Cassazione Civile, Ordinanza n. 20033/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato un decreto di espulsione emesso dall'autorità competente in Valle d'Aosta, deducendo in cassazione un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 286 del 1998. Secondo il ricorrente, il giudice di pace aveva erroneamente ritenuto che egli avesse eluso i controlli di frontiera, mentre dai dati del provvedimento e dagli atti risultava che era stato fotosegnalato al momento dell'ingresso in Italia. Gli intimati non hanno svolto controricorso, ma solo un atto di costituzione tardivo per eventuale partecipazione all'udienza pubblica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricordato che nel giudizio di opposizione al provvedimento espulsivo la legittimazione passiva spetta al Prefetto; in Valle d'Aosta, per le funzioni prefettizie esercitate dal Presidente della Regione, quest'ultimo è correttamente destinatario del ricorso. Nel merito, la censura è stata ritenuta inammissibile perché il giudice di pace aveva compiuto un accertamento in fatto, non specificamente censurato, osservando che i rilievi dattiloscopici non erano equiparabili ai controlli di frontiera e che l'ingresso risultava avvenuto in una data diversa da quella indicata dal ricorrente. La Corte ha quindi confermato l'impossibilità di sindacare in cassazione tale valutazione fattuale nei termini prospettati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di legittimità era formalmente prospettata come violazione di legge, ma è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva specificamente l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998
Nel giudizio sull'espulsione dello straniero l'indagine riguarda la sussistenza della specifica ipotesi espulsiva posta a fondamento del provvedimento, che è atto vincolato.
art. 13 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998
Nel giudizio di opposizione all'espulsione la legittimazione a contraddire spetta all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.
artt. 10 e 13 d.lgs. n. 286 del 1998
Richiamati come norme asseritamente violate, in relazione alla nozione di ingresso sottratto ai controlli di frontiera e ai presupposti dell'espulsione.
Il deposito tardivo dell'atto di costituzione degli intimati è stato considerato rilevante solo ai fini della partecipazione all'eventuale udienza pubblica.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non applicato perché il processo era esente.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, il provvedimento è sindacabile nei limiti della specifica ipotesi espulsiva posta a base dell'atto; se tale presupposto fattuale manca, l'espulsione non può essere confermata.
- L'ingresso clandestino con sottrazione ai controlli di frontiera richiede l'assenza di qualsiasi controllo al momento dell'ingresso; meri rilievi identificativi o dattiloscopici non sono automaticamente equiparabili a controlli di frontiera.
- In cassazione, la censura deve investire specificamente l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito; una doglianza che si limiti a contrapporre una diversa lettura degli atti, senza confutare il fatto decisivo accertato, è inammissibile.
- Nel territorio della Valle d'Aosta, in assenza della Prefettura quale articolazione territoriale del Ministero dell'Interno, le funzioni prefettizie sono esercitate dal Presidente della Regione, che è quindi il soggetto legittimato a stare in giudizio nelle controversie sull'espulsione.
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