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Sentenza

Sentenza del 01/12/2020 n. 27369 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento per l'anno 2004 rettificando IVA, IRES/IRPEG e IRAP, escludendo la deducibilità di costi documentati da fatture ritenute relative a operazioni inesistenti in base a riscontri della Guardia di Finanza. CTS aveva ottenuto accoglimento in primo grado sulla base di perizie di parte; l'Agenzia aveva poi proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva ribaltato la sentenza, ritenendo fondata l'accertamento. CTS ha impugnato in Cassazione sollevando sei motivi, riguardanti in particolare la presunta inammissibilità dell'appello per mancata specificità, errori nell'applicazione dell'onere della prova, nella valutazione delle presunzioni e delle dichiarazioni testimoniali, omesso esame di fatti decisivi e violazioni di norme tributarie sul regime probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del MEF (poiché non parte del rapporto sostanziale e non evocato nei gradi precedenti) e ha respinto il ricorso della CTS nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha ritenuto legittimo l'appello dell'Agenzia (la riproposizione delle ragioni di primo grado può soddisfare il requisito di specificità quando l'appello contesta la decisione nella sua interezza) e ha confermato la correttezza dell'uso di prove presuntive e delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza per dimostrare l'inesistenza delle operazioni. CTS è stata condannata al pagamento delle spese processuali (onorari liquidati in Euro 10.000).

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario l'appello è specifico anche quando ripropone le stesse argomentazioni del primo grado se il nucleo dell'impugnazione è il dissenso sulla decisione nella sua interezza.
  • L'Amministrazione finanziaria può provare l'inesistenza di operazioni documentate da fatture anche tramite presunzioni e elementi indiziari; tali elementi, se coerenti e gravi, possono far ricadere sull'operatore l'onere di fornire la prova contraria.
  • La prova per presunzioni e le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza sono utilizzabili in giudizio e possono essere valutate unitariamente dal giudice del merito nell'ambito della sua discrezionalità probatoria.
  • La valutazione del materiale probatorio e la scelta delle fonti probatorie spettano al giudice di merito; la Corte di Cassazione non riesamina i fatti per sostituirsi al giudice sul merito, salvo vizio processuale o applicazione di legge.
  • Non possono essere introdotte in Cassazione parti che non siano state chiamate in causa nei gradi precedenti (es. MEF) e la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso nei loro confronti.

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