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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11690/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La lite nasce da plurime intimazioni di pagamento relative a crediti contributivi iscritti a ruolo. La società debitrice ha proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, che parte dei crediti fosse prescritta perché le cartelle presupposte erano state notificate in epoca anteriore al termine utile e che non vi fossero stati validi atti interruttivi tra la notifica delle cartelle e le intimazioni. In appello la Corte territoriale aveva dichiarato prescritti alcuni crediti, ma aveva ritenuto che le istanze di rateizzazione presentate nel 2012 integrassero atti interruttivi e, per i crediti già prescritti, anche una rinuncia alla prescrizione già maturata. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) violazione delle norme sulla prova e sulla prescrizione per avere la Corte considerato interruttive le domande di dilazione; (2) errori processuali nella valutazione della tardiva produzione del fascicolo di parte dell'agente della riscossione; (3) violazione della disciplina previdenziale della prescrizione, sostenendo che la rateizzazione non possa interromperla; (4) e (5) violazione della disciplina sulla indisponibilità/irrinunciabilità della prescrizione previdenziale, perché la rateizzazione non potrebbe valere come rinuncia alla prescrizione già maturata e perché l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio, non reputata tardiva; (6) contestazione dei criteri di calcolo di compensi di riscossione e interessi; (7) censura sulle spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto e il quinto motivo, rigettato il primo, il secondo e il terzo, dichiarato assorbiti il sesto e il settimo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Genova per un nuovo esame del merito limitatamente ai profili accolti. La Corte ha affermato che, in materia previdenziale, la richiesta di rateizzazione intervenuta dopo il maturare della prescrizione non vale come rinuncia alla prescrizione già compiuta, poiché la prescrizione maturata è sottratta alla disponibilità delle parti; pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto verificare d'ufficio il decorso del termine prescrizionale per le cartelle già prescritte, senza reputare tardiva la relativa eccezione. È stato invece confermato che la richiesta di rateizzazione può integrare atto interruttivo della prescrizione per i crediti non ancora prescritti e che il fascicolo di parte poteva essere utilizzato in appello.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova e degli atti di rateizzazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova

  • art. 2944 c.c.

    la richiesta di rateizzazione può valere, di regola, come riconoscimento del debito e quindi come atto interruttivo della prescrizione per i crediti non ancora prescritti

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta carenza del gravame

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta carenza del gravame

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo sulla produzione del fascicolo di parte

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo sulla produzione documentale in appello

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo sulla produzione documentale nel rito del lavoro/appello

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo sulla produzione documentale nel rito del lavoro

  • artt. 72, 73 e 74 disp. att. c.p.c.

    richiamati per la disciplina del deposito e dell'utilizzabilità del fascicolo di parte

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo come regola sull'onere della prova

  • art. 2937 c.c.

    richiamato per la disciplina della rinuncia alla prescrizione

  • art. 55 R.D.L. n. 1827/1935

    richiamato come espressione del principio di indisponibilità della prescrizione in materia previdenziale

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    richiamato in tema di prescrizione dei contributi previdenziali

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per la dedotta tardività della produzione/eccezione in appello

  • art. 17 d.lgs. n. 112/1999

    richiamato per i criteri di calcolo dei compensi del concessionario e degli oneri di riscossione

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato per l'obbligo di motivazione degli atti tributari/riscossivi

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato per l'obbligo di motivazione e trasparenza dell'azione amministrativa

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese in caso di soccombenza parziale

Massime di principio

  • In materia previdenziale, la richiesta di rateizzazione presentata dal debitore può integrare riconoscimento del debito e quindi atto idoneo a interrompere la prescrizione solo per i crediti non ancora prescritti.
  • La rateizzazione richiesta dopo il maturare del termine prescrizionale non vale come rinuncia alla prescrizione già compiuta, poiché in materia previdenziale la prescrizione maturata è sottratta alla disponibilità delle parti e ha effetto estintivo del credito.
  • Quando la prescrizione previdenziale risulta già maturata, il giudice deve rilevarla d'ufficio e non può considerare tardiva l'eccezione della parte che la deduce in appello.
  • La valutazione circa la idoneità di una dichiarazione o di un comportamento a integrare riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
  • Il fascicolo di parte ritualmente prodotto in primo grado, se non esaminato nella decisione appellata, può essere nuovamente utilizzato in appello e non deve essere trattato come documento nuovo.
  • Quando l'accoglimento dell'impugnazione è solo parziale, le questioni dipendenti sui criteri di calcolo delle somme e sulle spese possono essere assorbite o riesaminate dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContributi previdenzialiOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileObbligazioniPrevidenzaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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