Cassazione Civile, Sentenza n. 26591/2022 del 09/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cantoni impugnava tre avvisi di liquidazione relativi a INVIM e imposte di registro e ipocatastali connessi a un atto di conferimento immobiliare del 1977. Le censure principali: nullita e carenza motivazionale della sentenza d'appello per omesso esame di motivi; vizio degli avvisi per mancata allegazione o riproduzione della pronuncia giudiziale passata in giudicato da cui derivavano le liquidazioni; insufficiente esposizione dei criteri di quantificazione di imposta, interessi e sanzioni (assenza di valori, periodi e criteri legali); violazione della direttiva CEE 69/335 sulla misura dell'imposta per i conferimenti societari; ed infine dedotta violazione del diritto a una ragionevole durata del processo e conseguente non debenza degli interessi. LAgenzia contestava, tra laltro, lammissibilita dei motivi aggiunti e sosteneva che il contenzioso tributario non rientra nel perimetro dellart. 6 CEDU ai fini della disciplina degli interessi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i ricorsi proposti da Cantoni, in particolare ha accolto i ricorsi avverso gli atti di diniego della definizione agevolata (art. 6 d.l. n.119/2018) e ha qualificato gli avvisi di liquidazione come atti impositivi nella sostanza, essendo quelli la prima manifestazione di una pretesa fiscale maggiore e comprensiva anche di sanzioni. Di conseguenza i ricorsi della contribuente contro il diniego di condono sono stati accolti. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e non sono stati disposti ulteriori contributi unificati salvo le eccezioni richiamate dalla Corte.
Norme richiamate
d.l. n. 119 del 2018, art. 6 (conv. L. n. 136/2018)
Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie anche per atti formali diversi se nella sostanza costituiscono atti impositivi; la Corte applica una qualificazione per funzione sostanziale, non per nomen iuris
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiama lobbligo di motivazione della decisione di secondo grado; la mancata esposizione dei motivi dappello può determinare vizio di motivazione censurabile
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24
Norme processuali sullintroduzione e deduzione di documenti e motivi aggiunti; la Corte richiama la regola della tempestivita e ammissibilita dei motivi aggiunti
I. n. 212 del 2000, art. 7, c. 1 (statuto del contribuente)
Imposta l'obbligo di motivazione degli atti impositivi; la ricorrente aveva contestato lassoluta carenza di indicazioni sui criteri di quantificazione
I. n. 147 del 1962, articolo unico
Riferita dalla ricorrente in tema di sterilizzazione degli interessi per eccessiva durata del giudizio; la Corte non ha ritenuto automaticamente operativa la non debenza degli interessi senza specifiche evidenze
Costituzione, art. 111
Richiama il principio del giusto processo e lobbligo di motivazione giurisdizionale; invocato a supporto della censura per omessa motivazione
Convenzione Europea dei Diritti dellUomo, art. 6
Richiamata dallAgenzia e dalla ricorrente in tema di ragionevole durata del processo; la Corte segnala che le questioni relative alla durata possono avere rilievo ma non estinguono automaticamente lobbligo tributario
Direttiva CEE n. 69/335
Invocata in ordine allapplicabilità dellimposta sui conferimenti societari; la Corte riconosce che controversie sulla misura dellimposta rientrano nella nozione di lite pendente e possono essere oggetto di definizione agevolata
Norma storica sulla definizione agevolata delle liti tributarie richiamata in parallelo allart. 6 del d.l. 119/2018; la giurisprudenza afferma la continuita tra le norme
Richiamati per illustrare il meccanismo di rettifica di valore e la successiva liquidazione delle imposte (registro, INVIM, imposte ipocatastali); la Corte osserva che la definizione del valore non preclude contestazioni su altri profili tributari
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (contributo unificato)
Richiamata sulla disciplina del contributo unificato per i processi estinti; la Corte segnala limiti allesenzione e le eccezioni
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione che, nella sostanza, manifesta per la prima volta una pretesa fiscale maggiore rispetto agli atti precedenti deve essere qualificato come atto impositivo e puo ricadere nella possibilita di definizione agevolata prevista dalle norme (art. 6 d.l. 119/2018 e analoghe)
- La qualificazione dellatto fiscale va fatta per la sua funzione sostanziale e non solo per la denominazione formale; cio significa che anche avvisi formalmente denominati liquidazioni possono implicare un contenzioso impositivo effettivo
- Gli atti devono contenere motivazione e indicazioni essenziali sulla quantificazione di imposte, interessi e sanzioni; la carenza di tali elementi costituisce motivo idoneo a contestare la legittimita dellatto o a fondare censure processuali
- Se vengono aggiunti motivi o documenti nel corso del giudizio, occorre rispettare le regole di tempestivita e ammissibilita; motivi aggiunti tardivi possono essere dichiarati inammissibili salvo che derivino da documenti ignoti
- La violazione della ragionevole durata del processo puo giustificare rimedi e richieste di equa riparazione, ma non incide automaticamente sulla esigibilita delle imposte o sulla non debenza degli interessi senza accertamenti specifici sulle cause del ritardo
- In caso di operazioni societarie (incorporazione, successione), i nuovi soggetti possono trovarsi destinatari di atti basati su giudicati intervenuti a carico della societa incorporata; va valutata lesistenza di pregiudizi formali ma la successione di obblighi puo rendere legittimi gli atti nei confronti del successore
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