Cassazione Civile, Ordinanza n. 24297/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società debitrice)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto nel 2006 una sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive nei confronti della società datrice di lavoro indicata nel titolo. Negli anni successivi aveva avviato varie iniziative esecutive, fino a notificare precetto e pignoramento presso terzi nel 2015-2017 contro una società avente denominazione simile. La società destinataria dell'esecuzione propose opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo di essere soggetto giuridico diverso da quello condannato nel titolo, costituito solo nel 2011 e distinto dalla precedente società ormai cessata; chiese anche la declaratoria di nullità/inefficacia del precetto e del pignoramento e il risarcimento dei danni per lite temeraria. Il Tribunale accolse l'opposizione, ritenendo non provata l'identità soggettiva tra la debitrice del titolo e la società esecutata; la Corte d'appello confermò l'accoglimento dell'opposizione e condannò il lavoratore alle spese e al risarcimento ex art. 96 c.p.c. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi: ha dedotto, tra l'altro, ne bis in idem per la pretesa riproposizione di una precedente opposizione dichiarata improcedibile; violazione dell'art. 111 Cost. per gestione del contraddittorio in appello; violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.; erronea valutazione delle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. sull'identità tra le società; violazione dell'art. 287 c.p.c. per la mancata correzione della sentenza del 2006; violazione della disciplina della compensazione; effetti preclusivi di una precedente opposizione tardiva a precetto; erronea qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione; illegittimità della condanna ex art. 96 c.p.c.; e, infine, violazione dell'art. 615 c.p.c. sulla natura della contestazione. La società resistente ha resistito con controricorso e ha sostenuto la correttezza dell'accertamento di merito sull'estraneità soggettiva della società esecutata rispetto al titolo, oltre alla fondatezza della condanna per lite temeraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo perché non confrontato con la ratio decidendi della Corte d'appello, che aveva escluso ogni preclusione da ne bis in idem poiché il precedente procedimento era stato definito con pronuncia in rito priva di giudicato; il secondo perché la violazione diretta dell'art. 111 Cost. non è deducibile come tale in cassazione e comunque mancava un interesse concreto; i motivi terzo e quarto perché miravano a sovvertire un accertamento di fatto sulla mancata identità tra le società e, in tema di presunzioni, il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione degli indizi se la decisione di merito è logicamente motivata; il quinto e il sesto perché eccentrici rispetto alla ratio decidendi; il settimo perché il precetto è atto di parte che non consolida diritti per il solo decorso del tempo, e i precedenti giudizi restavano confinati a pronunce in rito; l'ottavo e il decimo perché correttamente la controversia era stata qualificata come opposizione all'esecuzione, essendosi contestato il diritto del creditore di procedere contro quel soggetto e non solo le modalità esecutive; il nono perché la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. era fondata sull'accertamento di merito della consapevolezza del ricorrente circa la diversità soggettiva tra la società titolata e quella esecutata. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Ha escluso, invece, la responsabilità aggravata richiesta dalla controricorrente in Cassazione, ritenendo non configurabile una soccombenza reciproca su quel capo accessorio.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
L'opposizione è correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione quando si contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente contro un determinato soggetto, deducendone la mancanza di legittimazione passiva rispetto al titolo.
art. 616 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di opposizioni esecutive, ma senza incidere sulla decisione di inammissibilità/infondamento dei motivi.
art. 617 c.p.c.
Il precedente giudizio definito in rito è stato ritenuto privo di effetti preclusivi o di giudicato nei confronti del successivo giudizio di opposizione all'esecuzione.
art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata presuppone la consapevolezza della pretesa infondatezza dell'azione o della difesa; nel caso concreto tale consapevolezza è stata desunta dalla Corte d'appello sulla base degli elementi di merito.
art. 111 Cost.
La censura di contrasto diretto con parametri costituzionali non può essere proposta come motivo autonomo di violazione di legge senza passare attraverso la norma applicata e, se del caso, la questione di legittimità costituzionale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata reputata inidonea a scalfire la decisione impugnata.
art. 132 c.p.c.
La motivazione non è censurabile se la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del merito o non evidenzia un vero vizio di motivazione apparente.
art. 2727 c.c.
Il giudice di merito decide se avvalersi o meno del ragionamento presuntivo e la scelta è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei canoni legali delle presunzioni.
art. 2729 c.c.
Non può denunciarsi la violazione della norma solo perché il giudice non ha tratto la conclusione voluta dalla parte dagli indizi allegati; occorre mostrare l'illogicità o contraddittorietà della motivazione.
art. 287 c.p.c.
La mancata correzione dell'asserito errore materiale nella sentenza del 2006 non era decisiva rispetto alla ricostruzione del giudice di merito sulla distinta soggettività della società esecutata.
art. 35 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla compensazione, ma ritenuto estraneo alla ratio decidendi.
art. 1243 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di compensazione, ma la doglianza è stata reputata eccentrica e non decisiva.
art. 333 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sull'appello incidentale, senza incidenza sulla soluzione della controversia.
art. 481 c.p.c.
Il precetto, se non seguito dagli atti di esecuzione, perde efficacia; il decorso del tempo non consolida il contenuto del precetto stesso.
art. 380 bis 1 c.p.c.
È stato fissato il termine per il deposito di note/motivazione nel procedimento camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese con aumento del 20% dei compensi professionali.
art. 547 c.p.c.
Norma richiamata per la dichiarazione del terzo pignorato nel procedimento esecutivo presso terzi.
Massime di principio
- La preclusione da ne bis in idem richiede un precedente provvedimento idoneo a produrre giudicato o comunque effetti preclusivi; una pronuncia di improcedibilità in rito non impedisce la proposizione o la coltivazione di una diversa opposizione esecutiva.
- Chi ricorre per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura generica o meramente reiterativa dei fatti è inammissibile.
- La violazione diretta di un parametro costituzionale non è, di regola, un autonomo motivo ex art. 360 c.p.c.; il contrasto va mediato attraverso la norma applicata e, se necessario, attraverso la questione di legittimità costituzionale.
- La valutazione delle presunzioni semplici è rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova lettura degli indizi, salvo che la motivazione sia illogica, contraddittoria o priva dei requisiti di legge.
- Per qualificare la controversia come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è decisivo che si contesti il diritto del creditore a procedere esecutivamente contro quel soggetto, e non soltanto il modo in cui l'esecuzione è stata svolta.
- Il precetto è un atto di parte meramente preordinato all'esecuzione: non consolida di per sé diritti sostanziali e perde efficacia se non seguito dagli atti esecutivi nei termini di legge.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere affermata quando il giudice accerti, in fatto, la consapevolezza della parte circa l'infondatezza della propria iniziativa o della pretesa azionata.
- Nel giudizio di legittimità, le questioni incidentali o accessorie, come la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla controparte, non determinano automaticamente soccombenza reciproca se il ricorso principale è rigettato.
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