Cassazione Civile, Ordinanza n. 11701/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un'intimazione di pagamento per complessivi euro 19.658,74 relativa a crediti previdenziali e assicurativi. Il destinatario ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, di non avere mai ricevuto la notifica di varie cartelle e di avere maturato la prescrizione dei crediti azionati. Nei gradi di merito l'opposizione è stata accolta solo in parte e la Corte d'appello ha confermato il rigetto delle censure residue ritenendo che, per due cartelle relative a contributi assicurativi, l'istituto avesse dimostrato l'interruzione della prescrizione mediante l'iscrizione, in data 18.6.2014, di fermo amministrativo su beni mobili registrati, desunta anche da documentazione interna e da schermate informatiche non specificamente contestate. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata violazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito efficacia interruttiva a un atto interno dell'ente, privo di idoneità probatoria e comunque non dimostrativo della notificazione al contribuente dell'iscrizione del fermo, necessaria per interrompere la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha censurato la decisione d'appello per non avere accertato se l'iscrizione del fermo amministrativo fosse stata effettivamente portata a conoscenza del contribuente mediante notificazione; ha affermato che un atto interno dell'ente, proprio perché tale, non prova né il perfezionamento della notificazione né la data della stessa e, quindi, non è idoneo a interrompere la prescrizione dei crediti sottostanti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, che dovrà riesaminare il merito attenendosi al principio enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso in tema di estinzione del diritto per prescrizione
richiamato nel motivo di ricorso in tema di decorrenza della prescrizione
la Corte afferma che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, occorre che l'atto interruttivo sia effettivamente portato a conoscenza del debitore
richiamato nel motivo di ricorso per censurare la ripartizione/valutazione dell'onere della prova
richiamato nel motivo di ricorso con riferimento all'efficacia probatoria degli atti
richiamati nel motivo di ricorso per contestare la valutazione delle prove e delle risultanze documentali
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato quale parametro di deduzione del vizio di legittimità
Massime di principio
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione non basta la mera formazione interna di un atto da parte del creditore o dell'ente, ma è necessario che l'atto sia ritualmente notificato o comunque portato a conoscenza del debitore.
- I registri interni, gli archivi informatici o le schermate gestionali dell'amministrazione non sono, di per sé, prova del perfezionamento della notificazione né della sua data, se non supportati da idonea documentazione esterna o da specifica prova del recapito.
- Quando è contestata l'interruzione della prescrizione, il creditore che la invoca deve fornire prova dell'atto interruttivo e della sua conoscenza da parte del debitore; in mancanza, l'eccezione di prescrizione non può essere respinta sulla sola base di documenti interni non notificati.
- La mancata contestazione specifica di una documentazione interna non può supplire all'assenza di prova del fatto giuridicamente rilevante della notificazione dell'atto interruttivo.
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