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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26591/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cantoni impugnava tre avvisi di liquidazione relativi a INVIM e imposte di registro e ipocatastali connessi a un atto di conferimento immobiliare del 1977. Le censure principali: nullita e carenza motivazionale della sentenza d'appello per omesso esame di motivi; vizio degli avvisi per mancata allegazione o riproduzione della pronuncia giudiziale passata in giudicato da cui derivavano le liquidazioni; insufficiente esposizione dei criteri di quantificazione di imposta, interessi e sanzioni (assenza di valori, periodi e criteri legali); violazione della direttiva CEE 69/335 sulla misura dell'imposta per i conferimenti societari; ed infine dedotta violazione del diritto a una ragionevole durata del processo e conseguente non debenza degli interessi. LAgenzia contestava, tra laltro, lammissibilita dei motivi aggiunti e sosteneva che il contenzioso tributario non rientra nel perimetro dellart. 6 CEDU ai fini della disciplina degli interessi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i ricorsi proposti da Cantoni, in particolare ha accolto i ricorsi avverso gli atti di diniego della definizione agevolata (art. 6 d.l. n.119/2018) e ha qualificato gli avvisi di liquidazione come atti impositivi nella sostanza, essendo quelli la prima manifestazione di una pretesa fiscale maggiore e comprensiva anche di sanzioni. Di conseguenza i ricorsi della contribuente contro il diniego di condono sono stati accolti. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e non sono stati disposti ulteriori contributi unificati salvo le eccezioni richiamate dalla Corte.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6 (conv. L. n. 136/2018)

    Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie anche per atti formali diversi se nella sostanza costituiscono atti impositivi; la Corte applica una qualificazione per funzione sostanziale, non per nomen iuris

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiama lobbligo di motivazione della decisione di secondo grado; la mancata esposizione dei motivi dappello può determinare vizio di motivazione censurabile

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24

    Norme processuali sullintroduzione e deduzione di documenti e motivi aggiunti; la Corte richiama la regola della tempestivita e ammissibilita dei motivi aggiunti

  • I. n. 212 del 2000, art. 7, c. 1 (statuto del contribuente)

    Imposta l'obbligo di motivazione degli atti impositivi; la ricorrente aveva contestato lassoluta carenza di indicazioni sui criteri di quantificazione

  • I. n. 147 del 1962, articolo unico

    Riferita dalla ricorrente in tema di sterilizzazione degli interessi per eccessiva durata del giudizio; la Corte non ha ritenuto automaticamente operativa la non debenza degli interessi senza specifiche evidenze

  • Costituzione, art. 111

    Richiama il principio del giusto processo e lobbligo di motivazione giurisdizionale; invocato a supporto della censura per omessa motivazione

  • Convenzione Europea dei Diritti dellUomo, art. 6

    Richiamata dallAgenzia e dalla ricorrente in tema di ragionevole durata del processo; la Corte segnala che le questioni relative alla durata possono avere rilievo ma non estinguono automaticamente lobbligo tributario

  • Direttiva CEE n. 69/335

    Invocata in ordine allapplicabilità dellimposta sui conferimenti societari; la Corte riconosce che controversie sulla misura dellimposta rientrano nella nozione di lite pendente e possono essere oggetto di definizione agevolata

  • L. n. 289 del 2002, art. 16

    Norma storica sulla definizione agevolata delle liti tributarie richiamata in parallelo allart. 6 del d.l. 119/2018; la giurisprudenza afferma la continuita tra le norme

  • d.p.r. n. 634 del 1972, art. 49 e d.p.r. n. 643 del 1972, art. 20; d.p.r. n. 635 del 1972, artt. 3,7,9,21,22

    Richiamati per illustrare il meccanismo di rettifica di valore e la successiva liquidazione delle imposte (registro, INVIM, imposte ipocatastali); la Corte osserva che la definizione del valore non preclude contestazioni su altri profili tributari

  • d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (contributo unificato)

    Richiamata sulla disciplina del contributo unificato per i processi estinti; la Corte segnala limiti allesenzione e le eccezioni

Massime di principio

  • Un avviso di liquidazione che, nella sostanza, manifesta per la prima volta una pretesa fiscale maggiore rispetto agli atti precedenti deve essere qualificato come atto impositivo e puo ricadere nella possibilita di definizione agevolata prevista dalle norme (art. 6 d.l. 119/2018 e analoghe)
  • La qualificazione dellatto fiscale va fatta per la sua funzione sostanziale e non solo per la denominazione formale; cio significa che anche avvisi formalmente denominati liquidazioni possono implicare un contenzioso impositivo effettivo
  • Gli atti devono contenere motivazione e indicazioni essenziali sulla quantificazione di imposte, interessi e sanzioni; la carenza di tali elementi costituisce motivo idoneo a contestare la legittimita dellatto o a fondare censure processuali
  • Se vengono aggiunti motivi o documenti nel corso del giudizio, occorre rispettare le regole di tempestivita e ammissibilita; motivi aggiunti tardivi possono essere dichiarati inammissibili salvo che derivino da documenti ignoti
  • La violazione della ragionevole durata del processo puo giustificare rimedi e richieste di equa riparazione, ma non incide automaticamente sulla esigibilita delle imposte o sulla non debenza degli interessi senza accertamenti specifici sulle cause del ritardo
  • In caso di operazioni societarie (incorporazione, successione), i nuovi soggetti possono trovarsi destinatari di atti basati su giudicati intervenuti a carico della societa incorporata; va valutata lesistenza di pregiudizi formali ma la successione di obblighi puo rendere legittimi gli atti nei confronti del successore

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