Cassazione Civile, Ordinanza n. 02238/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositor)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale svolto nei confronti di una società del gruppo, alla quale veniva contestata la creazione fraudolenta di crediti d'imposta inesistenti poi ceduti a società collegate. Due società cessionarie impugnavano le cartelle di pagamento emesse nei loro confronti, ritenendo che la loro responsabilità fosse limitata all'importo dei crediti ceduti e che non si estendesse a sanzioni e interessi. Un'ulteriore società impugnava una cartella emessa in controllo automatizzato ex art. 36-bis per avere compensato un importo superiore al credito dichiarato nell'anno precedente, deducendo anche un asserito divieto di doppia imposizione. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo sostiene che la CTR abbia errato nel limitare la responsabilità delle cessionarie al solo credito ceduto, senza esaminare la dedotta partecipazione di tutte le società a un disegno fraudolento, che imporrebbe l'applicazione della solidarietà passiva ex art. 1292 c.c.; con il secondo denuncia l'omesso esame della circostanza che la cartella ex art. 36-bis si fondava non sulla ripetizione della pretesa già azionata con altra cartella, ma sull'utilizzo in compensazione di un'eccedenza maggiore di quella dichiarata, con conseguente insussistenza del denunciato doppio prelievo.
La decisione
La Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Cassa la sentenza della CTR della Lombardia che aveva parzialmente accolto gli appelli delle società contribuente limitando la responsabilità delle cessionarie al credito ceduto e annullando una cartella per asserita doppia imposizione. La causa viene rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame in fatto e in diritto, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte rileva che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la fattispecie concreta fosse quella, dedotta dall'Ufficio, di una partecipazione fraudolenta al disegno evasivo, nel qual caso non opera il mero limite del credito ceduto; inoltre avrebbe dovuto esaminare la specifica ragione della cartella ex art. 36-bis, autonoma rispetto alla pretesa già recuperata con altra cartella.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Viene richiamato come vizio di omesso esame di fatti decisivi, dedotto dall'Agenzia per entrambe le censure.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato per la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale.
artt. 43-bis e 43-ter d.P.R. 29 luglio 1973, n. 602
La CTR li aveva applicati nel senso di limitare la responsabilità del cessionario al solo importo del credito ceduto; la Corte osserva che tale soluzione non vale se la fattispecie concreta è quella di una partecipazione a una frode fiscale, ipotesi in cui la disciplina applicabile può essere la solidarietà ex art. 1292 c.c.
Richiamato per affermare che, in presenza di un concorso fraudolento nel medesimo illecito, può venire in rilievo la solidarietà passiva tra i coobbligati.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel primo motivo come norma processuale in tema di impugnabilità degli atti tributari.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte rileva che la cartella emessa in base a tale norma presuppone solo il riscontro dell'utilizzo in compensazione di un importo superiore all'eccedenza dichiarata, e non si sovrappone automaticamente ad altri recuperi fiscali.
Richiamato nel secondo motivo come parametro della denunciata violazione del divieto di doppia imposizione.
art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla pretesa violazione del divieto di doppia imposizione.
Massime di principio
- Quando l'Ufficio deduce che il cessionario del credito d'imposta abbia partecipato a un disegno fraudolento unitario, il giudice di merito deve verificare in concreto tale allegazione prima di applicare il solo limite legale dell'importo ceduto; se la fattispecie è di concorso nell'illecito, può rilevare la solidarietà passiva ex art. 1292 c.c.
- La limitazione della responsabilità del cessionario ai soli crediti ceduti, senza sanzioni e interessi, opera nei soli casi in cui la controversia riguardi effettivamente una mera cessione di credito e non una frode fiscale partecipata dai beneficiari della cessione.
- In sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis, la cartella è legittimata dal specifico dato contabile oggetto del controllo; il giudice non può annullarla per asserita doppia imposizione se non verifica che la pretesa riguardi davvero la medesima base imponibile o il medesimo recupero già azionato con altro atto.
- L'omesso esame di circostanze fattuali decisive integra vizio di legittimità quando il fatto trascurato è idoneo, se esaminato, a mutare la qualificazione giuridica della pretesa o l'esito della controversia.
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