Cassazione Civile, Ordinanza n. 24300/2026 del 31/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere il pagamento di differenze retributive per asserito lavoro straordinario non compensato, oltre incidenza su TFR e contribuzione, deducendo di avere svolto per anni attività di autista alle dipendenze della società con orari eccedenti quelli ordinari. Il Tribunale aveva riconosciuto solo una somma ridotta; il lavoratore aveva appellato e la Corte d'appello, sulla base di una nuova consulenza tecnica e delle risultanze istruttorie, aveva quantificato un importo molto più elevato, ritenendo che l'orario effettivo fosse di 51 ore settimanali e che non trovasse applicazione la disciplina del lavoro discontinuo di cui al CCNL. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale aderito acriticamente alla CTU senza considerare le critiche del consulente di parte; 2) violazione degli artt. 1, 5 e 19 d.lgs. 66/2003, sostenendo che lo straordinario dovesse essere calcolato su base settimanale e non giornaliera; 3) violazione dell'art. 3 R.D.L. 692/1923, del R.D. 2657/1923, degli artt. 1362 ss. c.c. e dell'art. 11 bis del CCNL logistica, assumendo che la prestazione fosse discontinua e quindi soggetta a un diverso orario normale, con conseguente erronea quantificazione dello straordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva già risposto puntualmente alle censure tecniche e il ricorso non si confrontava realmente con tale motivazione. Ha respinto il secondo motivo osservando che la Corte d'appello non aveva effettuato un improprio calcolo giornaliero dello straordinario, ma aveva accertato in fatto un monte ore settimanale di 51 ore, sulla base delle risultanze probatorie e della CTU. Ha rigettato anche il terzo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la natura discontinua della prestazione, valorizzando la continuità delle mansioni di autista e l'assenza di veri periodi di inattività, con conseguente corretta applicazione dell'art. 11 e non dell'art. 11 bis del CCNL. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Sono richiamati come parametro della censura di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione delle prove; la Corte esclude il vizio perché la sentenza di merito aveva motivato in modo puntuale sulle critiche alla CTU.
artt. 1, 5 e 19 d.lgs. n. 66 del 2003
Sono invocati per sostenere che lo straordinario debba essere commisurato all'orario normale settimanale; la Corte rileva che nel caso concreto non vi è stato un calcolo giornaliero ma un accertamento in fatto dell'orario settimanale complessivo.
art. 3 R.D.L. n. 692 del 1923
È richiamato dalla ricorrente per sostenere il regime dell'orario nelle attività discontinue; la Corte, in combinato con le altre norme e con il CCNL, conferma l'esclusione della discontinuità nel caso concreto.
R.D. n. 2657 del 1923
È evocato per la disciplina delle mansioni discontinue; la Corte non ne accoglie l'applicazione al caso concreto perché ha ritenuto la prestazione continuativa.
Sono richiamati per contestare l'interpretazione del CCNL; la Corte ritiene corretta la sussunzione operata dalla Corte territoriale sulla base della concreta modalità di svolgimento della prestazione.
art. 11 bis CCNL logistica
La Corte esclude la sua applicazione perché il lavoratore, pur autista, svolgeva le mansioni con continuità e senza periodi di inattività, sicché non ricorrevano i presupposti del lavoro discontinuo.
art. 11 CCNL logistica
È ritenuto il parametro contrattuale correttamente applicabile alla prestazione in concreto accertata.
È richiamato solo per il procedimento camerale di decisione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro del contributo unificato supplementare.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente dedurre genericamente il mancato esame delle critiche alla consulenza tecnica d'ufficio: occorre confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La quantificazione del lavoro straordinario deve essere censurata in cassazione solo se la decisione di merito abbia realmente applicato un criterio giuridicamente errato; non sussiste violazione di legge quando il giudice di merito ha accertato in fatto l'effettivo monte ore settimanale sulla base delle prove e della CTU.
- La qualificazione di una prestazione come lavoro discontinuo dipende dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto: la mera qualifica formale di autista o la presenza di attese e trasferte non bastano, occorrendo la prova di reali pause/intervalli di inattività tali da integrare la discontinuità.
- Nel lavoro discontinuo lo straordinario è configurabile solo se, nonostante la discontinuità, sia prefissato un orario preciso e il relativo limite sia superato, oppure quando il concreto svolgimento della prestazione oltre il limite legale risulti irrazionale e pregiudizievole per l'integrità fisica del lavoratore.
- Ai fini della distinzione tra riposo intermedio e temporanea inattività rileva se il lavoratore possa disporre liberamente di sé o, invece, debba restare costantemente disponibile per le esigenze del servizio; solo nel primo caso il tempo è escluso dal computo dell'orario di lavoro.
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