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Sentenza

Sentenza del 01/12/2020 n. 149 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Iscrizione ipotecaria - Valore dell'immobile ed importo del credito - Contraddittorio endoprocessuale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

F. G. contestava la validità dell'iscrizione ipotecaria notificata il 26/04/2018 relativa a crediti complessivi di €42.878,65 (di cui €11.622,58 tributari), deducendo: 1) nullità per omessa o irregolare notifica della comunicazione preventiva ex art. 77 D.P.R. n. 602/73; 2) nullità per manifesta sproporzione e superamento del limite previsto; 3) illegittima richiesta di interessi e compensi; 4) in subordine, riduzione dell'ipoteca nei limiti di legge.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'ente, ritenendo valida ed efficace la comunicazione di iscrizione ipotecaria. Ha ritenuto che l'Agente della riscossione avesse correttamente notifìcato la comunicazione preventiva tramite raccomandata A.R. (recapitata il 09/07/2015 e ritirata da familiare convivente) con l'avvertimento sul contraddittorio endoprocessuale; ha inoltre affermato che la proporzionalità richiesta dall'art. 77 comma 1 D.P.R. n. 602/73 opera per un importo pari al doppio del credito, sicché l'ipoteca iscritta per €84.486,80 (pari al doppio del credito di €42.878,65) non è sproporzionata, anche alla luce di pregresse iscrizioni ipotecarie per complessivi €619.748,27 sui medesimi cespiti. Le spese del giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77, comma 1

    deve sussistere proporzionalità tra la misura del credito per cui si procede ed il valore dell'immobile colpito dalla misura cautelare solo "per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede"

    La Corte interpreta che l'ipoteca può coprire fino al doppio dell'importo del credito; una iscrizione pari al doppio non è di per sé sproporzionata.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77 (comma 2-bis richiamato)

    richiama la previsione della comunicazione preventiva e del contraddittorio endoprocessuale

    La notifica della comunicazione preventiva mediante raccomandata A.R. è idonea a dare avvio al contraddittorio endoprocessuale; la ricezione da parte di familiare convivente che sottoscrive l'avviso di ricevimento è considerata valida.

Massime di principio

  • La comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria è valida se effettuata mediante raccomandata A.R.; la firma di un familiare convivente sull'avviso di ricevimento può integrare la notificazione valida ai fini del contraddittorio endoprocessuale.
  • La regola di proporzionalità dell'art. 77, comma 1, D.P.R. n. 602/73 va interpretata rispetto al limite del "doppio" del credito: un'ipoteca iscritta per un importo fino al doppio del credito non è automaticamente sproporzionata.
  • La sussistenza di pregresse iscrizioni ipotecarie sui medesimi beni rileva nella valutazione complessiva della gravosità degli oneri e può giustificare la misura cautelare notificata dall'Agente della riscossione.
  • La contestazione di interessi e compensi è tema distinto dalla validità formale dell'iscrizione: l'annullamento dell'iscrizione richiede vizi procedurali o di proporzionalità effettiva non coperti dalle notifiche regolari.
  • In giudizio le spese possono essere compensate quando il primo grado aveva disposto diversamente e l'appello modifica l'esito; il ricorso del privato contro l'ente della riscossione richiede prove concrete di irregolarità notificatoria o di eccessiva sproporzione.

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