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Sentenza

Sentenza del 01/12/2020 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Contestualità dell'atto di accertamento e dell'atto sanzionatorio - Associazione sportiva - Regime semplificato IVA - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IVA per l'anno 2012 relativo a maggiori corrispettivi commerciali per euro 78.615,70 e dell'atto di contestazione con sanzione per omesso versamento IVA. Censure principali: (i) illegittimità per mancata contestualità tra atto di accertamento e atto sanzionatorio (violazione del principio del reciproco rispetto, richiamando art.116 c.p.c.); (ii) errore nel periodo d'imposta, chiede considerazione del periodo statutario 1.9.2012-31.8.2013 richiamando art.7 co.1 DPR 917/86; (iii) mancato riconoscimento in diminuzione dell'imponibile di n.4 note di credito per euro 21.198,34.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello. Motivazioni principali: non esiste alcuna norma che imponga la contestualità dell'atto sanzionatorio con l'avviso di accertamento e la differenza temporale non ha arrecato pregiudizio alla difesa del contribuente; ai fini IVA il periodo d'imposta è l'anno solare, non il periodo statutario richiamato dal ricorrente (la norma citata dall'appellante riguarda le imposte dirette); l'ASD, sebbene benefici di semplificazioni ex L. 398/91, è comunque tenuta alla liquidazione e al versamento trimestrale dell'IVA e nel 2012 non ha effettuato i versamenti pur avendo emesso fatture per l'imponibile contestato (riscontro tramite documentazione e spesometro); le quattro note di credito non sono state provate nei termini e modi previsti dall'art.26 DPR 633/72 (mancata dimostrazione dell'invio e dei presupposti giustificativi), perciò non sono state ammesse in diminuzione dell'imponibile. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dall'appellante per censurare la sentenza del giudice di primo grado; la Commissione rileva che la mancata pronuncia del giudice su tale aspetto non comporta nullità e che non esiste un obbligo di contestualità normativa tra atto di accertamento e atto sanzionatorio.

  • art. 26 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (comma 2 e comma 3)

    Disciplina le note di credito e i termini/condizioni per la loro emissione e per la variazione in diminuzione dell'imposta. La giurisprudenza richiede che il contribuente dimostri il verificarsi dei presupposti (es. invio al cliente, causa giustificativa) tramite registrazioni corrette o altri mezzi di prova; in mancanza la variazione non è ammessa.

  • art. 13 D.Lgs. 471/1997

    Prevede la sanzione per omesso versamento dell'IVA; applicata dall'Ufficio con atto di contestazione distinto dall'avviso di accertamento.

  • art. 7 co. 1 DPR 22 dicembre 1986, n. 917

    Norma relativa al periodo d'imposta per le imposte dirette (possibilità di esercizio di periodo diverso indicato negli atti costitutivi); la Commissione osserva che tale disciplina è estranea all'IVA, per la quale il periodo d'imposta è l'anno solare.

  • Legge n. 398/1991

    Regime fiscale agevolato per associazioni sportive; pur prevedendo semplificazioni, non esonera le associazioni dall'obbligo di liquidare e versare l'IVA trimestralmente.

  • D.L. 78/2010 (spesometro)

    Strumento usato dall'Ufficio per il controllo incrociato delle fatture: i clienti hanno inserito le fatture nello spesometro, contribuendo alla evidenza dei ricavi contestati.

  • Giurisprudenza: Cass. sent. n. 8535 del 11/04/2014

    Principio richiamato in ordine all'onere della prova del contribuente circa la sussistenza dei presupposti per l'emissione della nota di credito e per la variazione in diminuzione dell'imposta; la prova deve emergere da registrazioni o da altri mezzi secondo le regole generali.

Massime di principio

  • Non esiste un obbligo di legge che imponga la contestualità temporale tra l'avviso di accertamento e l'atto sanzionatorio: la emissione differita non determina automaticamente illegittimità della sanzione, purché non venga leso il diritto di difesa.
  • Ai fini IVA il periodo d'imposta è generalmente l'anno solare; disposizioni che consentono un periodo d'imposta diverso si riferiscono alle imposte dirette e non si applicano al regime IVA.
  • Le associazioni sportive in regime agevolato (L. 398/1991) godono di semplificazioni, ma restano obbligate alla liquidazione e al versamento dell'IVA con cadenza prevista (trimestrale, con scadenza il 16 del secondo mese successivo al trimestre).
  • Perché le note di credito riducano l'imponibile IVA è indispensabile che il contribuente provi i presupposti di cui all'art.26 DPR 633/72: la prova preferibile è la corretta e completa registrazione contabile che dimostri la corrispondenza con le fatture, ovvero altri mezzi di prova adeguati.
  • L'onere della prova in materia di variazioni in diminuzione dell'imposta grava sul contribuente: se non dimostra l'effettiva esistenza del motivo giustificativo (es. annullamento, inesigibilità, abbuono contrattuale) l'Ufficio può recuperare l'IVA e comminare sanzioni.
  • In situazioni 'interpretativo-formali' senza contrasto di prova, il giudice può compensare le spese processuali tra le parti.

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