Cassazione Civile, Ordinanza n. 11792/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo relativo a 41 cartelle di pagamento. In primo grado l'opposizione era stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, ritenendosi che l'estratto di ruolo non fosse autonomamente impugnabile in presenza di cartelle regolarmente notificate e che non fosse esperibile un'opposizione all'esecuzione in assenza di iniziative esecutive. La Corte d'appello ha poi dichiarato inammissibile l'appello per difetto della parte argomentativa, osservando che l'appellante aveva contestato solo la qualificazione dell'azione senza confutare le ragioni della decisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del D.L. n. 41/2021 sullo stralcio automatico delle cartelle, chiedendo la cessazione della materia del contendere; 2) violazione dell'art. 4 D.L. n. 119/2018 sulla rottamazione/annullamento automatico di cartelle di importo inferiore a 1.000 euro; 3) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse specifico e che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere carente la parte argomentativa. Nella memoria il ricorrente ha inoltre richiamato un'intimazione di pagamento poi annullata per prescrizione in un diverso giudizio, sostenendo che riguardasse le medesime cartelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere perché i dati offerti non consentivano di collegare le cartelle dedotte nella memoria a quelle oggetto del ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi carenti di specificità, poiché lo stralcio e la rottamazione automatica non riguardano, rispettivamente, i carichi affidati prima del 1 gennaio 2000 o quelli oltre soglia, e nel ricorso mancavano elementi puntuali sulla data di affidamento dei carichi e sugli importi. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sulla mancanza di una vera confutazione delle ragioni del primo giudice, che aveva qualificato la domanda come accertamento negativo e aveva escluso l'interesse ad agire in presenza di cartelle regolarmente notificate. La Corte ha inoltre valorizzato l'ulteriore ragione di inammissibilità derivante dalla disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo: il ricorrente non aveva allegato né documentato uno dei casi tipizzati di pregiudizio idonei a fondare l'interesse ad agire. Spese compensate e confermato il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.L. n. 41/2021, art. 4, comma 4
lo stralcio automatico non opera per i carichi affidati prima del 1 gennaio 2000 e per quelli superiori alle soglie previste; il motivo è inammissibile se non indica dati specifici sui carichi interessati
D.L. n. 119/2018, art. 4, comma 1
l'annullamento automatico/rottamazione riguarda solo le cartelle entro la soglia normativa e non può essere invocato in modo generico senza indicazione dei singoli carichi e dei relativi importi
l'appello è inammissibile se non contiene una chiara individuazione dei punti contestati e una parte argomentativa che confuti le rationes decidendi della sentenza impugnata, senza necessità di formule sacramentali
D.L. n. 146/2021, art. 3-bis, conv. in L. n. 215/2021
l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto, delimita i casi in cui l'invalida notificazione della cartella fonda l'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo; la disciplina si applica ai giudizi pendenti
d.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4-bis
l'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo è una condizione dinamica che sussiste solo in presenza dei casi tipizzati di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo o dall'invalida notificazione della cartella
in cassazione i fatti sopravvenuti o i presupposti dell'interesse ad agire devono essere documentati con produzione consentita nei limiti processuali previsti
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo quando il ricorrente alleghi e provi uno dei pregiudizi tipizzati dall'ordinamento o la specifica invalida notificazione della cartella; in mancanza, difetta l'interesse ad agire.
- La condizione dell'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo ha natura dinamica e può essere incisa da norme sopravvenute anche nei giudizi pendenti fino alla decisione.
- L'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione dei capi contestati e una confutazione delle rationes decidendi della sentenza impugnata; non basta contestare solo la qualificazione giuridica senza attaccare le ragioni sostanziali della decisione.
- Le agevolazioni normative di stralcio o annullamento automatico delle cartelle non possono essere invocate in modo generico: il ricorrente deve indicare puntualmente i carichi interessati, la loro data di affidamento e il relativo importo, poiché la mancanza di tali dati incide sulla specificità del motivo.
- La sopravvenuta allegazione di fatti estintivi o di giudicati relativi ad altre cartelle non è sufficiente se non vi è corrispondenza certa tra i titoli richiamati e quelli oggetto del giudizio.
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