Cassazione Civile, Ordinanza n. 21094/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di investimento finanziario: un cliente aveva consegnato complessivamente circa 15.000 euro in contanti a un promotore finanziario della banca, con finalità di investimento. Il promotore aveva poi trattenuto indebitamente le somme, simulando operazioni finanziarie. Il giudice di primo grado aveva ritenuto responsabile il promotore, ma aveva escluso la responsabilità della banca, valorizzando la mancanza di prova di un rapporto diretto con l'istituto e il comportamento del cliente, ritenuto imprudente. La Corte d'appello ha confermato tale esito, affermando che il comportamento del risparmiatore era connotato da grave anomalia, perché aveva ripetutamente versato contanti al promotore senza ricevute, senza utilizzare strumenti ordinari di pagamento, e senza controllare l'operato del soggetto incaricato, così interrompendo il nesso di occasionalità necessaria. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 23 e 31 TUF, sostenendo che fosse irrilevante il fatto che la modulistica usata non fosse quella della banca, poiché il promotore era regolarmente incaricato e il denaro era stato consegnato per investimenti riconducibili all'intermediario; 2) omesso esame e motivazione contraddittoria in relazione alla dichiarazione confessoria resa dal promotore, che il giudice di merito avrebbe sottovalutato; 3) violazione degli artt. 23 e 31 TUF, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che il comportamento del cliente, pur solo imprudente e non fraudolento, bastasse a escludere la responsabilità solidale della banca, mentre sarebbe stata necessaria una vera collusione o consapevole partecipazione all'illecito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi consolidati in tema di responsabilità solidale dell'intermediario per gli illeciti del promotore finanziario: la responsabilità sussiste quando vi sia un nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate al promotore e il fatto illecito, ma può essere esclusa se l'investitore abbia tenuto una condotta significativamente anomala, tale da integrare collusione o almeno consapevole acquiescenza alla violazione delle regole. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato in fatto una serie di condotte gravemente anomale e agevolative del cliente, idonee a interrompere il nesso causale, e tali apprezzamenti erano incensurabili in sede di legittimità. I primi e il secondo motivo sono stati dichiarati inammissibili, anche perché non si confrontavano con la ratio decidendi e, quanto al vizio motivazionale, per la natura di doppia conforme e per la mancata decisività dedotta. Il terzo motivo è stato respinto/inammissibile per carenza di critica alla reale motivazione adottata. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta non accoglibile perché non coglieva la ratio della decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto inammissibile, anche in ragione della doppia conforme e della mancata specifica dimostrazione della decisività del fatto.
richiamato quale base normativa della responsabilità dell'intermediario in materia di intermediazione finanziaria, in collegamento con la tutela dell'investitore.
disciplina la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni causati dai promotori finanziari quando il fatto illecito sia in nesso di occasionalità necessaria con le incombenze affidate; la responsabilità può essere esclusa solo in presenza di condotta anomala dell'investitore con collusione o consapevole acquiescenza.
può operare, secondo la Corte, solo se l'intermediario provi un comportamento del danneggiato che abbia consapevolmente agevolato l'illecito; la mera imprudenza o il pagamento irregolare non bastano di per sé.
richiamato in chiave sistematica come norma affine alla responsabilità del preponente per il fatto dell'ausiliario, nell'area concettuale della responsabilità dell'intermediario per il promotore.
L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, comma 4
richiamata come antecedente normativo della responsabilità solidale dell'intermediario per i danni causati dal promotore.
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 415, art. 23
richiamato quale disposizione succedutasi nel tempo sulla responsabilità dell'intermediario verso i terzi per gli illeciti del promotore.
L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, comma 8
richiamata in relazione alle regole di comportamento del promotore nel ricevere somme dai clienti.
D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 23, comma 6
richiamato come fonte degli obblighi di condotta del promotore e delle regole di tutela del risparmiatore.
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 3
norma cardine della responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati dal promotore finanziario nell'esercizio delle incombenze affidategli.
richiamato solo ai fini della liquidazione delle spese e del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
base per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di intermediazione finanziaria, l'intermediario preponente risponde solidalmente dei danni causati dal promotore finanziario quando il fatto illecito sia collegato da nesso di occasionalità necessaria alle incombenze affidategli e si collochi nell'ambito delle attività funzionali al rapporto.
- La mera irregolarità formale delle modalità di pagamento o di consegna del denaro al promotore non esclude, da sola, la responsabilità dell'intermediario né integra automaticamente un concorso colposo del risparmiatore.
- Per escludere la responsabilità solidale dell'intermediario occorre che il danneggiato abbia tenuto una condotta connotata da anomalia significativa, tale da dimostrare collusione o almeno consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
- L'onere di provare la consapevole agevolazione dell'illecito da parte dell'investitore grava sull'intermediario; la valutazione degli elementi sintomatici di tale condotta è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- In sede di legittimità non è censurabile l'accertamento di merito sulla sussistenza della condotta anomala dell'investitore, salvo i limiti propri del vizio motivazionale dedotto nei casi consentiti.
- Quando il ricorso per cassazione non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la censura è inammissibile.
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