Sentenza del 01/12/2020 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Litisconsorzio necessario - Società di persone e soci - Competenza territoriale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio per redditi di partecipazione derivanti dall'accertamento sul reddito della società. Questione principale: sussistenza di litisconsorzio necessario tra società e soci e conseguente determinazione della competenza territoriale per la trattazione dei ricorsi, atteso che gli avvisi erano stati notificati da diverse Direzioni Provinciali (Salerno per la società, Potenza per il socio). L'Agenzia chiedeva la trasmissione degli atti alla CTR di Salerno o, in subordine, la conferma della legittimità degli accertamenti.
La decisione
Il giudice ha ritenuto sussistente un litisconsorzio necessario originario tra società e soci (redditi imputati pro quota ex art. 5 TUIR) e ha disposto la rimessione/trasmissione degli atti alla Corte Tributaria Regionale di Salerno, in quanto il primo ricorso relativo alla società era stato spedito alla CTP di Salerno in data 24.11.2017 mentre il ricorso del socio era stato spedito alla CTP di Potenza il 15.03.2018; pertanto la competenza si è radicata preventivamente presso la CTP di Salerno. Nessuna pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 29
Norma richiamata per la riunione dei procedimenti connessi davanti allo stesso giudice (simultaneus processus) e come parametro da applicare nel processo tributario per questioni di connessione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 14
Richiamato per il principio che, quando l'atto impositivo è unitario e coinvolge più soggetti, si configura il litisconsorzio necessario; stabilisce il quadro per l'identificazione dei litisconsorti nel processo tributario.
Codice di procedura civile, art. 39
Applicato in via analogica: quando cause connesse sono pendenti davanti a giudici diversi, si applica il criterio della rimessione al giudice preventivamente adito, radicando così la competenza territoriale per tutti i litisconsorti.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 5
Richiamato per il principio che i redditi delle società di persone sono imputati pro quota ai soci (indipendentemente dalla percezione), utilizzato per motivare la natura di litisconsorzio necessario degli accertamenti societari e sociali.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, co.1, lett. d)
Norma citata nel testo come metodo accertativo (ricostruzione analitico/induttiva) che l'Ufficio avrebbe impiegato; la corte la menziona nella ricostruzione dei motivi del contribuente ma il rilievo giurisdizionale principale è sulla connessione/litisconsorzio.
D.P.R. n. 597/1973, art. 5 (richiamato storicamente)
Citato a titolo storico per ricordare la precedente disciplina della imputazione dei redditi societari ai soci e a supporto della natura unità della fattispecie impositiva.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo riguarda una posizione 'unitaria' che coinvolge società di persone e soci (redditi imputati pro quota), sussiste un litisconsorzio necessario originario: le decisioni sulla società sono logicamente pregiudiziali rispetto a quelle sui soci.
- Se tutti i litisconsorti hanno impugnato gli avvisi e i ricorsi pendono davanti allo stesso giudice, si devono riunire i procedimenti ex art. 29 D.Lgs. 546/92 (simultaneus processus).
- Se i ricorsi sono pendenti davanti a giudici diversi, si applica in via analogica l'art. 39 c.p.c.: bisogna rimettere gli atti al giudice preventivamente adito (ossia al giudice al quale è pervenuto per primo un ricorso), che acquisisce la competenza territoriale per l'intero litisconsorzio.
- La proposizione del primo ricorso radica la competenza territoriale e giustifica, per garantire l'integrità del contraddittorio, la rimessione anche se gli atti sono stati emessi da direzioni fiscali diverse; il valore del contraddittorio può giustificare una deroga alla distribuzione ordinaria di competenza territoriale.
- In pratica: verificare sempre le date di spedizione/registrazione dei ricorsi e chiedere la riunione o la rimessione quando sussiste connessione/litisconsorzio necessario per evitare nullità processuali e giudicati contrastanti.
- Se l'amministrazione ha impugnato o chiesto la trasmissione, la decisione interlocutoria sulla competenza può avvantaggiare l'amministrazione; il contribuente può tuttavia sostenere la relativa nullità degli atti per violazione del litisconsorzio se non sono stati coinvolti tutti i necessari.
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