Cassazione Civile, Ordinanza n. 11981/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La Direzione provinciale aveva notificato agli eredi di un soggetto deceduto un avviso di accertamento IRPEF con cui recuperava a tassazione, per l’anno 2008, gli interessi presuntivamente prodotti da somme depositate presso istituti di credito di San Marino, calcolandoli al tasso previsto dall’art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 per gli investimenti finanziari trasferiti o costituiti all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. I contribuenti avevano impugnato l’atto e i giudici di merito avevano annullato l’accertamento ritenendo decaduto l’Ufficio dal potere impositivo, sul presupposto che il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78 del 2009 operasse solo quando l’Amministrazione avesse applicato la presunzione legale di evasione del comma 2 dello stesso articolo o avesse irrogato la sanzione per omessa dichiarazione delle attività estere. L’Agenzia ha censurato tale impostazione deducendo violazione di legge e sostenendo che il raddoppio dei termini vale anche quando l’Ufficio, senza applicare retroattivamente la presunzione legale, contesti comunque la medesima fattispecie mediante presunzioni semplici; per effetto della medesima ratio, il raddoppio deve operare anche nella ripresa a tassazione degli interessi presunti prodotti da tali disponibilità estere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretto l’assunto secondo cui il raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dall’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78 del 2009, non è subordinato all’effettivo utilizzo da parte dell’Ufficio della presunzione legale di cui al comma 2 né all’irrogazione della sanzione per l’omissione dichiarativa di cui all’art. 4 del D.L. n. 167 del 1990. La disciplina ha natura procedimentale e la sua ratio è quella di rafforzare il contrasto all’occultamento di attività finanziarie all’estero; pertanto, il raddoppio opera anche quando l’Amministrazione accerti la provenienza da redditi sottratti a tassazione con presunzioni semplici. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 6 del D.L. n. 167 del 1990
Introduce una presunzione legale relativa di fruttuosità degli investimenti e delle attività finanziarie formati all’estero e non dichiarati in Italia; nel caso concreto è la base del recupero a tassazione degli interessi presunti.
art. 4 del D.L. n. 167 del 1990
È richiamato come disposizione che impone l’obbligo dichiarativo delle disponibilità finanziarie detenute all’estero, la cui violazione può comportare sanzioni.
art. 5 del D.L. n. 167 del 1990
È richiamato come norma che commina sanzioni per la violazione dell’obbligo di dichiarazione delle attività finanziarie estere.
art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78 del 2009
Le disposizioni hanno natura procedimentale e prevedono il raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento e, per le sanzioni, dei termini di decadenza e prescrizione; operano anche se l’Ufficio non fa uso della presunzione legale del comma 2.
art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009
Prevede una presunzione legale di evasione per investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato; la Corte ribadisce che ha natura sostanziale e non retroattiva.
art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973
Individua i termini di decadenza per la notifica degli atti di accertamento del reddito, soggetti a raddoppio nei casi previsti dall’art. 12, comma 2-bis.
art. 20 del D. Lgs. n. 472 del 1997
Prevede i termini di decadenza e prescrizione per la contestazione o irrogazione delle sanzioni, che sono raddoppiati dal comma 2-ter dell’art. 12.
Consente l’utilizzo di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; la Corte afferma che l’Ufficio può farvi ricorso anche senza applicare la presunzione legale non retroattiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ritenuto ammissibile nonostante la doppia conforme.
La preclusione da doppia conforme riguarda solo il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non quello per violazione di legge.
È la norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Consente la cassazione con rinvio quando occorra un nuovo esame della controversia alla luce dei principi di diritto enunciati.
art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992
È richiamato, insieme all’art. 384 c.p.c., quale base del rinvio al giudice tributario di secondo grado.
Giustifica la rimessione al giudice del rinvio della decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La disciplina del raddoppio dei termini di accertamento per redditi collegati ad attività finanziarie detenute all’estero ha natura procedimentale e può operare anche quando l’Ufficio non utilizzi la presunzione legale di evasione prevista dalla normativa speciale.
- Il raddoppio dei termini è funzionale a contrastare l’occultamento di disponibilità finanziarie in Paesi a fiscalità privilegiata e si applica sia all’accertamento del reddito sottratto a tassazione sia alla ripresa degli interessi che per legge si presumono prodotti da tali somme.
- La preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme non opera per i motivi di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ma soltanto per quelli ex n. 5.
- Quando la legge consente una presunzione legale non retroattiva, l’Amministrazione può comunque fondare l’accertamento su presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Se la decisione di merito ha erroneamente escluso la tempestività dell’accertamento per una lettura restrittiva del raddoppio dei termini, la Cassazione deve cassare con rinvio per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
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