Cassazione Civile, Ordinanza n. 11698/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione di una società cooperativa avverso una cartella di pagamento relativa a crediti INAIL per gli anni 2007-2014. Il tribunale aveva dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività ai sensi dell’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999; la corte d’appello aveva confermato, ritenendo valida la notificazione della cartella via PEC eseguita dall’agente della riscossione e respingendo le doglianze sulla titolarità del potere di notifica, sul difetto di sottoscrizione digitale, sulla natura di originale della copia informatica e sulla presunta irregolarità per omessa sottoscrizione del ruolo. In cassazione la società deduceva violazione dell’art. 23 CAD e dell’art. 2712 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato la cartella notificata via PEC come originale in formato PDF senza che fossero prodotti i file nativi o un duplicato informatico, e che avesse dato rilievo alla mera attestazione di conformità contenuta nella documentazione di notifica. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità a fronte di una doppia conforme; la Corte ha comunque rilevato che il disconoscimento della conformità era aspecifico, non indicando elementi, neppure indiziari, sul diverso contenuto che l’originale avrebbe dovuto avere rispetto alla copia prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse a una rivalutazione del fatto e della documentazione già scrutinati dai giudici di merito, non consentita in presenza di doppia decisione conforme ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. Ha inoltre osservato, in via subordinata, che il disconoscimento della conformità della copia cartacea era generico e quindi inidoneo, mancando l’allegazione di elementi specifici sul diverso contenuto dell’originale. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’INAIL; nessuna liquidazione è stata disposta in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, evocata solo a fini di litis denuntiatio. È stato altresì dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
La tardiva proposizione dell’opposizione alla cartella comporta l’inammissibilità dell’azione giudiziale nei termini richiamati dai giudici di merito.
È stato invocato dalla ricorrente per contestare la qualificazione della cartella notificata via PEC e la necessità della produzione dei file nativi o del duplicato informatico.
È stato invocato per sostenere che la riproduzione cartacea non potesse essere considerata conforme all’originale in mancanza di adeguata prova della corrispondenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro del motivo di ricorso per denunciare una pretesa violazione di legge.
La Corte lo richiama per affermare l’inammissibilità del sindacato di legittimità sul fatto quando vi siano due decisioni conformi di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In presenza di doppia decisione conforme sul punto di fatto, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione della documentazione o delle risultanze istruttorie.
- Il disconoscimento della conformità di una copia documentale deve essere specifico e supportato da elementi, anche solo indiziari, idonei a indicare quale diverso contenuto avrebbe avuto l’originale rispetto alla copia prodotta; un disconoscimento generico è inidoneo.
- Quando la censura investe la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito sotto la veste di violazione di legge, il motivo è inammissibile se mira sostanzialmente a rivalutare il merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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