Sentenza del 01/12/2020 n. 158 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Riassunzione causa - Proposizione nuove domande ed eccezioni - Passività mutuo - Deducibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione relativo alla determinazione del valore venale di un edificio adibito a mulino e dell'area connessa, nonché contestazione dell'omessa imputazione delle passività connesse a mutuo gravante sugli immobili ceduti (deducibilità delle passività ai fini della determinazione del prezzo imponibile e delle imposte di registro/ipotecarie/catastali). Proceduralmente, questione relativa agli effetti del rinvio post-cassazione e ai limiti della riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio.
La decisione
L'appello della contribuente è stato ritenuto fondato dal giudice di rinvio. La CTR, conformandosi alle indicazioni della Cassazione, ha ritenuto che la passività relativa al mutuo (euro 1.058.131,28) risultava adeguatamente documentata tramite atto pubblico di compravendita e richiamo al contratto di mutuo originario (atto notarile datato e con indicazione dei beni gravati). Tale passività deve essere imputata proporzionalmente alle diverse voci dell'attivo ai sensi del DPR 131/86, con conseguente riduzione della base imponibile e ricalcolo delle imposte: imposta di registro e imposte ipotecarie/catastali rideterminate (con importi e differenze indicate nel provvedimento). L'Agenzia non aveva assolto pienamente l'onere probatorio in ordine al maggiore valore venale contestato. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 23 comma 4
Nelle cessioni di azienda o rami d'azienda le passività si imputano ai diversi beni mobili ed immobili in proporzione al loro rispettivo valore; nel caso di specie la passività da mutuo va quindi ripartita proporzionalmente e decurta il prezzo imponibile.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 51 comma 4
Le passività imputate devono risultare dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa; la presenza del mutuo in atto pubblico e richiamo al contratto notarile (data certa) soddisfa il requisito documentale.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 52 comma 1
L'onere probatorio dell'amministrazione finanziaria nel dimostrare il maggior valore venale in comune commercio: l'ufficio deve fornire prova adeguata della rettifica proposta; nel caso concreto l'ufficio ha supportato solo la rettifica dei terreni con perizia di parte e non ha dimostrato compiutamente il maggior valore dell'opificio.
Giurisprudenza - Cass. Sez. L, sent. n. 13719/2006
Sentenza n. 13719/2006 (Sez. L)
Principio sul controllo del giudice di rinvio e sui limiti del sindacato della Cassazione: in caso di annullamento per vizi motivazionali il giudice di rinvio conserva ampie facoltà di indagine ma deve motivare in conformità agli indirizzi dati dalla sentenza di cassazione; la riassunzione instaura un processo 'chiuso' con divieto di nuove domande/ eccezioni salvo quelle rese necessarie dalla Cassazione.
Massime di principio
- La riassunzione dopo cassazione con rinvio instaura un processo 'chiuso': le parti non possono introdurre nuove domande o eccezioni non rese necessarie dalla pronuncia della Cassazione; il giudice di rinvio deve però esaminare e motivare secondo i criteri indicati dalla Cassazione.
- Le passività connesse a un mutuo relative a immobili ceduti possono essere imputate a riduzione del prezzo imponibile se risultano da scritture obbligatorie o da atti aventi data certa (es. atto pubblico, contratto di mutuo notarile).
- Un errore formale del notaio nella documentazione di registrazione non vale automaticamente come rinuncia del contribuente al diritto di imputare le passività ai fini fiscali, se la passività è comunque documentata con atti a data certa.
- L'onere della prova sul maggior valore venale grava sull'amministrazione finanziaria: per rettifiche del valore l'ufficio deve fornire prova adeguata (perizie e documentazione) per ciascuna voce oggetto di rettifica.
- La ripartizione delle passività va effettuata proporzionalmente al valore delle singole voci dell'attivo trasferito, con effetto diretto sulla determinazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie/catastali.
- In giudizio di merito di rinvio il giudice può rinnovare la valutazione della prova entro i limiti fissati dalla cassazione: deve eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti motivazionali indicati dalla sentenza rescindente.
- Se la documentazione pubblica indica chiaramente l'ammontare e i beni gravati dal mutuo, la contribuzione di tale passività alla determinazione del corrispettivo è ammissibile anche in assenza di una formale dichiarazione del notaio che abbia esplicitato la volontà della parte.
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