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Sentenza

Sentenza del 01/12/2020 n. 154 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Ricorso per revocazione - Falsa percezione di un fatto incontrovertibile - Ricorso per Cassazione - Ulteriore valutazione di merito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. avverso la decisione della CTR che aveva accolto l'appello dell'ufficio. La società contestava che il giudice di merito non avrebbe esaminato le controdeduzioni relative al merito (es. difetto della qualifica di autoproduttore, abrogazione della norma alla base della tassazione, prescrizione) e aveva limitato la decisione alla questione della prescrizione. L'atto impositivo riguardava accise su energia elettrica, addizionali e spese per complessivi € 579.171,77 per gli anni d'imposta 2008 e 2009.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Motivo: il rimedio della revocazione è stretto e ammette solo errori di fatto incontrovertibili risultanti dagli atti (art.395 c.p.c.); nel caso di specie la questione della prescrizione e degli elementi probatori era punto controverso su cui si era pronunciato il giudice nei gradi precedenti, pertanto non si tratta di una "falsa percezione di un fatto incontrovertibile" ma di una diversa valutazione/omissione di questioni di merito che deve essere dedotta con ricorso per Cassazione ex art.360 c.1 n.4 per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 c.p.c.). In sostanza il ricorso per revocazione non può essere usato per ottenere una ulteriore valutazione di merito. La revocazione è dunque inammissibile e le spese del grado sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    "Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso purché il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare"

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo se l'errore riguarda fatti incontrovertibili risultanti dagli atti; non è idonea per censurare la valutazione di questioni di merito o l'omissione di esame di argomentazioni controverse.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4

    Rimando al giudice di legittimità (Cassazione) per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: è il rimedio appropriato quando si censura omesso esame di questioni di merito o mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: la decisione deve rispondere alle domande delle parti; la sua violazione può essere dedotta in Cassazione ai sensi dell'art.360 n.4.

  • Cass. Sent. n. 14926/2006

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione che distingue l'errore revocatorio (falsa percezione di un fatto incontrovertibile) dall'omesso esame di questioni di merito sollevate: la seconda ipotesi non rientra nelle fattispecie di revocazione e va dedotta in Cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione ex art.395 c.p.c. è ammesso solo per errori di fatto incontrovertibili risultanti dagli atti; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione di merito.
  • Se si denuncia il mancato esame di argomentazioni di merito o la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il rimedio corretto è il ricorso per Cassazione ex art.360 c.1 n.4 (violazione dell'art.112 c.p.c.), non la revocazione.
  • Prima di proporre una revocazione, verificare che l'errore denunciato sia effettivamente un fatto incontrovertibile documentato negli atti (es. documento che provi l'esistenza/inesistenza di un fatto non contestato), altrimenti il ricorso sarà inammissibile.
  • La revocazione non può essere usata in modo surrettizio per aggirare i limiti dell'impugnazione ordinaria e chiedere una riapertura della valutazione di questioni già decise in entrambi i gradi.
  • Prassi consigliata: documentare in modo chiaro e incontrovertibile il fatto oggetto di errore se si intende procedere per revocazione; se invece si contesta una valutazione giuridica o l'omesso esame di deduzioni processuali, preparare un ricorso per Cassazione per violazione dell'art.112 c.p.c.

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