Sentenza del 01/12/2020 n. 27369 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento per l'anno 2004 rettificando IVA, IRES/IRPEG e IRAP, escludendo la deducibilità di costi documentati da fatture ritenute relative a operazioni inesistenti in base a riscontri della Guardia di Finanza. CTS aveva ottenuto accoglimento in primo grado sulla base di perizie di parte; l'Agenzia aveva poi proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva ribaltato la sentenza, ritenendo fondata l'accertamento. CTS ha impugnato in Cassazione sollevando sei motivi, riguardanti in particolare la presunta inammissibilità dell'appello per mancata specificità, errori nell'applicazione dell'onere della prova, nella valutazione delle presunzioni e delle dichiarazioni testimoniali, omesso esame di fatti decisivi e violazioni di norme tributarie sul regime probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del MEF (poiché non parte del rapporto sostanziale e non evocato nei gradi precedenti) e ha respinto il ricorso della CTS nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha ritenuto legittimo l'appello dell'Agenzia (la riproposizione delle ragioni di primo grado può soddisfare il requisito di specificità quando l'appello contesta la decisione nella sua interezza) e ha confermato la correttezza dell'uso di prove presuntive e delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza per dimostrare l'inesistenza delle operazioni. CTS è stata condannata al pagamento delle spese processuali (onorari liquidati in Euro 10.000).
Norme richiamate
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 53
Il requisito di specificità dell'appello nel contenzioso tributario è soddisfatto anche dalla riproposizione delle argomentazioni iniziali quando l'appello contesta la decisione nella sua interezza; il giudice del merito ha discrezionalità nell'esaminare l'esistenza del requisito.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54, commi 2 e 3
Consente all'Amministrazione finanziaria di avvalersi di presunzioni e di elementi anche indiziari per dimostrare che fatture riguardano operazioni inesistenti; l'uso di tali presunzioni è legittimo e può fondare la pretesa fiscale.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 1, lettera d
Analogamente alle norme IVA, per le imposte dirette è ammessa la prova indiziaria/presuntiva da parte dell'Amministrazione per dimostrare l'inesistenza di operazioni o il mancato coinvolgimento dei soggetti indicati nelle fatture.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), articolo 10, comma 1
Richiamata come norma a tutela del contribuente, la Corte non ha ritenuto che dal suo richiamo emergesse violazione idonea a sovvertire la valutazione probatoria del giudice di merito.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, comma 2
Richiamata nel ricorso, ma la Corte ha ritenuto non sussistente una violazione tale da incidere sull'esito, posto che l'onere probatorio e la valutazione delle prove restano devoluti al giudice di merito.
Codice di procedura civile, articolo 115, comma 1
Invocato in relazione all'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha osservato che la valutazione e la scelta delle prove spettano al giudice di merito e il vizio in procedendo deve essere accertato direttamente sugli atti.
Codice civile, articoli relativi alla prova per presunzioni (es. articolo 2697 e articolo 2729)
La prova per presunzioni è pienamente validabile in giudizio e assimilata, sul piano del regime probatorio, ad altre fonti di prova; il giudice del merito può fondare il proprio convincimento anche esclusivamente su presunzioni purché dia adeguata motivazione.
Codice di procedura civile, articolo 360 (motivi di cassazione)
Usato per inquadrare i motivi di ricorso (vizi di diritto, omesso esame di fatto decisivo, ecc.); la Corte ha richiamato la propria funzione di verifica dei vizi denunciati tramite esame diretto degli atti.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario l'appello è specifico anche quando ripropone le stesse argomentazioni del primo grado se il nucleo dell'impugnazione è il dissenso sulla decisione nella sua interezza.
- L'Amministrazione finanziaria può provare l'inesistenza di operazioni documentate da fatture anche tramite presunzioni e elementi indiziari; tali elementi, se coerenti e gravi, possono far ricadere sull'operatore l'onere di fornire la prova contraria.
- La prova per presunzioni e le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza sono utilizzabili in giudizio e possono essere valutate unitariamente dal giudice del merito nell'ambito della sua discrezionalità probatoria.
- La valutazione del materiale probatorio e la scelta delle fonti probatorie spettano al giudice di merito; la Corte di Cassazione non riesamina i fatti per sostituirsi al giudice sul merito, salvo vizio processuale o applicazione di legge.
- Non possono essere introdotte in Cassazione parti che non siano state chiamate in causa nei gradi precedenti (es. MEF) e la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso nei loro confronti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 dic 2020Sentenza del 01/12/2020 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 1 dic 2020Sentenza del 01/12/2020 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 1 dic 2020Sentenza del 01/12/2020 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 1 dic 2020Sentenza del 01/12/2020 n. 149 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 1 dic 2020Sentenza del 01/12/2020 n. 154 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 1 dic 2020Sentenza del 01/12/2020 n. 158 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →