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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34848/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione per il versamento di imposte richieste in base a una cartella esattoriale presupposta, relativa a tributi erariali e comunali. La contribuente aveva impugnato l'intimazione davanti al giudice tributario eccependo: prescrizione del credito, decadenza dall'azione di riscossione e nullità dell'atto per omessa indicazione del responsabile del procedimento. In primo grado il ricorso era stato accolto perché la commissione aveva ritenuto non provata la notifica della cartella presupposta, essendo illeggibile la relata. In appello l'amministrazione aveva prodotto documenti relativi alla notifica e la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo provata la ritualità della notificazione anche tramite le formalità previste per l'irreperibilità assoluta. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, asseritamente parte del giudizio originario ma non evocato in appello; 2) violazione del divieto di nuovi documenti in appello, perché la CTR aveva fondato la riforma su documenti depositati solo in secondo grado; 3) violazione dell'onere della prova, sostenendo che non bastasse la sola relata di notifica senza produzione della cartella; 4) violazione delle norme sulla notificazione, perché sarebbe stata necessaria la raccomandata informativa; 5) omessa pronuncia su prescrizione e decadenza, che si assumevano riproposte ma non esaminate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, osservando che la doglianza era formulata in modo dubitativo e che, in ogni caso, dalle difese delle controparti risultava che il Comune era stato evocato anche in appello. Ha respinto il secondo motivo affermando che nel processo tributario, in base al principio di specialità e all'art. 58 del d.lgs. 546/1992, è consentita in appello la produzione di nuovi documenti, anche se preesistenti. Ha respinto il terzo motivo ribadendo che, per provare la notificazione della cartella, non è necessario produrre l'originale o la copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la CTR aveva accertato una notificazione eseguita in situazione di irreperibilità assoluta, per la quale non è richiesta la raccomandata informativa, necessaria invece solo nell'ipotesi di irreperibilità relativa. Ha infine ritenuto infondato il quinto motivo, rilevando che la contribuente era rimasta contumace in appello e che, nel processo tributario, l'appellato vittorioso in primo grado deve riproporre le questioni non accolte, altrimenti si intendono rinunciate; ciò vale anche per l'appellato contumace. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'agente della riscossione e dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, in appello è ammessa la produzione di nuovi documenti anche se già esistenti in precedenza, poiché prevale la disciplina speciale del d.lgs. n. 546 del 1992 sul divieto generale previsto dal codice di procedura civile.
  • Ai fini della prova della notificazione della cartella esattoriale non è indispensabile depositare l'originale o la copia autentica della cartella: è sufficiente la produzione della matrice o di copia della cartella accompagnata dalla relata di notifica.
  • La raccomandata informativa dopo il deposito dell'atto è necessaria solo nell'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario; in caso di irreperibilità assoluta, la notifica si perfeziona secondo le forme del deposito in casa comunale e dell'affissione all'albo.
  • Nel processo tributario, la parte appellata che sia risultata vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello le questioni ed eccezioni non accolte, altrimenti esse si intendono rinunciate; il principio opera anche se l'appellato rimane contumace in secondo grado.
  • La censura processuale formulata in cassazione deve essere specifica e non meramente dubitativa, perché il ricorrente deve indicare compiutamente il vizio dedotto e non può limitarsi a sollecitare un accertamento esplorativo della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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