Cassazione Civile, Ordinanza n. 20172/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto un'intimazione di pagamento per un importo molto elevato, fondata su una precedente cartella di pagamento e, a monte, su un'ingiunzione doganale. Egli aveva impugnato l'intimazione davanti al giudice tributario contestando, oltre ai vizi propri dell'atto intimato, anche quelli degli atti precedenti, in particolare la mancata specifica indicazione del calcolo degli interessi e l'illegittimità dei compensi/aggio di riscossione. In primo grado era stata riconosciuta solo in parte la fondatezza delle doglianze. In appello, l'agente della riscossione e l'amministrazione finanziaria avevano insistito sulla definitività degli atti presupposti e sulla conseguente inammissibilità delle contestazioni rivolte contro di essi tramite l'impugnazione dell'intimazione. In Cassazione il contribuente deduceva, con due motivi principali, la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che le precedenti sentenze riguardavano il tributo principale e non gli interessi, e la violazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, contestando la debenza dei compensi di riscossione. Le controparti proponevano ricorso incidentale: con il primo motivo denunciavano la violazione degli artt. 30 e 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la CTR ritenuto carente la motivazione dell'intimazione quanto al calcolo degli interessi; con il secondo motivo, assorbito, deducevano l'inammissibilità della censura sull'aggio per essere una questione non proponibile in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente, ritenendo inammissibili o comunque infondati i motivi che miravano a contestare, tramite l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, vizi riferiti alla cartella e agli atti presupposti ormai definitivi. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, applicando il principio secondo cui, quando l'intimazione segue una cartella che a sua volta discende da un atto fiscale già determinativo del debito e degli interessi, non è necessaria nell'ultimo atto un'analitica indicazione del calcolo degli interessi maturati. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo incidentale accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L'intimazione di pagamento non costituisce un nuovo atto impositivo e può essere contestata solo per vizi propri; i vizi degli atti presupposti devono essere fatti valere nei termini di legge contro quegli atti, salvo che il contribuente ne venga a conoscenza solo con l'intimazione.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Le impugnazioni degli atti della riscossione devono rispettare i termini decadenziali previsti; la mancata tempestiva impugnazione dell'atto presupposto ne determina la definitività.
art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999
Le doglianze sui compensi di riscossione attengono alla cartella e non sono proponibili contro la successiva intimazione di pagamento quando il presupposto sia divenuto definitivo.
art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973
In tema di riscossione, la motivazione sugli interessi può essere soddisfatta, a seconda della sequenza degli atti, anche con il richiamo agli atti precedenti.
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
L'intimazione di pagamento è atto della procedura esecutiva di riscossione e, se preceduta da atti già determinativi del debito, non richiede una nuova specificazione analitica del calcolo degli interessi.
L'obbligo di motivazione dell'atto di riscossione è soddisfatto quando il contribuente possa comprendere la pretesa anche per relationem agli atti precedenti, se questi hanno già determinato il quantum dovuto.
La motivazione per relationem è sufficiente quando l'atto successivo richiama un precedente atto già idoneo a fondare la pretesa e a rendere intellegibile l'an e il quantum.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Le questioni nuove o comunque non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte in appello; il relativo motivo incidentale è assorbito dall'accoglimento del motivo principale che rende inutile la decisione sulla preclusione processuale.
È stato il parametro di legittimità invocato per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata nel dispositivo in tema di contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento non è un atto impositivo autonomo: può essere contestata solo per vizi propri e non per censure attinenti alla cartella o all'atto presupposto, se questi non sono stati impugnati tempestivamente e sono divenuti definitivi.
- Le doglianze relative alla debenza del credito, agli accessori o ai compensi di riscossione devono essere proposte contro l'atto che veicola originariamente la pretesa; non possono essere recuperate attraverso l'impugnazione del successivo atto intimatorio.
- Quando l'atto di riscossione successivo si colloca in una sequenza in cui un precedente atto fiscale ha già determinato il debito e gli interessi, l'obbligo di motivazione è soddisfatto anche mediante richiamo al precedente atto e indicazione del solo importo aggiornato degli accessori maturati.
- Non è necessaria la dettagliata esposizione delle modalità di calcolo degli interessi nell'ultimo atto della sequenza se la pretesa originaria e la base di calcolo risultano già determinate negli atti precedenti.
- Nel giudizio tributario le questioni di preclusione processuale e di impugnazione di atti definitivi operano in modo rigoroso: il contribuente non può rimettere in discussione, tramite impugnazione di un atto successivo, ciò che doveva contestare nei termini contro l'atto presupposto.
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