Cassazione Civile, Ordinanza n. 20036/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affermato che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ha cassato la decisione declinatoria del Tribunale di Trapani e ha confermato che la causa avrebbe dovuto proseguire davanti a quel giudice. Non è stato disposto alcun provvedimento sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione officioso.
Esito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto, in proprio e quale liquidatore di una società poi fallita, aveva convenuto l'Agenzia delle entrate chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente causati dall'illegittimità e arbitrarietà del voto contrario espresso dall'Ufficio alla proposta di concordato preventivo della società. Secondo gli attori, quel voto aveva inciso in modo determinante sul mancato raggiungimento della maggioranza richiesta per l'approvazione del concordato, con conseguente dichiarazione di fallimento della società. Il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione ritenendo l'atto espressione di discrezionalità amministrativa; il giudice amministrativo, investito dopo traslatio iudicii, ha invece sollevato conflitto negativo sostenendo che la controversia fosse devoluta al giudice ordinario, poiché la pretesa risarcitoria derivava da una condotta dell'Agenzia non riconducibile all'esercizio, neppure mediato, di potere amministrativo, ma a un comportamento tenuto quale creditore nella procedura concorsuale. La Corte di cassazione, applicando il criterio del petitum sostanziale, ha risolto il conflitto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
Norme richiamate
La giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda, secondo il criterio del petitum sostanziale e della causa petendi.
Norma richiamata per la trattazione del conflitto in camera di consiglio.
art. 7 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)
Richiamato dal giudice ordinario che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
art. 160, secondo comma, l.fall.
Norma richiamata in relazione alla falcidia del credito erariale nell'ambito della proposta di concordato preventivo.
art. 177, secondo comma, l.fall.
Norma richiamata quale base del voto dell'Agenzia delle entrate e del calcolo della maggioranza per l'approvazione del concordato.
Richiamato dalla Corte per affermare che il mancato assenso dell'Agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari resta devoluto alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare.
artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall.
Richiamati per evidenziare la prevalenza dell'interesse concorsuale su quello tributario nelle procedure concordatarie.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da individuarsi non solo in base alla tutela richiesta, ma soprattutto in base alla reale natura della posizione soggettiva dedotta e alla causa petendi concretamente allegata.
- Quando la pubblica amministrazione esprime il proprio voto nella procedura di concordato preventivo come creditore, il comportamento non integra esercizio di potere amministrativo e non attrae la controversia nella giurisdizione amministrativa.
- Le controversie risarcitorie fondate sull'asserita illegittimità del voto dell'Agenzia delle entrate in sede concordataria appartengono alla giurisdizione ordinaria, anche se il voto è stato determinante per l'esito della procedura.
- Nelle procedure concorsuali in cui l'Agenzia fiscale è chiamata a pronunciarsi sul trattamento dei crediti tributari, prevale l'interesse concorsuale su quello tributario; ne deriva la giurisdizione del giudice ordinario e l'esclusione di quella tributaria.
- L'atto di voto del creditore pubblico nel concordato, se non espressione di potestà autoritativa, non è qualificabile come provvedimento amministrativo neppure in via mediata.
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