Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20033/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero ha impugnato un decreto di espulsione emesso dall'autorità competente in Valle d'Aosta, deducendo in cassazione un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 286 del 1998. Secondo il ricorrente, il giudice di pace aveva erroneamente ritenuto che egli avesse eluso i controlli di frontiera, mentre dai dati del provvedimento e dagli atti risultava che era stato fotosegnalato al momento dell'ingresso in Italia. Gli intimati non hanno svolto controricorso, ma solo un atto di costituzione tardivo per eventuale partecipazione all'udienza pubblica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricordato che nel giudizio di opposizione al provvedimento espulsivo la legittimazione passiva spetta al Prefetto; in Valle d'Aosta, per le funzioni prefettizie esercitate dal Presidente della Regione, quest'ultimo è correttamente destinatario del ricorso. Nel merito, la censura è stata ritenuta inammissibile perché il giudice di pace aveva compiuto un accertamento in fatto, non specificamente censurato, osservando che i rilievi dattiloscopici non erano equiparabili ai controlli di frontiera e che l'ingresso risultava avvenuto in una data diversa da quella indicata dal ricorrente. La Corte ha quindi confermato l'impossibilità di sindacare in cassazione tale valutazione fattuale nei termini prospettati.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di legittimità era formalmente prospettata come violazione di legge, ma è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva specificamente l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998

    Nel giudizio sull'espulsione dello straniero l'indagine riguarda la sussistenza della specifica ipotesi espulsiva posta a fondamento del provvedimento, che è atto vincolato.

  • art. 13 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998

    Nel giudizio di opposizione all'espulsione la legittimazione a contraddire spetta all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

  • artt. 10 e 13 d.lgs. n. 286 del 1998

    Richiamati come norme asseritamente violate, in relazione alla nozione di ingresso sottratto ai controlli di frontiera e ai presupposti dell'espulsione.

  • art. 370 c.p.c.

    Il deposito tardivo dell'atto di costituzione degli intimati è stato considerato rilevante solo ai fini della partecipazione all'eventuale udienza pubblica.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non applicato perché il processo era esente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, il provvedimento è sindacabile nei limiti della specifica ipotesi espulsiva posta a base dell'atto; se tale presupposto fattuale manca, l'espulsione non può essere confermata.
  • L'ingresso clandestino con sottrazione ai controlli di frontiera richiede l'assenza di qualsiasi controllo al momento dell'ingresso; meri rilievi identificativi o dattiloscopici non sono automaticamente equiparabili a controlli di frontiera.
  • In cassazione, la censura deve investire specificamente l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito; una doglianza che si limiti a contrapporre una diversa lettura degli atti, senza confutare il fatto decisivo accertato, è inammissibile.
  • Nel territorio della Valle d'Aosta, in assenza della Prefettura quale articolazione territoriale del Ministero dell'Interno, le funzioni prefettizie sono esercitate dal Presidente della Regione, che è quindi il soggetto legittimato a stare in giudizio nelle controversie sull'espulsione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.