Cassazione Civile, Ordinanza n. 20047/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta contro un'ordinanza-ingiunzione che irrogava una sanzione amministrativa per asserita indebita percezione di contributi comunitari relativi alla campagna olearia 2004-2005. Alla società era stato contestato di aver indicato, nella domanda di contributo, quantità di olio prodotto e ore di manodopera impiegate per la raccolta delle olive superiori a quelle reali. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio sulla congruità dei dati dichiarati, aveva confermato la decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza e la violazione delle norme sulla consulenza tecnica e sulla motivazione perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare gli esiti della CTU, che avrebbero confermato la congruità dei valori dichiarati; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe valutato che nella campagna 2003-2004 la produzione di olio era stata superiore e che il numero di braccianti impiegati nel 2004-2005 era coerente con quello ritenuto congruo per le campagne successive. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando la nullità della CTU in appello perché espletata quando l'Amministrazione non si era ancora costituita a seguito di rinnovazione della notifica del ricorso in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero, ritenendo sanata la pretesa nullità della consulenza tecnica d'ufficio poiché l'Amministrazione, rimasta contumace in appello, non aveva tempestivamente sollevato contestazioni sulla CTU nella prima difesa utile. Ha poi rigettato il ricorso principale della società: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la CTU e, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, aveva preferito le risultanze del verbale di accertamento, ritenute più puntuali e specifiche; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e del fatto. Il giudizio di legittimità è stato chiuso con compensazione integrale delle spese per reciproca soccombenza e con l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
norma posta a base della violazione amministrativa contestata per indebita percezione di contributi comunitari.
art. 24 Cost.
richiamato dal Ministero nel motivo incidentale in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio sulla CTU.
art. 111 Cost.
richiamato dal Ministero nel motivo incidentale e dalla società nel motivo principale in tema di giusto processo e motivazione.
richiamato dalla società per censurare la gestione della consulenza tecnica d'ufficio.
richiamato dalla società per censurare la gestione della consulenza tecnica d'ufficio.
richiamato dal Ministero nel motivo incidentale in relazione al contraddittorio sulla CTU.
richiamato dalla società per contestare la valutazione delle prove e della CTU.
richiamato dalla società per contestare la valutazione delle prove e della CTU.
richiamato dalla società per denunciare la pretesa nullità della motivazione della sentenza d'appello.
richiamato dal Ministero nel motivo incidentale in tema di nullità processuali e contraddittorio.
le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio sono eccezioni soggette a preclusione e devono essere sollevate nella prima istanza o difesa successiva al deposito, a pena di decadenza.
richiamato dal Ministero nel motivo incidentale in tema di nullità processuali e contraddittorio.
richiamato dal Ministero nel motivo incidentale in relazione allo svolgimento della CTU.
richiamato dal Ministero nel motivo incidentale in relazione alle nullità processuali e alla regolare costituzione delle parti.
richiamato dal Ministero nel motivo incidentale in relazione alla rinnovazione della notificazione.
richiamato dal Ministero nel motivo incidentale in relazione alle nullità processuali e alla regolare costituzione delle parti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare una nullità processuale concernente la CTU e la decisione che vi aveva fatto seguito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
base del primo motivo della ricorrente principale per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
base del secondo motivo della ricorrente principale per denunciare omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio integrano eccezioni soggette a decadenza: se la parte non le solleva tempestivamente nella prima difesa successiva al deposito della relazione, la nullità deve ritenersi sanata.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove; la scelta delle risultanze probatorie più attendibili spetta al giudice di merito.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio già apprezzato dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando rende percepibile l'iter logico seguito dal giudice e raggiunge il livello del 'minimo costituzionale', senza necessità di confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
- Quando vi è reciproca soccombenza, il giudice può compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità; inoltre, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, può darsi atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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