Cassazione Civile, Ordinanza n. 13347/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2012 con cui l’Ufficio, mediante metodo induttivo, recuperava a tassazione maggiore IVA e IRAP e contestava altresì, ai fini delle imposte dirette, un provento illecito quantificato nella misura del 21% dell’imponibile oggetto di falsa fatturazione, oltre all’IVA relativa alle operazioni fatturate ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate e valorizzando fotografie degli spazi pubblicitari sulle autovetture, la regolare fatturazione, l’iscrizione alla Camera di Commercio e l’assenza di personale come elemento non decisivo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e ss. TUIR, dell’art. 1, comma 1, L. n. 398 del 1991 e dell’art. 90, comma 18, L. n. 289 del 2002, sostenendo che la CTR aveva erroneamente posto a carico dell’Ufficio la prova della conoscenza o connivenza della frode da parte della contribuente, mentre spettava a quest’ultima dimostrare i presupposti sostanziali dell’agevolazione fiscale e della qualificazione come ente non commerciale; con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile, assumendo che la decisione fosse inconferente rispetto al thema decidendum. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, rilevando che il giudice di merito aveva invertito l’onere della prova in materia di agevolazioni fiscali per gli enti sportivi dilettantistici, che non dipendono dalla mera veste formale ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi affermati, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Il decisum si fonda sul rilievo che la CTR aveva erroneamente posto a carico dell’Amministrazione la prova della frode/conoscenza della frode, mentre incombeva sulla contribuente dimostrare la sussistenza sostanziale dei requisiti per fruire del regime agevolativo e per qualificarsi come ente non commerciale.
Norme richiamate
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base per il recupero dell’IVA afferente agli imponibili fatturati in presenza di operazioni ritenute inesistenti
norme sulla disciplina fiscale degli enti non commerciali e delle agevolazioni, applicabili solo se ricorrono i presupposti sostanziali richiesti
l’esenzione fiscale per gli enti non lucrativi dipende dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, non dalla sola veste formale
art. 1, comma 1, L. n. 398 del 1991
richiamato insieme alle altre disposizioni agevolative per le società/associazioni sportive dilettantistiche
art. 90, comma 18, L. n. 289 del 2002
estende alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro le disposizioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche
l’onere di provare i presupposti di fatto dell’agevolazione fiscale grava su chi la invoca
invocato come parametro della denuncia di nullità per motivazione apparente o incomprensibile
richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di disciplina del giudizio tributario
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo per violazione/falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di nullità della sentenza per vizi motivazionali
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali spettanti agli enti sportivi dilettantistici o agli enti non commerciali, la prova dei presupposti sostanziali dell’agevolazione grava sul contribuente che la invoca, secondo l’art. 2697 c.c.; non è sufficiente richiamare lo statuto o la qualificazione formale dell’ente.
- Il riconoscimento del regime agevolato non dipende dalla mera veste giuridica assunta dal soggetto, ma dall’effettivo svolgimento di un’attività priva di fine di lucro e conforme ai requisiti sostanziali previsti dalla legge.
- Quando l’Amministrazione contesta la spettanza di un regime fiscale agevolato, il giudice non può porre a carico dell’Ufficio la prova della consapevolezza o connivenza nella frode se la questione centrale è la mancanza dei requisiti sostanziali dell’agevolazione in capo al contribuente.
- Se la censura di ricorso investe correttamente il capo decisorio centrale, l’eventuale ulteriore motivo relativo alla motivazione può restare assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
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