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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22686/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, già giudice di pace dal 2002 al 2016, aveva chiesto al TAR il riconoscimento dello status di pubblico dipendente a tempo pieno o part-time nell'ambito della magistratura o, in subordine, del Ministero della giustizia, con ricostruzione della posizione giuridica ed economica e risarcimento dei danni da reiterazione di contratti a termine; in ulteriore subordine, aveva domandato il risarcimento per la pretesa illegittimità del sistema normativo nazionale rispetto alla Carta sociale europea e a direttive UE. Il Consiglio di Stato aveva respinto l'appello con motivazione per relationem. In Cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi inerenti alla giurisdizione, da un lato il diniego di giurisdizione per non avere il Consiglio di Stato dichiarato nel dispositivo il difetto di giurisdizione sulle domande subordinate, nonostante una parte della motivazione lo richiamasse; dall'altro l'errore consistito nell'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, sostenendo che la mancata rimessione integrasse vizio di giurisdizione e comunque contrastasse con le norme eurounitarie e con l'art. 267 TFUE. In memoria sollecitava inoltre un nuovo rinvio pregiudiziale e questioni di legittimità costituzionale e unionale sulle recenti norme in tema di stabilizzazione dei magistrati onorari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non sussistesse alcuna omessa dichiarazione di difetto di giurisdizione nel dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato, perché in appello erano stati devoluti solo motivi di merito e la giurisdizione del giudice amministrativo era ormai coperta da giudicato implicito; il richiamo in motivazione a un passaggio della precedente sentenza era solo un'imprecisione non decisiva. Ha poi escluso che il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o la pretesa errata applicazione del diritto UE possano essere fatti valere come motivo inerente alla giurisdizione davanti alle Sezioni Unite, trattandosi di errores in iudicando o in procedendo estranei al perimetro dell'art. 111, comma 8, Cost. e dell'art. 362 c.p.c. Sono state pertanto assorbite le ulteriori questioni sollevate in memoria. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda e la non uniformità dei precedenti; è stato altresì disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    ai sensi dell’art.362 cpc

    il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è consentito solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per errores in iudicando o in procedendo.

  • art. 9 c.p.a.

    il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione

    nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevabile solo se oggetto di specifico motivo avverso il capo che abbia statuito, anche implicitamente, sulla giurisdizione.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

    il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato ai soli profili di giurisdizione, non esteso al controllo di legittimità su violazioni di legge o diritto UE.

  • art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge

    la norma è richiamata per delineare le funzioni della Cassazione, ma non amplia il perimetro del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.

  • art. 360 c.p.c.

    le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso

    il ricorso contro i giudici speciali è ammesso solo per vizi di giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

    ribadisce il carattere eccezionale e limitato del controllo di legittimità sulle sentenze del Consiglio di Stato.

  • art. 267 TFUE

    omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

    la mancata rimessione pregiudiziale non integra di per sé un motivo inerente alla giurisdizione deducibile in cassazione.

  • art. 4 TUE

    violazione degli artt. 267 TFUE e 4 TUE

    richiamato dal ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto ai limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistono i presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore

    viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile soltanto se denuncia un vero vizio di giurisdizione, cioè difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non è consentito utilizzarlo per contestare errores in iudicando o in procedendo.
  • Quando il giudice di primo grado ha deciso nel merito, affermando implicitamente la propria giurisdizione, e tale capo non è stato specificamente censurato in appello, sulla giurisdizione si forma giudicato implicito che preclude la rilevazione officiosa in sede di impugnazione e di legittimità.
  • Nel processo amministrativo, il difetto di giurisdizione in appello è deducibile solo con specifico motivo contro il capo della sentenza che abbia statuito, espressamente o implicitamente, sulla giurisdizione; la sola omissione nel dispositivo non è sufficiente se la sentenza impugnata non ha realmente deciso sulla giurisdizione.
  • La mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE da parte del Consiglio di Stato non è di per sé sindacabile in cassazione come motivo inerente alla giurisdizione, poiché attiene ai limiti interni del potere decisorio e non alla sfera della giurisdizione in senso stretto.
  • Le questioni di merito, comprese quelle sulla conformità della disciplina nazionale al diritto dell'Unione o alla Costituzione, non possono essere trasformate in questioni di giurisdizione al fine di ottenere il controllo delle Sezioni Unite sulle sentenze del Consiglio di Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

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