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Sentenza

Sentenza del 01/12/2020 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Regolarità della notificazione - Irreperibilità relativa ed assoluta del medesimo contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di ruoli e cartelle di pagamento per complessivi euro 105.868,57 per nullità delle notifiche degli atti presupposti (cartelle e ruoli). Il ricorrente asseriva di non essere mai stato notificato e di aver avuto conoscenza delle pretese solo dopo aver richiesto al concessionario gli estratti di ruolo; eccepiva inoltre la perenzione del termine per l'esecuzione diretta del credito erariale incorporato nei ruoli.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello ritenendo le notifiche regolari. Ha distinto due situazioni: per alcune cartelle vi era irreperibilità relativa (il destinatario risultava conosciuto all'indirizzo ma non rinvenuto, con conseguente applicazione dell'art. 140 c.p.c. e invio della raccomandata informativa o perfezionamento dopo 10 giorni dalla spedizione) e per le restanti cartelle vi era irreperibilità assoluta (nel Comune di domicilio fiscale non è stata rinvenuta l'abitazione/ufficio/azienda del contribuente: la notificazione è stata validamente eseguita mediante deposito nella casa comunale e affissione dell'avviso all'albo, senza necessità di raccomandata). In considerazione dell'oggetto del giudizio le spese sono compensate. Appello rigettato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Regolamenta la procedura da seguire in caso di irreperibilità relativa: se il destinatario è conosciuto ma non rinvenuto, il notificatore invia la raccomandata informativa; la notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata, se anteriore alla giacenza, o decorsi 10 giorni dalla spedizione.

  • art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973

    Consente la notificazione mediante deposito nella casa comunale e affissione dell'avviso all'albo del Comune quando, nonostante le ricerche nel Comune di domicilio fiscale, non si rinvengono l'effettiva abitazione, ufficio o azienda del contribuente (irreperibilità assoluta).

  • art. 21 D.Lgs. n. 546/1992

    Ricordato quale norma sui termini per proporre ricorso: la CTP aveva ritenuto inammissibile il ricorso per decorso del termine in relazione a notifiche antecedenti (perenzione del diritto di impugnare per mancato rispetto dei termini).

  • Corte Costituzionale, ordinanza n. 3 del 2010

    Richiamata in relazione alla modifica dell'art. 140 c.p.c. e al regime della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa.

  • Cass. civ., sentenza n. 14316/2011

    Giurisprudenza richiamata circa il perfezionamento della notifica mediante l'invio della raccomandata informativa e il decorso del termine di 10 giorni dalla spedizione.

  • Ordinanza Sez. 5 n. 19958 del 27/07/2018

    Richiama il principio che l'irreperibilità assoluta presuppone l'assenza, nel Comune di domicilio fiscale, di abitazione, ufficio o azienda, quindi mancanza di elementi per una diversa notificazione.

  • Sentenza Sez. I n. 11152 del 13/12/1996

    Conferma che, in presenza di irreperibilità assoluta, la notifica mediante deposito nella casa comunale e affissione dell'avviso è ritualmente effettuata senza necessità di raccomandata.

  • Sentenza Sez. I n. 5100 del 09/06/1997

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del regime della notifica per irreperibilità assoluta nel Comune di domicilio fiscale.

Massime di principio

  • Distinguere sempre irreperibilità relativa (indirizzo noto, destinatario non rinvenuto) da irreperibilità assoluta (nel Comune di domicilio fiscale non si rinvengono abitazione/ufficio/azienda): le due ipotesi comportano procedimenti di notifica diversi e risultati diversi.
  • In caso di irreperibilità relativa la procedura da seguire è quella dell'art. 140 c.p.c.: conservare prova degli invii/ricevimenti della raccomandata informativa e calcolare il perfezionamento della notifica o dopo ricezione o dopo 10 giorni dalla spedizione.
  • In caso di irreperibilità assoluta la notifica mediante deposito nella casa comunale e affissione dell'avviso è sufficiente; non è richiesta raccomandata all'interessato, purché il notificatore abbia diligentemente cercato nel Comune di domicilio fiscale.
  • Per contestare una notifica occorre chiedere e verificare la documentazione del messo notificatore (attestazioni di ricerca), le prove di invio della raccomandata informativa e l'effettiva affissione/albo comunale; solo errori formali o mancanza di attività di ricerca possono rendere la notifica nulla.
  • Il termine per proporre ricorso decorre dalla data di perfezionamento della notifica: chi agisce tardivamente può trovare l'eccezione di inammissibilità o perenzione. La richiesta di estratti di ruolo al concessionario non sospende i termini di impugnazione.
  • In giudizi con più atti notificati in tempi o modi diversi è possibile che alcune notifiche siano valide e altre no: valutare singolarmente ogni atto e le relative prove di notifica.
  • Per difendersi efficacemente, documentare tempestivamente l'effettiva residenza/ufficio nel periodo delle notifiche e produrre prove che smentiscano la correttezza delle ricerche effettuate dal messo notificatore.

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