Cassazione Civile, Ordinanza n. 24291/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la quantificazione della tredicesima mensilità e del premio annuo spettanti ad alcuni dipendenti in periodi coperti da contratti di solidarietà difensiva succedutisi nel tempo. I lavoratori avevano chiesto la declaratoria di illegittimità della riduzione operata dalla società, che aveva calcolato la decurtazione su base annua delle assenze e con riferimento a 30 giorni per mese. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimo tale criterio e aveva applicato la proporzionalità rispetto all’effettiva prestazione lavorativa, condannando la società al pagamento delle differenze per due lavoratori e dichiarando cessata la materia del contendere per la terza posizione. La Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo che l’art. 42 del CCNL Telecomunicazioni, richiamato dalla società, disciplinasse solo l’ipotesi di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno e non fosse applicabile analogicamente; ha inoltre considerato irrilevante la prassi aziendale del calcolo annuo e ha giudicato in parte inammissibili le nuove contestazioni sui conteggi. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 42, comma 3, del CCNL Telecomunicazioni, dell’accordo del 19 luglio 2000, della prassi aziendale e dell’art. 1362 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare per analogia il criterio del CCNL relativo a inizio/cessazione del rapporto e che il calcolo corretto doveva essere parametrato ai mesi lavorativi effettivi di 20/21 giorni, non a 30 giorni, in ragione dell’orario distribuito su cinque giorni settimanali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale e, per alcuni profili, inammissibili le censure: l’applicazione analogica dell’art. 42 del CCNL è stata esclusa perché la fattispecie era già regolata da specifiche clausole dei contratti di solidarietà, che prevedevano la riduzione proporzionale della retribuzione diretta, indiretta e differita e degli istituti contrattuali e di legge in relazione all’effettiva prestazione di lavoro. La Corte ha confermato che tali clausole erano autosufficienti e che non vi era spazio per richiamare la norma collettiva nazionale o per valorizzare una prassi aziendale unilaterale non condivisa. Ha inoltre rilevato che le ulteriori doglianze sul computo dei giorni mensili (30 anziché 20/21) non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e introducevano temi già giudicati in parte inammissibili in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto per la parte rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 42, comma 3, CCNL Telecomunicazioni
"Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda. La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero"
Norma speciale riferita esclusivamente alle ipotesi di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno; non è suscettibile di applicazione analogica quando la fattispecie sia già regolata da clausole specifiche dei contratti di solidarietà.
art. 26 CCNL Telecomunicazioni
La ricorrente lo richiama come disposizione sull’orario di lavoro, ma la Corte di cassazione rileva che non è stato utilizzato dalla Corte territoriale nella motivazione e non giustifica la tesi del calcolo su base annua.
L’interpretazione dei contratti di solidarietà deve tener conto del dato letterale e della comune intenzione delle parti, anche desunta dal comportamento successivo e dalla reiterazione del medesimo testo nelle diverse intese aziendali.
art. 12, comma 2, preleggi
L’analogia presuppone l’assenza di una precisa disposizione regolatrice; se la fattispecie è già disciplinata da clausole specifiche, non è consentito il ricorso analogico.
La Corte esclude che la decisione di merito abbia trascurato il criterio sistematico; al contrario, la soluzione adottata è coerente con il testo complessivo delle clausole dei contratti di solidarietà.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- L’applicazione analogica di una clausola collettiva è esclusa quando la fattispecie concreta sia già regolata da una disciplina specifica e autosufficiente contenuta in un diverso accordo collettivo.
- Se più contratti successivi riproducono la medesima clausola senza modifiche sostanziali, tale reiterazione può essere valorizzata come indice dell’intenzione comune delle parti e dell’assenza di criticità operative del criterio pattuito.
- In presenza di contratti di solidarietà che prevedano espressamente la proporzionalità della retribuzione all’effettiva prestazione di lavoro, la quantificazione di istituti come tredicesima e premio annuo deve avvenire secondo quel criterio pattizio, senza ricorrere a norme generali o analogiche incompatibili.
- La prassi aziendale unilaterale non può prevalere su una disciplina pattizia specifica, specie quando non sia dimostrata come uso condiviso e consolidato tra le parti del rapporto.
- In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti in modo diretto con la motivazione della sentenza impugnata o che riproponga in modo reiterativo e generico le medesime tesi già respinte nei gradi di merito.
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