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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00198/2026 del 03/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione a istanze di rimborso presentate da una società per ottenere la restituzione dei costi sostenuti per il rilascio di fideiussioni prestate ai sensi dell’art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, al fine di ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA relativa a più periodi d’imposta. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, riconoscendo anche gli interessi dalla data di prestazione delle garanzie; in appello l’ufficio aveva contestato solo gli interessi e la decisione di secondo grado aveva confermato la decorrenza degli interessi dalla data di presentazione delle fideiussioni. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione dell’art. 8, comma 4, L. n. 212/2000, sostenendo, da un lato, che tale norma consenta il rimborso del solo costo delle fideiussioni e, dall’altro, che gli interessi eventualmente dovuti non potessero decorrere dalla prestazione delle garanzie ma solo dal definitivo accertamento della non debenza dell’imposta. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando che la contestazione degli interessi sarebbe stata introdotta solo in appello in violazione del divieto di ius novorum ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale solo sul punto della decorrenza degli interessi, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva fatto decorrere gli interessi dalla data di presentazione delle fideiussioni. Ha affermato che il credito per rimborso dei costi fideiussori è liquido ed esigibile e che su di esso maturano gli interessi legali ex art. 1282 c.c. dal momento in cui il rimborso è divenuto esigibile, cioè quando l’amministrazione avrebbe dovuto eseguirlo. Ha escluso che l’art. 8, comma 4, L. n. 212/2000 deroga al regime degli interessi e ha ritenuto non pertinente l’art. 7, comma 1, L. n. 167/2017, sia per ragioni temporali sia perché disciplina il solo importo forfettario del rimborso. Ha inoltre respinto l’idea che si tratti di indebito ex art. 2033 c.c. Quanto al ricorso incidentale condizionato, lo ha rigettato, ritenendo che la contestazione dell’Agenzia sugli interessi in appello fosse mera difesa e non eccezione in senso stretto, quindi non vietata dall’art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 8, comma 4, L. n. 212/2000

    prevede il rimborso, da parte dell’amministrazione finanziaria, del costo delle fideiussioni richieste dal contribuente per ottenere sospensione, rateizzazione o rimborso dei tributi; la Corte lo interpreta come norma che disciplina solo l’obbligazione principale di rimborso, senza incidere sugli interessi.

  • art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    individua il contesto del rimborso IVA e il momento in cui l’obbligo di rimborso dell’amministrazione diviene esigibile.

  • art. 1282 c.c.

    "I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente"

    gli interessi legali decorrono di pieno diritto sui crediti di denaro liquidi ed esigibili; nel caso di rimborso dei costi fideiussori la norma si applica integralmente.

  • art. 7, comma 1, L. n. 167/2017

    norma che introduce un rimborso forfettario dei costi della garanzia per determinate richieste di rimborso IVA; la Corte esclude che deroghi al regime ordinario degli interessi e precisa che non è applicabile ratione temporis al caso.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario vieta domande nuove e nuove eccezioni in appello, ma non impedisce la formulazione di mere difese o contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa avversaria.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato e escluso dalla Corte quale base della domanda sugli interessi, perché i costi delle fideiussioni non costituiscono un indebito restitutorio verso l’amministrazione.

  • art. 1, comma 2, L. n. 167/2017

    richiamato per delimitare l’ambito temporale di applicazione del rimborso forfettario dei costi di garanzia, applicabile solo alle richieste indicate dalla norma.

Massime di principio

  • Il rimborso dei costi sostenuti dal contribuente per ottenere una garanzia fideiussoria richiesta dalla legge per accedere al rimborso di tributi configura un debito di valuta dell’amministrazione, e non un indebito ex art. 2033 c.c.
  • Su un credito di rimborso liquido ed esigibile maturano gli interessi legali di pieno diritto ex art. 1282 c.c. dal momento in cui il rimborso doveva essere eseguito, non già dalla mera prestazione della garanzia.
  • La norma che impone il rimborso del costo delle fideiussioni definisce soltanto l’oggetto dell’obbligazione principale e non esclude l’applicazione della disciplina generale sugli interessi legali.
  • Una disposizione successiva che preveda un rimborso forfettario dei costi della garanzia non incide automaticamente sul regime degli interessi se non lo dichiara espressamente e, in mancanza di applicabilità temporale, non può essere invocata per il periodo anteriore.
  • Nel processo tributario, la contestazione in appello della debenza di accessori del credito, se non introduce fatti estintivi o impeditivi nuovi ma si limita a negare la configurabilità della pretesa, costituisce mera difesa e non è soggetta al divieto di ius novorum.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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