Sentenza del 01/12/2020 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Contestualità dell'atto di accertamento e dell'atto sanzionatorio - Associazione sportiva - Regime semplificato IVA - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IVA per l'anno 2012 relativo a maggiori corrispettivi commerciali per euro 78.615,70 e dell'atto di contestazione con sanzione per omesso versamento IVA. Censure principali: (i) illegittimità per mancata contestualità tra atto di accertamento e atto sanzionatorio (violazione del principio del reciproco rispetto, richiamando art.116 c.p.c.); (ii) errore nel periodo d'imposta, chiede considerazione del periodo statutario 1.9.2012-31.8.2013 richiamando art.7 co.1 DPR 917/86; (iii) mancato riconoscimento in diminuzione dell'imponibile di n.4 note di credito per euro 21.198,34.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello. Motivazioni principali: non esiste alcuna norma che imponga la contestualità dell'atto sanzionatorio con l'avviso di accertamento e la differenza temporale non ha arrecato pregiudizio alla difesa del contribuente; ai fini IVA il periodo d'imposta è l'anno solare, non il periodo statutario richiamato dal ricorrente (la norma citata dall'appellante riguarda le imposte dirette); l'ASD, sebbene benefici di semplificazioni ex L. 398/91, è comunque tenuta alla liquidazione e al versamento trimestrale dell'IVA e nel 2012 non ha effettuato i versamenti pur avendo emesso fatture per l'imponibile contestato (riscontro tramite documentazione e spesometro); le quattro note di credito non sono state provate nei termini e modi previsti dall'art.26 DPR 633/72 (mancata dimostrazione dell'invio e dei presupposti giustificativi), perciò non sono state ammesse in diminuzione dell'imponibile. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
Richiamato dall'appellante per censurare la sentenza del giudice di primo grado; la Commissione rileva che la mancata pronuncia del giudice su tale aspetto non comporta nullità e che non esiste un obbligo di contestualità normativa tra atto di accertamento e atto sanzionatorio.
art. 26 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (comma 2 e comma 3)
Disciplina le note di credito e i termini/condizioni per la loro emissione e per la variazione in diminuzione dell'imposta. La giurisprudenza richiede che il contribuente dimostri il verificarsi dei presupposti (es. invio al cliente, causa giustificativa) tramite registrazioni corrette o altri mezzi di prova; in mancanza la variazione non è ammessa.
art. 13 D.Lgs. 471/1997
Prevede la sanzione per omesso versamento dell'IVA; applicata dall'Ufficio con atto di contestazione distinto dall'avviso di accertamento.
art. 7 co. 1 DPR 22 dicembre 1986, n. 917
Norma relativa al periodo d'imposta per le imposte dirette (possibilità di esercizio di periodo diverso indicato negli atti costitutivi); la Commissione osserva che tale disciplina è estranea all'IVA, per la quale il periodo d'imposta è l'anno solare.
Legge n. 398/1991
Regime fiscale agevolato per associazioni sportive; pur prevedendo semplificazioni, non esonera le associazioni dall'obbligo di liquidare e versare l'IVA trimestralmente.
D.L. 78/2010 (spesometro)
Strumento usato dall'Ufficio per il controllo incrociato delle fatture: i clienti hanno inserito le fatture nello spesometro, contribuendo alla evidenza dei ricavi contestati.
Giurisprudenza: Cass. sent. n. 8535 del 11/04/2014
Principio richiamato in ordine all'onere della prova del contribuente circa la sussistenza dei presupposti per l'emissione della nota di credito e per la variazione in diminuzione dell'imposta; la prova deve emergere da registrazioni o da altri mezzi secondo le regole generali.
Massime di principio
- Non esiste un obbligo di legge che imponga la contestualità temporale tra l'avviso di accertamento e l'atto sanzionatorio: la emissione differita non determina automaticamente illegittimità della sanzione, purché non venga leso il diritto di difesa.
- Ai fini IVA il periodo d'imposta è generalmente l'anno solare; disposizioni che consentono un periodo d'imposta diverso si riferiscono alle imposte dirette e non si applicano al regime IVA.
- Le associazioni sportive in regime agevolato (L. 398/1991) godono di semplificazioni, ma restano obbligate alla liquidazione e al versamento dell'IVA con cadenza prevista (trimestrale, con scadenza il 16 del secondo mese successivo al trimestre).
- Perché le note di credito riducano l'imponibile IVA è indispensabile che il contribuente provi i presupposti di cui all'art.26 DPR 633/72: la prova preferibile è la corretta e completa registrazione contabile che dimostri la corrispondenza con le fatture, ovvero altri mezzi di prova adeguati.
- L'onere della prova in materia di variazioni in diminuzione dell'imposta grava sul contribuente: se non dimostra l'effettiva esistenza del motivo giustificativo (es. annullamento, inesigibilità, abbuono contrattuale) l'Ufficio può recuperare l'IVA e comminare sanzioni.
- In situazioni 'interpretativo-formali' senza contrasto di prova, il giudice può compensare le spese processuali tra le parti.
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