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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24292/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce da domande di lavoratori impiegati nell'ambito di rapporti riconducibili a un appalto, i quali avevano agito per ottenere somme asseritamente dovute a titolo retributivo nei confronti dell'appaltatrice e, in via solidale, del committente. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto parte dei crediti nei confronti della società committente e aveva dichiarato inammissibile la domanda verso l'altra società. In appello, gli originari ricorrenti avevano contestato, tra l'altro, l'erronea interpretazione dei verbali di conciliazione sottoscritti all'atto dell'assunzione presso un diverso soggetto del gruppo, sostenendo che la clausola di rinuncia non comprendesse il trattamento di fine rapporto e che tale credito restasse quindi azionabile anche verso il committente ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003. La Corte d'appello aveva accolto i gravami, ritenendo che la conciliazione escludesse dalla rinuncia proprio le voci coperte dalla solidarietà ex art. 29, incluso il TFR, e aveva rideterminato gli importi dovuti, detraendo quanto già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e degli artt. 1676 e 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, sostenendo che i verbali di conciliazione andassero interpretati come contenenti una rinuncia anche al TFR nei confronti del committente; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 23 e ss. d.P.R. 600/1973 e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente detratto importi netti e non lordi già corrisposti ai lavoratori in esecuzione della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'interpretazione della Corte d'appello dei verbali di conciliazione era coerente con i canoni ermeneutici legali: il rinvio all'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 e all'art. 1676 c.c., l'espresso riferimento alle "quote di trattamento di fine rapporto" e la struttura complessiva del verbale consentivano di includere il TFR tra le voci non rinunciate e quindi dovute in via solidale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a contestare un presunto errore fattuale di calcolo non emergente dalla sentenza impugnata; la Corte territoriale aveva solo sottratto quanto già versato dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado, senza che risultasse una detrazione di importi netti anziché lordi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato come criterio di interpretazione del verbale di conciliazione; la Corte valorizza il significato letterale e complessivo delle clausole per ricostruire la comune intenzione delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    La clausola va letta sistematicamente con le premesse e con le altre pattuizioni del verbale, non isolatamente.

  • art. 1367 c.c.

    Tra più possibili significati della clausola, va preferita l'interpretazione che attribuisca effetto utile all'aggiunta testuale, evitando che essa sia superflua.

  • art. 1676 c.c.

    È richiamato nel verbale di conciliazione come limite espresso alla rinuncia dei lavoratori; la Corte lo legge in coordinamento con l'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003.

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003

    La Corte conferma che la responsabilità solidale del committente comprende i trattamenti retributivi, le quote di TFR, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione dell'appalto.

  • art. 2120 c.c.

    Il TFR nasce alla cessazione del rapporto di lavoro e si quantifica tenendo conto della retribuzione fissa e continuativa; tali elementi sorreggono l'inclusione delle quote di TFR nella disciplina richiamata nel verbale.

  • art. 23 d.P.R. 600/1973

    È richiamato nel secondo motivo, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non coglie la reale motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per lamentare un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella detrazione delle somme già pagate; la censura è dichiarata inammissibile.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    È il parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei verbali di conciliazione, la clausola di rinuncia deve essere interpretata secondo il dato letterale e sistematico complessivo: un inciso che fa salve determinate voci non può essere ridotto a formula superflua, ma va letto come effettiva delimitazione dell'oggetto della rinuncia.
  • Se il verbale richiama espressamente la responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, e collega la rinuncia alle sole voci escluse da tale richiamo, le quote di trattamento di fine rapporto possono rientrare tra i crediti non rinunciati quando il testo le ricomprenda, anche implicitamente, tra i trattamenti retributivi.
  • In presenza di più significati possibili, l'interpretazione del contratto o del verbale che attribuisce utilità a ogni espressione utilizzata dalle parti deve essere preferita rispetto a quella che rende inutile una parte della clausola.
  • In cassazione non sono deducibili come violazioni di legge censure che, sotto l'apparenza di errore giuridico, mirano in realtà a contestare l'accertamento di fatto o il mero calcolo delle somme effettuato dal giudice di merito, se tale errore non emerge dalla sentenza impugnata.
  • La responsabilità solidale del committente nell'appalto copre i trattamenti retributivi, incluse le quote di TFR, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi, nei limiti temporali e oggettivi previsti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneAppaltoRetribuzione e TFR
RamiContrattiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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