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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per decreto/ordinanza di liquidazione dei compensi professionali promossa da un'avvocata per il pagamento di attività difensive e stragiudiziali svolte in favore di una società, sulla base di un rapporto professionale stabile. Il Tribunale aveva riconosciuto il credito professionale e condannato la società al pagamento, ma aveva liquidato gli interessi legali dalla data della decisione e aveva escluso dalla liquidazione delle spese il compenso per la fase istruttoria. L'avvocata ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. e degli artt. 1 e 4 d.lgs. 231/2002, perché gli interessi avrebbero dovuto decorrere dalla messa in mora, cioè dalla richiesta stragiudiziale di pagamento, e non dalla liquidazione giudiziale; (2) omessa motivazione sulla misura degli interessi, che avrebbero dovuto essere liquidati al tasso ex art. 5 d.lgs. 231/2002 e non al tasso legale; (3) violazione degli artt. 1 e 5 d.lgs. 231/2002, o in subordine dell'art. 1284, comma 4, c.c., sempre con riferimento alla misura degli interessi; (4) violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 13 l. 247/2012, dell'art. 4 e della Tabella del d.m. 55/2014, per non avere riconosciuto il compenso per la fase istruttoria nonostante l'attività svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati il primo motivo, relativo alla decorrenza degli interessi moratori, e i motivi secondo e terzo, relativi alla misura degli interessi da applicare ai compensi professionali; ha inoltre accolto il quarto motivo, affermando che nella liquidazione dei compensi dell'avvocato la fase istruttoria può essere riconosciuta anche nel procedimento sommario, se sono state svolte attività riconducibili a tale fase. Di conseguenza ha cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La violazione di legge è stata dedotta come vizio del provvedimento impugnato sui capi relativi a interessi e liquidazione dei compensi.

  • art. 1224 c.c., comma 1

    Gli interessi moratori sui compensi professionali decorrono dalla messa in mora, coincidente con la domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di pagamento, e non dalla successiva liquidazione giudiziale.

  • artt. 1 e 4 d.lgs. 231/2002

    La disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è applicabile anche ai contratti d'opera professionale; il professionista rientra nella nozione di imprenditore ai fini del decreto.

  • art. 5 d.lgs. 231/2002

    Per i crediti rientranti nel d.lgs. 231/2002 gli interessi moratori devono essere liquidati secondo il tasso previsto da tale disciplina, non al solo tasso legale ordinario.

  • art. 1284 c.c., comma 4

    È stato evocato in via subordinata come parametro per la misura degli interessi, ma la Corte ha risolto la questione applicando la disciplina speciale del d.lgs. 231/2002.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese processuali devono essere liquidate tenendo conto delle fasi effettivamente rilevanti ai fini della tariffa applicabile.

  • art. 13 l. 247/2012

    La liquidazione dei compensi dell'avvocato deve avvenire secondo i criteri normativi e tariffari vigenti.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    La fase istruttoria non può essere esclusa in modo apodittico quando risultino attività riconducibili a essa.

  • Tabella allegata al d.m. 55/2014

    Il sistema tariffario prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria, con possibilità di riconoscere il relativo compenso in base alle attività concretamente svolte.

Massime di principio

  • Nei crediti per compensi professionali dell'avvocato, gli interessi moratori decorrono dalla costituzione in mora del debitore, che può coincidere con la richiesta stragiudiziale di pagamento o con la domanda giudiziale, e non dalla liquidazione giudiziale del credito.
  • La liquidità del credito non è condizione necessaria per la mora: la contestazione sull'ammontare del compenso non impedisce che la mora produca effetti almeno sulla parte del credito riconosciuta.
  • La disciplina del d.lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento si applica anche ai contratti d'opera professionale, con conseguente diritto del professionista agli interessi moratori previsti da tale normativa quando ricorrano i relativi presupposti.
  • Nella liquidazione dei compensi difensivi, la fase istruttoria può essere riconosciuta anche nel procedimento sommario di cognizione se il difensore abbia svolto attività rientranti in quella fase, non essendo decisiva la mancanza di istruzione probatoria in senso stretto.
  • Il giudice deve valutare in concreto le attività professionali svolte e non può escludere la relativa fase tariffaria con una motivazione che trascuri le memorie, le richieste istruttorie o altre attività assimilabili previste dal sistema di liquidazione forense.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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