Cassazione Civile, Ordinanza n. 24299/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un rapporto qualificato in giudizio come collaborazione professionale/parasubordinata svolta da settembre 2015 a febbraio 2017 da una informatrice medico-scientifica per una società, senza che la collaboratrice avesse ricevuto il compenso pattuito se non minimi rimborsi spese in alcuni mesi. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda volta a ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, ma ha ritenuto provata la continuità della collaborazione e l'inadempimento della società per non avere messo a disposizione i dati contrattualmente necessari a determinare il corrispettivo mensile, liquidando in via equitativa € 3.000 lordi mensili per il periodo considerato. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente valorizzato una non contestazione del rapporto e del suo svolgimento; 2) violazione dell'art. 94 disp. att. c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., deducendo l'illegittimità dell'ordine di esibizione dei documenti; 3) violazione degli artt. 210 e 421 c.p.c., assumendo che l'ordine di esibizione fosse uno strumento residuale non utilizzabile per supplire alle carenze probatorie; 4) violazione dell'art. 432 c.p.c., contestando la liquidazione equitativa delle spettanze come se determinasse il contenuto della prestazione e non il solo quantum.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non individuava un fatto storico decisivo omesso nei termini richiesti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., ma tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito; ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, oltre che per la mancata chiara individuazione del vizio denunciato e per la non verificabilità delle doglianze relative all'ordine di esibizione; ha infine ritenuto inammissibile il quarto motivo per genericità, osservando che la Corte territoriale aveva già accertato la continuità della collaborazione e aveva fatto ricorso all'equità solo per quantificare le spettanze. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulti, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a sostegno del requisito di specificità/autosufficienza.
La censura sull'ordine di esibizione è stata ritenuta non adeguatamente specificata e non verificabile nel contenuto rispetto al provvedimento effettivamente emesso.
L'ordine di esibizione è strumento istruttorio da censurare in modo specifico; nel caso concreto la doglianza è stata dichiarata inammissibile per genericità e autosufficienza carente.
La ricorrente deduceva l'uso officioso del potere istruttorio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non specificamente e autosufficientemente illustrata.
La società lo richiama in relazione all'onere della prova, ma la Corte non entra nel merito della censura per difetto di specificità.
La liquidazione equitativa riguarda il quantum delle spettanze, non la determinazione del contenuto del rapporto già accertato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Costituisce il parametro per l'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico, decisivo e discusso che sia stato del tutto omesso dall'esame del giudice di merito; non è consentito censurare la valutazione delle prove o proporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: chi impugna deve trascrivere o indicare compiutamente gli atti e i documenti rilevanti, precisando in che modo e in quale fase processuale siano stati dedotti, altrimenti la censura è inammissibile.
- L'ordine di esibizione e l'uso dei poteri istruttori officiosi devono essere contestati con doglianze puntuali e verificabili; una critica generica alla legittimità del provvedimento non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il rapporto e la continuità della prestazione risultano già accertati, la liquidazione equitativa può essere utilizzata per determinare solo il quantum dovuto, non per creare ex novo il contenuto dell'obbligazione.
- In cassazione, la violazione dell'onere della prova o dei poteri istruttori non può essere dedotta in modo astratto: occorre confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
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