Cassazione Civile, Ordinanza n. 20040/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva citato l'Agenzia delle entrate davanti al Tribunale chiedendo l'accertamento della condotta illecita dell'ufficio in relazione a un avviso di accertamento per omesso versamento di ritenute IRPEF relativo all'anno d'imposta 2016, già impugnato davanti al giudice tributario, e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali sostenuti per la fase introduttiva del contenzioso tributario e per una polizza assicurativa. La società ha sostenuto che non stava contestando la pretesa impositiva, ma solo il comportamento illecito dell'Amministrazione finanziaria, lesivo di diritti soggettivi e quindi devoluto al giudice ordinario ex art. 2043 c.c. e principio del neminem laedere. L'Agenzia ha eccepito invece il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario. Con il regolamento preventivo di giurisdizione la società ha chiesto alle Sezioni Unite di stabilire quale giudice fosse competente sulla domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la domanda proposta avesse petitum sostanziale risarcitorio per comportamento illecito dell'Amministrazione finanziaria, autonomo e indipendente dal rapporto tributario. Ha affermato che una simile controversia non rientra tra quelle tipizzate dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 devolute alla giurisdizione tributaria. Le parti sono state rimesse innanzi al Tribunale di Foggia, che provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
regolamento preventivo di giurisdizione
è lo strumento processuale utilizzato per chiedere alle Sezioni Unite la decisione sulla giurisdizione prima della prosecuzione del giudizio di merito
art. 2043 c.c.
azione di risarcimento dei danni
la domanda risarcitoria fondata sul principio del neminem laedere, quando riguardi un comportamento illecito dell'Amministrazione e la lesione di un diritto soggettivo, appartiene al giudice ordinario
art. 97 Cost.
principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione
costituisce limite esterno all'attività della pubblica amministrazione, la cui violazione può rilevare come comportamento illecito fonte di responsabilità
art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992
fattispecie tipizzate che rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie
la controversia risarcitoria in esame non rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione tributaria
d.lgs. n. 546 del 1992
giurisdizione delle Commissioni Tributarie
la giurisdizione tributaria resta circoscritta alle controversie tipizzate dalla legge
neminem laedere
la pubblica amministrazione deve osservare il divieto generale di ledere ingiustamente l'altrui sfera giuridica, anche in materia tributaria
Massime di principio
- Quando la domanda ha come oggetto sostanziale il risarcimento del danno da comportamento illecito dell'Amministrazione finanziaria, e non la contestazione della pretesa tributaria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La giurisdizione tributaria è di stretta interpretazione e copre solo le controversie tipizzate dal legislatore; una domanda risarcitoria autonoma non vi rientra per il solo fatto di essere connessa a un atto impositivo.
- In materia tributaria l'Amministrazione resta soggetta alla clausola generale del neminem laedere: il giudice ordinario può accertare la colpa dell'ente e la lesione di diritti soggettivi, ma non sostituirsi all'amministrazione nella valutazione dell'opportunità dell'esercizio del potere discrezionale.
- Ai fini della giurisdizione rileva il petitum sostanziale della domanda, non la sola veste formale della deduzione o il fatto che il danno derivi da un atto fiscale impugnato in altra sede.
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