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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20046/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare nei confronti di un geologo, sanzionato con la sospensione dall’esercizio della professione per otto mesi per avere richiesto in più occasioni la vidimazione di parcelle relative a studi geologici a supporto di un parco fotovoltaico. La Corte d’appello di Palermo ha annullato la sanzione, ritenendo non provato che il professionista si fosse appropriato del lavoro altrui e valorizzando la documentazione prodotta, le dichiarazioni rese dal professionista, la corrispondenza con la società committente e il conflitto di interessi del collega che lo accusava. Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha proposto ricorso principale deducendo: violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita decisione su un motivo di appello non proposto; violazione dell’art. 115 c.p.c. per la diversa valutazione delle dichiarazioni del professionista e del collega; ulteriore violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte attribuito rilievo alla circostanza che l’incarico sarebbe stato conferito dal solo collega; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. sul soggetto che avrebbe conferito l’incarico e sulla finalità della richiesta di vidimazione delle parcelle. L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia ha proposto ricorso incidentale sostanzialmente sovrapponibile, deducendo violazione del giudicato interno e degli artt. 329, 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi. Il professionista ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale perché la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato il motivo di appello relativo al merito dell’illecito disciplinare; non vi era violazione dell’art. 115 c.p.c., essendosi il giudice limitato a valutare il materiale probatorio secondo prudente apprezzamento; i motivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. erano inammissibili perché non indicavano fatti storici decisivi omessi in modo conforme ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto al ricorso incidentale, è stato dichiarato inammissibile perché proposto da un soggetto privo di legittimazione, in quanto nel procedimento giurisdizionale disciplinare dei geologi è litisconsorte necessario solo il Consiglio Nazionale, non il Consiglio regionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste in solido a carico del ricorrente principale e di quello incidentale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso che il giudice d’appello abbia deciso su un motivo non devoluto.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi fuori dai limiti consentiti; non quando valuta il materiale istruttorio acquisito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per affermare che la Corte d’appello ha operato un prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 100 c.p.c.

    il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la circostanza dedotta era irrilevante rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 329, secondo comma, c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per sostenere la formazione del giudicato interno su alcune qualificazioni del primo giudice.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 329 c.p.c. in tema di giudicato interno.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione all’efficacia del giudicato sostanziale.

  • art. 97 c.p.c.

    le spese sono state poste a carico solidale dei due ricorrenti per la convergenza dei ricorsi verso il medesimo risultato processuale.

  • art. 6 L. 12 novembre 1990, n. 339

    disciplina il procedimento di impugnazione delle decisioni disciplinari in materia di geologi; nel giudizio giurisdizionale è parte necessaria il solo Consiglio Nazionale.

  • Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020

    richiamata per delimitare la nozione di violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • Cass. Sez. U. n. 8053/2014

    richiamata per definire i requisiti del vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.

  • Cass. Sez. U. n. 2951 del 16/02/2016

    richiamata per il rilievo officioso della carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, se risultante dagli atti.

  • Cass. n. 568 del 17 aprile 2004

    richiamata per affermare che nel giudizio disciplinare dei geologi il Consiglio nazionale è il solo contraddittore necessario.

  • Cass. n. 10118/2023

    richiamata in continuità con l’orientamento che esclude la legittimazione del Consiglio regionale nel giudizio giurisdizionale sull’impugnazione della decisione disciplinare.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura per il solo fatto che il giudice attribuisca maggiore attendibilità a una prova rispetto ad altre, se resta nell’ambito del materiale istruttorio ritualmente acquisito e del prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l’indicazione specifica di un fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del momento della sua discussione e della sua decisività; non è sufficiente lamentare una diversa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando la circostanza dedotta, anche se eventualmente errata, non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Nel procedimento giurisdizionale di impugnazione delle decisioni disciplinari dei geologi, il contraddittore necessario è il solo Consiglio Nazionale, poiché la fase giudiziale ha ad oggetto la decisione dell’organo nazionale e non quella dell’organo regionale.
  • La legittimazione processuale va distinta dalla titolarità sostanziale del rapporto controverso, ma la carenza di titolarità o di legittimazione può essere rilevata d’ufficio se emerge dagli atti.
  • Quando più ricorsi convergono al medesimo obiettivo processuale contro la stessa decisione, le spese possono essere poste solidalmente a carico dei soccombenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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