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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01054/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, a seguito di PVC della Guardia di Finanza, ha recuperato a tassazione per il 2011 maggiori ricavi e costi indebitamente dedotti, ai fini IRES, IRAP e IVA. La commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società; la commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello del contribuente, ritenendo illegittimo l'avviso per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché la CTR si sarebbe limitata ad affermazioni generiche e al richiamo di un precedente di legittimità senza illustrare l'iter logico-giuridico; (2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il contraddittorio preventivo non fosse obbligatorio nel caso concreto, poiché l'accertamento era stato condotto con metodologia analitico-induttiva e non mediante studi di settore, e che comunque non era stata dedotta la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, rilevando che la CTR non aveva chiarito il thema decidendum né il percorso logico-giuridico seguito, limitandosi a un richiamo astratto a principi sul contraddittorio endoprocedimentale. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve esporre i motivi in fatto e in diritto e il percorso logico seguito; la sua mancanza o apparenza integra nullità

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario vale il medesimo obbligo di motivazione, la cui omissione o apparenza determina nullità

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione è costituzionalmente imposta come requisito essenziale della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro richiamato per la censura di violazione di legge relativa al contraddittorio endoprocedimentale

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    è richiamato dalla ricorrente come norma sul termine dilatorio e sul contraddittorio dopo il PVC, ma la Corte non decide sul punto perché il motivo viene assorbito

  • art. 2697 c.c.

    è invocato sulla ripartizione dell'onere probatorio in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    costituisce la base normativa dell'accertamento analitico-induttivo richiamato nel fatto

  • art. 380 bis c.p.c.

    norma sul procedimento camerale richiamata nel testo processuale

  • d.l. n. 78/2010

    richiamato come fonte dell'autorizzazione contestata per le operazioni intracomunitarie

  • art. 12 delle preleggi

    richiamato per l'interpretazione delle regole sul sindacato di legittimità dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è meramente apparente e quindi nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione né l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Nel processo tributario il giudice deve esplicitare in modo intellegibile il thema decidendum, le difese delle parti e il percorso argomentativo che conduce alla decisione; il semplice richiamo a precedenti giurisprudenziali o a formule generiche non basta.
  • La nullità per motivazione apparente non dipende dalla sola insufficienza della motivazione, ma da un'anomalia che si traduce in mancanza del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost.
  • Quando il vizio di motivazione è accolto, il motivo che attiene al merito della pretesa o alla corretta applicazione della disciplina sostanziale resta assorbito.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione apparente è configurabile solo se il difetto emerge dal testo della sentenza impugnata, senza necessità di integrare il ragionamento con elementi estranei.
  • Ai fini della validità della decisione, il giudice non può lasciare all'interprete il compito di ricostruire con congetture la ratio decidendi.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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