghe è importante formulare e preservare le eccezioni nella fase di reclamo e far costituire le parti rilevanti.
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