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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11665/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia riguarda alcuni infermieri strumentisti operanti in sala operatoria presso un'azienda sanitaria, che chiedevano il riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico e del congedo ordinario aggiuntivo per recupero biologico. La Corte d'appello aveva accolto la domanda per i lavoratori ritenendo provato che svolgessero abitualmente l'attività in zona controllata, mentre aveva confermato il rigetto per altri dipendenti perché emersa una partecipazione solo preparatoria o comunque limitata agli interventi. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi: ha contestato, tra l'altro, la ritenuta non vincolatività del parere della Commissione di valutazione del rischio radiologico; la dedotta violazione della disciplina sulle radiazioni ionizzanti e sui benefici correlati; l'asserita erronea equiparazione tra zona controllata e rischio radiologico; l'utilizzo di consulenza tecnica d'ufficio ritenuta esplorativa e sostitutiva dell'onere probatorio dei lavoratori; il preteso omesso esame delle critiche mosse dal consulente di parte; la mancanza di prova di un'esposizione non occasionale e la censura alla regolazione delle spese e della ctu per i lavoratori rimasti soccombenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l'indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo hanno natura di diritti soggettivi, sicché il giudizio negativo della Commissione non ha portata preclusiva rispetto all'azione giudiziale del lavoratore. Ha inoltre ribadito che, per il personale non medico e non tecnico di radiologia, il diritto presuppone la prova di un'esposizione effettiva, non occasionale e analoga a quella del personale radiologico, prova che può essere fornita anche dimostrando lo svolgimento abituale dell'attività in zona controllata secondo i criteri tecnici della normativa sulle radiazioni. Ha ritenuto legittima la ctu, anche per il suo contenuto percipiente, e ha considerato infondate o inammissibili le doglianze sulla valutazione delle prove, sull'art. 2697 c.c. e sulle spese di lite e di ctu. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro dei motivi di ricorso, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili perché dirette a contestare valutazioni di merito o prive di specificità.

  • art. 1 l. n. 460 del 1988

    istituisce l'indennità di rischio radiologico; la Corte la qualifica come fonte di un diritto soggettivo al ricorrere dei presupposti sostanziali.

  • art. 58 d.p.r. n. 270 del 1987

    la Commissione ivi prevista non ha potere costitutivo né funzione preclusiva dell'accertamento giudiziale del diritto ai benefici radiologici.

  • art. 4 e art. 5 l. n. 2248 del 1865

    richiamati nel motivo di ricorso, ma non ritenuti idonei a sovvertire l'esito della decisione.

  • art. 8, comma 6, l. n. 537 del 1993

    richiamato per la successiva collocazione contrattuale della disciplina dell'indennità.

  • art. 5 l. n. 724 del 1994

    collega all'indennità radiologica il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni per recupero biologico.

  • art. 1, comma 2, l. n. 460 del 1988

    prevede una presunzione assoluta per il personale medico e tecnico di radiologia; per gli altri lavoratori resta necessario dimostrare l'esposizione qualificata.

  • art. 120, comma 4, d.p.r. n. 384 del 1990

    richiamato unitamente alle altre fonti come base della disciplina dei benefici radiologici.

  • d.lgs. n. 230 del 1995

    assunto come parametro tecnico per la verifica dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti, della categoria A e delle aree controllate.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare valutazione delle prove e recepimento delle conclusioni peritali; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 424 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla ctu e ai poteri istruttori nel rito del lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che non vi è violazione quando il giudice ritiene assolto l'onere probatorio dalla parte onerata; la censura in realtà contesta il merito della valutazione probatoria.

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato per censurare i poteri del c.t.u., ma la Corte ritiene legittima la consulenza percipiente nei limiti del quesito.

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato in relazione allo svolgimento della consulenza tecnica, ritenuto conforme al contraddittorio.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    menzionato tra le norme sul procedimento di consulenza tecnica.

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    menzionato tra le norme sul procedimento di consulenza tecnica.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata.

  • art. 167, comma 1, c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi all'onere di allegazione e prova.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina delle difese e delle allegazioni nel rito del lavoro.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per le spese di lite poste a carico della parte soccombente.

  • art. 92 c.p.c.

    la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale che consente la compensazione anche per gravi ed eccezionali ragioni analoghe, valorizzando la complessità della controversia.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nelle censure motivazionali sulle spese e sulla motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi sulle spese come parametro della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi sulla motivazione della compensazione delle spese.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per l'esigenza di specificità del motivo di ricorso, ritenuta non rispettata.

  • Corte cost. n. 343 del 1992

    citata per l'interpretazione della natura dell'indennità di rischio radiologico.

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente la compensazione per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

  • Cass. n. 8660 del 2012

    precedente superato: aveva attribuito carattere costitutivo alla verifica della Commissione di rischio radiologico.

  • Cass. n. 17116 del 2015

    ribadita e valorizzata: il lavoratore deve provare in giudizio l'esposizione qualificata; la Commissione non ha efficacia preclusiva ed è superabile dal giudice.

  • Cass. n. 6145 del 2019

    richiamata per affermare che il vizio di motivazione non è configurabile rispetto a questioni di mero diritto.

  • Cass., S.U., n. 3086 del 2022

    la consulenza percipiente può accertare fatti secondari rilevanti, ma non sostituirsi all'allegazione dei fatti principali spettante alle parti.

  • Cass. n. 4185 del 2015

    la decisione di disporre ctu rientra nel potere discrezionale del giudice di merito se necessaria per questioni tecniche.

  • Cass. n. 33393 del 2019

    nel rito del lavoro il giudice può acquisire quanto indispensabile alla decisione.

  • Cass. n. 28134 del 2018

    richiamata sulla ampiezza dei poteri istruttori del giudice del lavoro.

  • Cass. n. 11845 del 2018

    richiamata sulla ampiezza dei poteri istruttori del giudice del lavoro.

  • Cass., S.U., n. 34476 del 2019

    il giudizio di cassazione non può trasformarsi in una revisione del merito e del convincimento del giudice di fatto.

  • Cass., S.U., n. 24148 del 2013

    richiamata per il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove.

  • Cass. n. 32505 del 2023

    richiamata per ribadire il divieto di una nuova valutazione del fatto in cassazione.

  • Cass. n. 10430 del 2023

    richiamata in tema di efficacia temporale della pronuncia su rapporti di durata.

  • Cass. n. 17223 del 2020

    richiamata in tema di efficacia temporale della pronuncia su rapporti di durata.

  • Cass. n. 20765 del 2018

    richiamata in tema di sopravvenienze nei rapporti di durata.

  • d.lgs. n. 257 del 2001

    richiamato come modifica del d.lgs. n. 230 del 1995 sul sistema delle esposizioni radiologiche.

Massime di principio

  • L'indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo per recupero biologico costituiscono diritti soggettivi del lavoratore, non atti concessivi discrezionali dell'amministrazione; pertanto il parere negativo della commissione competente non preclude l'accertamento giudiziale dei presupposti.
  • Per il personale diverso da medico e tecnico di radiologia, il diritto ai benefici radiologici richiede la prova di un'esposizione effettiva, non occasionale e non temporanea, analoga a quella del personale radiologico; tale prova può essere fornita anche dimostrando lo svolgimento abituale dell'attività in zona controllata secondo i criteri tecnici della normativa di settore.
  • La classificazione in area o zona controllata e l'accertamento della categoria di esposizione possono rilevare come elementi equivalenti ai fini della prova dell'esposizione qualificata, quando siano ricostruiti sulla base di dati tecnici e quantitativi coerenti con la disciplina sulle radiazioni ionizzanti.
  • Nel giudizio di merito il giudice può disporre consulenza tecnica d'ufficio anche con funzione percipiente, purché il consulente resti entro i limiti del quesito e del contraddittorio; la ctu non può però supplire alla mancata allegazione dei fatti principali che incombono sulla parte onerata.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito e non l'erronea distribuzione dell'onere della prova.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito, della attendibilità delle prove o del significato degli elementi istruttori, salvo i limiti rigorosi del vizio motivazionale e della specificità del motivo.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata da gravi ed eccezionali ragioni analoghe, tra le quali può rientrare la particolare complessità giuridica e istruttoria della controversia; in presenza di soccombenza sostanzialmente unitaria, i costi della consulenza tecnica possono essere posti a carico della parte che ha causato in via prevalente l'incombente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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