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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26592/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza n. 2190/17 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile l'appello perché notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La ricorrente denunciava: (i) carenza motivazionale della sentenza impugnata; (ii) errata applicazione della L. n. 53/1994 (art. 1 e art. 3‑bis) sostenendo che la disciplina sulla notificazione via PEC si applica anche al processo tributario; (iii) in subordine, che la notifica aveva comunque raggiunto lo scopo essendo intervenuta costituzione delle controparti, e quindi la nullità sarebbe stata sanata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché la decisione impugnata conteneva motivazione sufficiente a rendere percepibili le ragioni del decisum. Ha respinto anche secondo e terzo motivo: la Corte ha affermato che le notifiche via PEC nel processo tributario sono valide solo dopo l'operatività del processo tributario telematico, ossia dopo l'entrata in vigore dei decreti ministeriali di attuazione (d.lgs. n. 546/1992, art. 16‑bis e d.m. n. 163/2013 con successivi decreti attuativi). Per la Regione Lazio tali disposizioni sono diventate operative dal 15 aprile 2017, data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata (12 aprile 2017); conseguentemente la notifica dell'appello via PEC anteriormente a tale data è da ritenersi giuridicamente inesistente e insuscettibile di sanatoria. Nessuna statuizione sulle spese in favore delle parti intimati non costituite; richiamato l'obbligo per la ricorrente di un eventuale ulteriore versamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 53 del 1994, art. 1

    Riferita come base normativa generale per la PEC e le notificazioni telematiche; la Corte non ha ritenuto tale norma di per sé sufficiente ad estendere automaticamente l'uso della PEC al processo tributario in assenza delle specifiche regole di attuazione

  • L. n. 53 del 1994, art. 3‑bis

    Richiamata dalla ricorrente; la Corte ha statuito che l'abilitazione prevista non è estensibile al processo tributario fino a che non siano efficaci le disposizioni specifiche di attuazione del processo tributario telematico

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 16‑bis, comma 3

    Indica la necessità di attuazione regolamentare (decreti ministeriali) per l'operatività della notificazione telematica nel processo tributario; la Corte lo utilizza per richiamare il principio che il processo tributario è disciplinato in modo speciale

  • D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3 comma 3

    Decreto di principio per il processo tributario telematico; la Corte afferma che l'applicabilità della PEC nel processo tributario è subordinata all'attuazione di questo e dei successivi decreti attuativi

  • D.M. 4 agosto 2015

    Primo decreto di attuazione richiamato; la Corte osserva che per la Regione Lazio le disposizioni operative sono divenute efficaci solo dal 15 aprile 2017

  • D.M. 15 dicembre 2016

    Decreto richiamato nel testo per la determinazione delle date di operatività nelle Commissioni tributarie; usato per stabilire che l'operatività nella Regione Lazio è successiva alla notifica impugnata

  • Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Norma richiamata dalla ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha però ritenuto la motivazione della CTR aderente ai minimi richiesti e non vulnerabile per i profili denunciati

  • Art. 156 c.p.c.

    Citato dalla ricorrente in relazione alla nullità e sanatoria della notificazione; la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina speciale tributaria che esclude la sanabilità quando la notifica è giuridicamente inesistente

  • Art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per questioni di garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il rispetto della disciplina speciale non leda in modo illegittimo il diritto di difesa nel caso concreto

  • Art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione per violazione di legge; la Corte ha esaminato i motivi secondo questo parametro e li ha ritenuti infondati

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha disposto l'eventuale obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello del ricorso principale

Massime di principio

  • Nel processo tributario le notifiche via PEC sono valide solo dopo l'effettiva operatività del processo tributario telematico determinata dai decreti ministeriali di attuazione; notifiche via PEC eseguite prima di tale operatività sono giuridicamente inesistenti e non sanabili.
  • La specialità del processo tributario rispetto a quello civile prevale: norme generali sulla PEC (es. L. 53/1994) non si estendono automaticamente al processo tributario senza le specifiche disposizioni di attuazione.
  • La costituzione in giudizio o la partecipazione della controparte non è sufficiente, di per sé, a sanare una notificazione ritenuta giuridicamente inesistente dal punto di vista della disciplina speciale.
  • Per i rimedi in Cassazione per carenze motivazionali occorre che il vizio sia di tale portata (mancanza assoluta, contraddittorietà insanabile, motivazione incomprensibile) da integrare violazione di legge costituzionalmente rilevante; difetti di sufficienza non sono di per sé idonei.
  • In situazioni analoghe verificare sempre: (a) la data di effettuazione della notificazione via PEC; (b) la data di efficacia dei decreti attuativi del processo tributario nella specifica giurisdizione; (c) la conformità formale della notificazione ai requisiti previsti dalla disciplina speciale.

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