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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39880/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, riferita a un avviso di accertamento prodromico notificato e non impugnato, relativo a tributi erariali non pagati. La CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Agente della riscossione ritenendo mancante lo ius postulandi del difensore appartenente al libero foro, e comunque aveva confermato nel merito l'annullamento dell'atto anche richiamando il beneficio di escussione. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sul patrocinio dell'Agente della riscossione, deducendo che la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per asserita carenza di ius postulandi del difensore del libero foro; (2) violazione degli artt. 2304, 2313 e 2268 c.c. per avere la CTR applicato il beneficio di escussione sul presupposto, ritenuto erroneo, della natura esecutiva dell'atto impugnato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo legittima la difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro nel caso di controversie innanzi alle commissioni tributarie, secondo il principio già affermato dalle Sezioni Unite e il richiamato protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per carenza di interesse, poiché la CTR aveva già definito l'appello come inammissibile; la successiva trattazione di merito era solo ultronea e resa ad abundantiam, dunque non idonea a fondare un interesse autonomo all'impugnazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    L'intimazione di pagamento impugnata era quella prevista per la riscossione coattiva, riferita a un precedente avviso di accertamento non impugnato.

  • art. 11 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di ius postulandi.

  • art. 12 d.lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata nel primo motivo in tema di difesa e rappresentanza nel processo tributario.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata nel primo motivo sul regime del patrocinio dell'ente riscossore.

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016

    Richiamato quale base normativa dell'organizzazione e difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 4-novies d.l. n. 34/2019

    Norma richiamata nel primo motivo insieme alle disposizioni sul patrocinio dell'ente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Censura di violazione e falsa applicazione di legge proposta per entrambi i motivi.

  • art. 2304 c.c.

    Invocato per contestare il riconoscimento del beneficio di escussione.

  • art. 2313 c.c.

    Invocato per contestare il riconoscimento del beneficio di escussione.

  • art. 2268 c.c.

    Invocato per contestare il riconoscimento del beneficio di escussione.

  • art. 43 R.D. n. 1611/1933

    Richiamato nel principio delle Sezioni Unite sul patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei casi riservati o in presenza di motivata delibera nei casi speciali.

  • D.Lgs. n. 50/2016, artt. 4 e 17

    Richiamati per la scelta degli avvocati del libero foro nel rispetto delle regole sugli affidamenti e dei criteri generali interni.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio, nelle controversie davanti alle commissioni tributarie, anche tramite avvocati del libero foro, senza necessità di allegare o provare in giudizio i presupposti organizzativi del relativo patrocinio, quando la scelta rientri nei casi previsti dal quadro normativo e convenzionale applicabile.
  • Se il giudice di merito dichiara inammissibile l'impugnazione per una ragione pregiudiziale, ogni ulteriore statuizione resa sul merito è priva di efficacia decisoria e non è autonomamente impugnabile; l'interesse a impugnare riguarda solo la statuizione pregiudiziale effettivamente lesiva.
  • La qualificazione dell'atto processuale e la verifica dello ius postulandi devono essere condotte alla luce delle norme speciali che disciplinano la rappresentanza dell'ente, non potendo essere affermata l'inammissibilità dell'impugnazione per il solo fatto che l'ente si sia avvalso di un legale del libero foro.
  • Una pronuncia resa 'ad abundantiam' dopo una declaratoria di inammissibilità non produce effetti vincolanti nei confronti delle parti e non può sorreggere un motivo di ricorso se manca un interesse concreto e attuale a censurarla.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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