Cassazione Civile, Ordinanza n. 24295/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui una creditrice ha chiesto il pagamento di crediti di lavoro per euro 72.000, deducendo che, a fronte di una scrittura privata del 26 aprile 2012, il trasferimento della proprietà di un terreno promesso in un accordo tra le parti non era stato poi perfezionato per sopravvenuta inedificabilità del suolo. L’opponente ha contestato il decreto ingiuntivo; il giudice di primo grado ha respinto l’opposizione e la Corte d’appello ha confermato. In Cassazione il soccombente ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia della Corte d’appello sul motivo relativo alla insussistenza dei presupposti del decreto ingiuntivo e alla natura della prova scritta ex artt. 633 e 634 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 1197 c.c., sostenendo che la scrittura privata non fosse una datio in solutum ma un contratto preliminare di vendita con soli effetti obbligatori; 3) violazione dell’art. 1362 c.c. per errata interpretazione letterale della scrittura privata e mancata considerazione del comportamento successivo delle parti, incluso un autonomo giudizio di risoluzione introdotto dalla controparte, che la stessa aveva qualificato come preliminare; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. in punto di condanna alle spese, ritenuta ingiustificata perché, secondo il ricorrente, le domande da lui proposte erano fondate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura non incideva sulla ratio decidendi, in presenza di "doppia conforme", avendo i giudici di merito già esaminato nel merito la pretesa e la sufficienza della prova scritta. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo, osservando che l’interpretazione della scrittura privata come datio in solutum era stata operata dai giudici di merito con accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e rispettoso dei canoni ermeneutici; la doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova lettura del contratto, inammissibile in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità, rilevando che la condanna alle spese era conseguenza della soccombenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma invocata per il vizio processuale di omessa pronuncia; il motivo è stato respinto.
Richiamati in relazione ai presupposti e alla prova scritta del decreto ingiuntivo; la doglianza è stata ritenuta priva di decisività.
Richiamato per contestare la qualificazione della scrittura privata come prestazione in luogo dell’adempimento; la Corte ha confermato la qualificazione operata dai giudici di merito.
Invocato per contestare l’interpretazione letterale del contratto; la Corte ha affermato che la censura mirava a un riesame del contenuto negoziale, non consentito in cassazione.
Norma richiamata per i motivi di violazione di legge sostanziale; i motivi sono stati respinti.
Richiamato in tema di spese di lite; la condanna è stata ritenuta correttamente conseguente alla soccombenza.
Richiamato per il rito camerale di decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- L’interpretazione del contratto è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del contenuto delle clausole contrattuali o degli elementi fattuali già esaminati dai giudici di merito.
- La qualificazione giuridica del negozio è censurabile in cassazione nei limiti del corretto metodo di sussunzione, ma non quando la doglianza si risolva nella mera richiesta di sostituire l’interpretazione del ricorrente a quella del giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, le censure che non colpiscono una autonoma ratio decidendi o che non incidono sulla decisività della motivazione sono infondate.
- La censura sulle spese di lite deve essere specifica; in difetto, la condanna segue il principio di soccombenza.
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta, nei casi previsti, il raddoppio del contributo unificato.
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