Cassazione Civile, Ordinanza n. 24316/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa nei confronti di un iscritto alla Cassa forense per sanzioni connesse al mancato o tardivo invio del modello 5, cioè della comunicazione annuale del volume d'affari e dei contributi soggettivi minimi e di maternità, per un importo complessivo di euro 39.646,88 tra sanzioni e interessi. In primo grado l'opposizione alla cartella era stata respinta; in appello la domanda era stata accolta solo in parte, limitatamente alla prescrizione delle sanzioni riferite agli anni 2003-2009, mentre era stata confermata la debenza per il resto, ritenendo applicabile il termine decennale ai crediti previdenziali della Cassa ai sensi dell'art. 66 della legge n. 247/2012, ma non alla sanzione amministrativa per omesso invio del modello 5, soggetta a prescrizione quinquennale. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha articolato cinque motivi: 1) nullità della notificazione della cartella e conseguente tempestività dell'opposizione, deducendo violazione dell'art. 26, comma 1, DPR n. 602/1973, dell'art. 16-ter DL n. 179/2012 e dell'art. 617 c.p.c., perché la cartella sarebbe stata notificata da una PEC non presente nei registri pubblici e con allegato in formato pdf anziché p7m, con profili anche di illegittimità costituzionale; 2) nullità/inesistenza degli atti prodromici e omessa pronuncia, assumendo che l'invalidità della notifica della cartella travolgesse tutti gli atti antecedenti e successivi, con violazione del DPR n. 602/1973 e dell'art. 7 L. n. 212/2000; 3) prescrizione della sanzione pecuniaria relativa al modello 5 dell'anno 2010, sostenendo che la nota inviata dalla Cassa nel maggio 2015 non fosse idonea a interrompere la prescrizione perché priva dei requisiti dell'art. 1219 c.c.; 4) erronea applicazione dell'art. 66 L. n. 247/2012 e prescrizione dei crediti 2010-2011, sul presupposto che la novella non fosse applicabile ratione temporis a prescrizioni non ancora maturate secondo il previgente termine quinquennale; 5) illegittimità della condanna alle spese del grado di appello ex art. 92 c.p.c., poiché l'appellante era risultato parzialmente vittorioso sulla prescrizione di una parte delle sanzioni. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo, inammissibile il terzo per difetto di specificità, e fondato il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la regolazione delle spese tenendo conto della parziale soccombenza/ vittoria dell'opponente in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi di ricorso relativi alla validità della notificazione della cartella, alla dedotta caduta degli atti prodromici e alla disciplina della prescrizione dei crediti previdenziali della Cassa forense; ha dichiarato inammissibile il motivo concernente la prescrizione della sanzione per l'anno 2010 per carenza di specificità; ha invece accolto il motivo sulle spese di lite, affermando che il giudice di appello non poteva porre integralmente a carico della parte parzialmente vittoriosa le spese del grado. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, limitatamente al capo sulle spese e per la nuova regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella via PEC non è nulla per il solo fatto che l'indirizzo del mittente non risulti nei pubblici registri, se la provenienza dell'atto è comunque ictu oculi riconoscibile e non è dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
È richiamato in relazione alla disciplina delle notifiche telematiche; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
Invocato per sostenere la nullità della notificazione e la tempestività dell'opposizione; la Corte nega che ricorrano vizi idonei a fondare l'opposizione esecutiva sul punto.
È richiamato a sostegno della dedotta invalidità degli atti conseguenti alla notificazione; la Corte esclude la fondatezza della censura per mancanza del vizio originario.
È evocato per contestare l'idoneità della nota del maggio 2015 a costituire in mora; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, senza esame nel merito della nota.
La novella è qualificata come disposizione innovativa, non interpretativa autentica; si applica ai contributi non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, prevedendo per essi il termine decennale.
È la norma previgente che aveva ridotto a cinque anni la prescrizione dei contributi; la Corte afferma che l'art. 66 L. n. 247/2012 non ne è interpretazione autentica ma disciplina innovativa successiva.
In presenza di una parziale soccombenza della parte appellante, non è corretta la condanna integrale alle spese del grado; al più può disporsi compensazione in tutto o in parte per gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- La notifica della cartella di pagamento effettuata via PEC non è invalida solo perché il mittente utilizza un indirizzo non inserito nei registri pubblici, quando la provenienza dell'atto sia comunque chiaramente riconoscibile e il destinatario non alleghi un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- La trasmissione di un atto notificato in formato pdf anziché p7m non comporta di per sé invalidità della notificazione, se la provenienza dell'atto resta verificabile e non emergono specifiche lesioni difensive.
- Quando si deduce in cassazione l'idoneità o meno di un atto interruttivo della prescrizione, il ricorso deve riportare in modo specifico il contenuto dell'atto contestato, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- Una norma successiva che modifichi il termine di prescrizione dei contributi previdenziali ha natura innovativa e si applica ai rapporti non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, non solo ai termini decorrenti successivamente.
- In tema di spese processuali, la parte che risulti anche solo parzialmente vittoriosa non può essere condannata integralmente alle spese del grado; il giudice può eventualmente compensarle, ma deve tener conto dell'esito effettivo della controversia.
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