Cassazione Civile, Ordinanza n. 11664/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento, in favore di medici anestesisti di una azienda sanitaria, dell'indennità di rischio radiologico e del correlato congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e riconosciuto i benefici sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo non decisivo il contrario parere della commissione di valutazione del rischio radiologico e valorizzando lo svolgimento abituale dell'attività lavorativa in zona classificata come "controllata". L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: ha contestato, in sintesi, la pretesa irrilevanza della valutazione della commissione, l'asserita violazione delle norme che disciplinano l'individuazione del personale esposto a rischio radiologico, l'utilizzo della c.t.u. asseritamente esplorativa e sostitutiva dell'onere allegatorio e probatorio dei lavoratori, il preteso recepimento acritico delle conclusioni del consulente, l'omessa considerazione di elementi istruttori contrari e, da ultimo, l'asserita illegittima estensione della pronuncia a periodi futuri senza limite temporale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l'indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo hanno natura di diritti soggettivi di fonte normativa/contrattuale e che il giudizio negativo della commissione non ha portata costitutiva né preclusiva rispetto all'azione giudiziale. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nel valorizzare, quale criterio sostanzialmente equiparabile all'esposizione rilevante, lo svolgimento abituale dell'attività in zona controllata, purché tale circostanza sia provata dal lavoratore. Ha inoltre reputato legittimo il ricorso alla consulenza tecnica, in considerazione della necessità di accertamenti tecnici e quantitativi, e ha dichiarato in parte infondate e in parte inammissibili le censure sulla valutazione delle prove, perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito. È stata infine esclusa ogni censura utile sulla pretesa efficacia "pro futuro" della pronuncia, ritenendosi che la decisione si riferisse agli accertamenti relativi all'anno 2016.
Norme richiamate
Usato come parametro dei motivi di ricorso per nullità, violazione di legge e omesso esame, ma le doglianze sono state in gran parte disattese o dichiarate inammissibili perché attinenti al merito.
art. 1 L. n. 460 del 1988
Norma che prevede l'indennità di rischio radiologico; la Corte ne afferma la natura di prestazione indennitaria riconoscibile al ricorrere dei presupposti sostanziali di esposizione.
art. 58 d.p.r. n. 270 del 1987
La commissione ivi prevista non ha potere costitutivo del diritto e il suo giudizio negativo non preclude l'accertamento giudiziale dei presupposti per i benefici radiologici.
art. 4 L. n. 2248 del 1865
Richiamato insieme ad altre norme nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione.
art. 5 L. n. 2248 del 1865
Richiamato insieme ad altre norme nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione.
art. 8, comma 6, L. n. 537 del 1993
Richiamato per spiegare il passaggio della disciplina in materia alla contrattazione collettiva.
Richiamato quale base del congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni per il recupero biologico collegato al rischio radiologico.
Richiamato nel motivo contro la c.t.u., ma la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alla consulenza tecnica.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove e l'uso della c.t.u., ma le doglianze sono state respinte o giudicate inammissibili.
Richiamato nel motivo contro la consulenza tecnica, senza esito favorevole alla ricorrente.
La Corte afferma che non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice ritiene assolto l'onere della prova dalla parte onerata; la censura sulla valutazione delle prove non integra di per sé violazione della norma.
Richiamato insieme alle norme sulla consulenza tecnica per contestare i poteri del c.t.u., ma la censura è stata respinta.
Richiamato insieme alle norme sulla consulenza tecnica per contestare i poteri del c.t.u., ma la censura è stata respinta.
Richiamato nel motivo contro la consulenza tecnica, senza accoglimento.
Richiamato nel motivo contro la consulenza tecnica, senza accoglimento.
Richiamato per contestare valutazione delle prove e onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate.
Richiamato nel motivo sul riparto dell'onere di allegazione e prova, ma la Corte ha escluso che vi fosse una violazione autonoma.
Richiamato nel motivo sul riparto dell'onere di allegazione e prova, ma la Corte ha escluso che vi fosse una violazione autonoma.
Richiamato nel nono motivo, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'affermazione della portata temporale della sentenza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
d.lgs. n. 230 del 1995
Indicato come fonte tecnica per la classificazione del rischio radiologico, in particolare per la nozione di area controllata e di categoria A.
Massime di principio
- L'indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo hanno natura di diritti soggettivi che sorgono al ricorrere dei presupposti sostanziali previsti dalla disciplina di settore; la valutazione della commissione non ha efficacia costitutiva né preclusiva in sede giudiziale.
- Fuori dal personale medico e tecnico di radiologia, il lavoratore che chieda i benefici connessi al rischio radiologico deve provare l'effettiva esposizione qualificata, secondo i criteri tecnici della normativa di settore; a tale fine, lo svolgimento abituale dell'attività in zona controllata può equivalere, sul piano probatorio, all'assorbimento annuo di radiazioni rilevante.
- La consulenza tecnica d'ufficio può essere legittimamente disposta quando la controversia richieda accertamenti tecnici o quantitativi; in particolare, la c.t.u. percipiente può accertare fatti secondari o indiziari necessari alla ricostruzione del fatto principale, purché non supplisca all'omessa allegazione dei fatti costitutivi da parte dell'istante.
- La censura in cassazione che si risolva nella richiesta di una diversa valutazione del materiale istruttorio o del convincimento del giudice di merito è inammissibile, poiché il giudizio di legittimità non consente una nuova ricognizione del fatto.
- Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito ritenga provato, a carico della parte onerata, il fatto costitutivo della pretesa; la doglianza è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito l'onere della prova.
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